Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17524 del 18/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 18/06/2021, (ud. 12/04/2021, dep. 18/06/2021), n.17524

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. est. Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21890/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

Contro

D.C.N., elettivamente domiciliato in Roma, via Anton

Giulio Barrili n. 49, presso lo studio del Dott. D.V.D.,

rappresentato e difeso dall’avv. Valerio Freda, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

E nei confronti di:

Equitalia Sud. S.p.a., domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la

cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avv. Ester Dattolo, giusta procurai in calce al controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 3014/15 della Commissione tributaria regionale

della Campania in Salerno” depositata in data 1 aprile 2015;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 aprile

2021 dal Consigliere Paolo Fraulini.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La Commissione tributaria regionale della Campania in Salerno ha confermato la decisione di primo grado che, su ricorso del contribuente D.C.N., aveva annullato la cartella di pagamento n. (OMISSIS), emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, avente a oggetto ripresa a tassazione Irap e sanzioni ed interessi sull’Iva, accertati in relazione all’anno di imposta 2005.

2. Ha rilevato il giudice di appello che il termine di decadenza per la notifica della cartella, previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, lett. a), era già elasso alla data della notifica al contribuente, nella qualità di socio della s.a.s. New Travel Trans, risultando irrilevante la notificazione a quest’ultima ai fini del computo del termine per il socio.

3. Per la cassazione della citata sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso affidato a due motivi, cui D.C.N. ha resistito con controricorso, mentre Equitalia sud. S.p.a. ha depositato un controricorso contenente un ricorso incidentale adesivo alle ragioni della ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il ricorso lamenta:

a) Primo motivo: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, deducendo l’ultrapetizione della sentenza impugnata, per aver annullato l’intera cartella, anche nella parte in cui essa riguardava la società, anzichè limitarsi a un annullamento parziale relativamente al solo socio.

b) Secondo motivo: “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, lett. a), del D.L. n. 223 del 2006, artt. 37 e 40 e dell’art. 1310 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, deducendo l’erroneità della sentenza per non aver rilevato che la notifica della cartella alla società era idonea a interrompere il termine nei confronti del socio coobbligato.

2. D.C.N. lamenta nel controricorso l’inammissibilità e l’infondatezza dell’avversa impugnazione, di cui chiede il rigetto.

3. Equitalia Sud S.p.A. argomenta nel ricorso incidentale l’erroneità della sentenza impugnata, di cui chiede l’annullamento, svolgendo considerazioni adesive a quelle svolte dalla ricorrente principale.

4. Il ricorso principale e quello incidentale sono fondati, per le considerazioni che seguono.

5. In via preliminare, la Corte rileva l’ininfluenza, ai fini del decidere, dell’acclarata circostanza che nel presente giudizio non siano stati evocati la società New Travel Trans in accomandita semplice e gli altri soci. Invero, nella presente controversia non si verte in materia di rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, che, per la uniforme e costante giurisprudenza di questa Corte (a partire da Cass. S.U. n. 14615 del 2008, confermata da S.U. n. 10145 del 2012 e dalla costante successiva giurisprudenza di questa sezione) configura un’ipotesi di litisconsorzio necessario originario e la conseguente necessità di simultaneus processus tra società e soci. Infatti, la controversia in esame verte in materia di liquidazione delle imposte dovute dalla società contribuente risultanti dalla dichiarazione dei redditi per l’anno 2005 e, quindi, per tributi che la società contribuente ha dichiarato come dovuti e che l’Amministrazione fiscale ha ripreso a tassazione, nei confronti del D.C. quale accomandatario e quindi quale coobbligato in solido, sulla base di una procedura di mero controllo automatico della dichiarazione, senza alcuna rettifica dei redditi dichiarati dalla società e, conseguentemente, neanche di quelli dei soci (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 9527 del 11/05/2016).

6. I due motivi del ricorso principale, che possono essere contestualmente esaminati, sono complessivamente fondati.

7. Come questa Corte ha già avuto modo del tutto condivisibilmente di affermare (Sez. 6-5, Ordinanza n. 2545 del 01/02/2018), la tempestiva notifica della cartella di pagamento nei confronti di uno dei condebitori, sebbene inidonea a pregiudicare le posizioni soggettive degli altri obbligati in solido, impedisce che si produca nei confronti degli stessi la decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, in quanto, in materia tributaria, a differenza di quella civile, trova applicazione, anche in detta ipotesi, l’art. 1310 c.c., comma 1, che, sebbene dettato in tema di prescrizione, si applica anche alla decadenza in esame, in ragione della specialità della relativa disciplina procedimentale, trattandosi di attività di diritto pubblico regolata da norme proprie. Da tanto deriva l’erroneità della pronuncia impugnata, tanto sullo specifico punto dell’estensione della decadenza che sulle conseguenze della stessa in relazione alla legittimità della cartella esattoriale impugnata e diretta a parti diverse rispetto al ricorrente.

8. La pronuncia va, quindi, cassata, del tutto a prescindere dall’esame della questione relativa all’avvenuta estinzione della società. Tale deduzione, potenzialmente idonea a modificare i termini di valutazione della vicenda (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 22014 del 13/10/2020), è stata, infatti, contestata nella sua genericità dal contribuente (pag. 9 del controricorso), ed è rimasta priva di alcuna specificazione ad opera della ricorrente, ai sensi del combinato disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), risultando contenuta in un motivo che si limita a dedurre una violazione di legge, senza consentire, pertanto, a questa Corte un diretto controllo degli atti processuali.

9. Il ricorso incidentale, adesivo a quello principale, va accolto per le medesime ragioni già esplicitate.

10. Le parti vanno conclusivamente rinviate innanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, che provvederà a rinnovare il giudizio applicando il principio di diritto sopra affermato e, altresì, a regolare le spese di questa fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale; accoglie, negli stessi termini, il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, che provvederà, altresì, a regolare le spese di questa fase di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2021

 

 

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