Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17524 del 21/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/08/2020, (ud. 17/06/2020, dep. 21/08/2020), n.17524

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33622-2018 proposto da:

SIRIO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso

il Dott. ALFREDO PLACIDI, rappresentata e difesa dagli avvocati

CINZIA PICCO, PAOLO SCAPARONE;

– ricorrente –

contro

E – DISTRIBUZIONE SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALESSANDRIA 208,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO CARDARELLI,

rappresentata e difesa dagli avvocati LUIGI FIORINI, CARMINA

TOSCANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 693/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 22/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

SCALIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La società Sirio a r.l. ricorre con quattro motivi per la cassazione della sentenza n. 693 del 16.4.2018 con la quale la corte di appello di Torino, rigettando l’impugnativa proposta, confermava la sentenza con cui il locale tribunale, revocato il decreto ingiuntivo opposto, concesso con clausola di provvisoria esecuzione nella misura di Euro 309.504,55, condannava Enel Distribuzione S.p.A. al pagamento della minore somma di Euro 49.841,23 in favore di Sirio per l’esecuzione in proprio, in adempimento di quattro contratti di connessione alla rete elettrica, di altrettanti impianti fotovoltaici di distribuzione realizzati nel Comune di (OMISSIS) (CN).

Sirio veniva condannata alla restituzione di quanto in più percepito in ragione dell’esecuzione del titolo monitorio.

2. Con il primo motivo la ricorrente fa valere la violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 112 c.p.c., e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

La corte di appello ha affermato che le parti avevano stipulato un nuovo accordo in sostituzione dei patti sottoscritti e ciò nonostante nessuna delle prime avesse mai prospettato al giudice l’esistenza di, un accordo sostitutivo e modificativo dei quattro contratti di connessione alla rete elettrica conclusi.

I giudici di secondo grado, in difetto di eccezione di parte di estinzione dell’obbligazione giusta pagamento degli importi stabiliti, avevano ritenuto, d’ufficio, risolti per mutuo consenso i contratti originari nella parte in cui disciplinavano l’esecuzione degli impianti di rete ed i relativi corrispettivi e tanto là dove Sirio contestava soltanto il mancato pagamento delle opere previste nei quattro contratti sottoscritti ed E-Distribuzione deduceva l’impossibilità di Sirio di pretendere l’intero avendo eseguito opere inferiori a quelle concordate e previste dai singoli contratti.

3. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del “Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione”, art. 16, o Testo Integrato Connessioni Attive, TICA, atto regolamentare con cui ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) esercita il potere conferitole di definire procedure e condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione.

Non era stato sottoscritto nessun nuovo accordo tra le parti in sostituzione dei quattro contratti di connessione stipulati per iscritto a seguito della presentazione del progetto esecutivo unitario.

Dal contratto di connessione sarebbe sorto infatti l’obbligo per il gestore della rete di sottoscrivere con il richiedente un distinto ed apposito contratto regolante, quanto a tempistiche, corrispettivi e responsabilità, l’esecuzione in proprio degli interventi sulla rete di distribuzione;i1 tutto nelle forme e nel rispetto delle prescrizioni del TICA in difetto delle quali il contratto sarebbe stato tamquam non esset e l’unica fonte contrattuale valida sarebbe stato l’iniziale contratto di connessione che avrebbe fissato il corrispettivo dovuto da E-Distribuzione per l’esecuzione delle opere da cedersi alla stessa.

Erroneamente invece per l’impugnata sentenza del TICA, art. 16, avrebbe consentito di qualificare il progetto esecutivo presentato da Sirio come proposta contrattuale e l’approvazione dello Stesso da parte di E-Distribuzione come accettazione dando vita ad un nuovo rapporto contrattuale, apprezzando in detto quadro i quattro contratti in origine stipulati da Sirio con E-Distribuzione, attraverso l’accettazione del preventivo della seconda da parte della prima, quali mere “intese preliminari” destinate ad essere sostituite da nuovi contratti.

4. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del TICA, art. 16, e del R.D. n. 2449 del 1923, artt. 16 e 17, e del principio della necessaria forma scritta dei contratti stipulati dalla p.A. Il nuovo accordo concluso tra Sirio ed E-Distribuzione era nullo per difetto di forma scritta ad substantiam prevista per i contratti conclusi da un concessionario di un pubblico servizio nell’esercizio di attività di tipo autoritativo.

5. Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1339,1418 e 1419 c.c., e del TICA, art. 16. Il nuovo accordo concluso tra le parti doveva ritenersi nullo per carenza del requisito della quantificazione dell’importo dovuto da Enel a Sirio per gli impianti di rete eseguiti in proprio.

La corte di appello aveva ritenuto che il nuovo accordo raggiunto tra le parti doveva ritenersi “etero-integrato” e tanto nel rilievo che il costo delle opere che il privato esegue in proprio e poi cede obbligatoriamente a E-Distribuzione una volta individuata la soluzione tecnica è stabilito dal TICA secondo i prezzi standard del gestore di rete e non secondo quelli di mercato.

Il TICA, art. 16, stabilisce invece che il contratto regolante l’esecuzione degli impianti di rete deve disciplinarne i corrispettivi e l’etero-integrazione del contratto non è ammessa quanto agli elementi essenziali ex art. 1325 c.c..

Il TICA può integrare il contenuto del contratto ove siano presenti gli elementi che costituiscono i contenuti minimi qual è il corrispettivo ed in caso di prezzi imposti, nonostante la prescrizione del TICA di applicazione per il costo di costruzione dei prezzi standard unilateralmente stabiliti dal gestore, sarebbe valso comunque il principio che è sempre consentito alle parti concordare prezzi più favorevoli per il contraente debole.

La ricorrente ha provveduto a depositare memoria in cui chiede rinviarsi la causa alla pubblica udienza ai sensi e per gli effetti dell’art. 380-bis c.p.c., comma 4.

6. Il primo motivo di ricorso è infondato nel rilievo che “la corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che vincola il giudice ex art..112 c.p.c., riguarda il “petitum” che va determinato con riferimento a quello che viene domandato sia in via principale che in via subordinata, in relazione al bene della vita che l’attore intende conseguire, ed alle eccezioni che in proposito siano state sollevate dal convenuto. Tuttavia, tale principio, così come quello del “tantum devolutum quantum appellatum” (artt. 434 e 437 c.p.c.), non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma, rispetto a quella prospettata dalle parti, nonchè in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi e, in genere, all’applicazione di una norma giuridica, diversa da quella invocata dalla parte (Cass. n. 6757 del 24/03/2011; Cass. n. 8479 del 13/06/2002). La Corte di appello si è limitata a dare una propria qualificazione giuridica ad un fatto – e tale è la nuova soluzione tecnica, proposta da Sirio e validata da controparte, di un impianto unico con quattro punti di produzione – che la ricorrente non ha neppure affermato non essere stato allegato in giudizio da controparte.

7. I motivi secondo, terzo e quarto, prospettanti questioni in diritto, sono inammissibili per difetto di interesse.

Tanto è destinato a valere per i profili della nullità del contratto per dedotto difetto di forma scritta ad substantiam e per mancata indicazione del prezzo dell’opera di progettazione resa, requisito, questo, assunto in ricorso come non etero-integrabile e tanto a fronte della motivazione impugnata che ha ritenuto l’intervenuta conclusione del contratto per opere di minore consistenza, oggetto del progetto esecutivo, rispetto a quelle indicate nei contratti di connessione.

Le proposte censure obliterano per vero una delle distinte ragioni della decisione su cui si fonda la sentenza impugnata.

Tanto vale, segnatamente, relativamente a quella parte della motivazione in cui la corte di merito riconosce che “In ogni caso… al privato richiedente la connessione non è quindi possibile lucrare una differenza tra il prezzo riconosciuto dal gestore per l’acquisizione ed il valore della soluzione tecnica realizzata come ricavabile dall’applicazione dei costi unitari della Guida: i due valori si equivalgono” con l’effetto, conclusivamente cennato in sentenza, che “la modifica dell’accordo sulla soluzione tecnica ha implicato la necessità di riparametrare il costo conoscibile da Enel alla effettiva entità dell’opera secondo il condiviso progetto”.

Si tratta per vero di ratio che, in quanto capace da sola di sostenere l’assunta decisione e non attinta da censura in ricorso, rende per ciò stesso inefficaci i motivi proposti i quali, tutti volti a censurare le ragioni in diritto fatte proprie dalla sentenza di merito per dedotti profili di nullità (nullità del contratto per difetto di forma scritta voluta dalla posizione di E-Enel; nullità del nuovo ritenuto accordo non etero-integrabile nel prezzo), non colgono, contrastandolo, il più articolato percorso motivatorio della corte di merito idoneo a sorreggere la decisione sulla spettanza del diritto alla ricorrente nella sola misura riconosciuta.

8. Il ricorso è conclusivamente infondato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese di lite secondo soccombenza come da dispositivo.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali o per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso principale, se dovuto, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, (come da ultimo chiarito da Cass. SU n. 4315 del 20/02/2020).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente Sirio S.r.l. a rifondere a E-Distribuzione S.p.A. le spese di lite che liquida in Euro 6.000,00 per compensi ed in Euro 100,00 per esborsi oltre spese generali al 15% forfettario sul compenso ed accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso principale, se dovuto, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2020

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