Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17524 del 01/08/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 17524 Anno 2014
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: BERNABAI RENATO

SENTENZA

sul ricorso 3286-2012 proposto da:
L’EDERA – COMPAGNIA ITALIANA DI ASSICURAZIONI
S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (C.F.
062593450584), in persona del Commissario

Data pubblicazione: 01/08/2014

Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 82, presso l’avvocato
2014
927

GREGORIO IANNOTTA, che la rappresenta e difende,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

1

L’EDERA – COMPAGNIA ITALIANA DI ASSICURAZIONI
S.P.A., ZEPPIERI AUGUSTA;
– intimate –

Nonché da:
L’EDERA – COMPAGNIA ITALIANA DI ASSICURAZIONI

rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 14, presso
l’avvocato CARLO MARIA BARONE, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato BARONE ANSELMO,
giusta procura a margine del controricorso e
ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

L’EDERA – COMPAGNIA ITALIANA DI ASSICURAZIONI
S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (C.F.
062593450584), in persona del Commissario
Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 82, presso l’avvocato

S.P.A. (c.f. 02593450584), in persona del legale

GREGORIO IANNOTTA, che la rappresenta e difende,
giusta procura a margine del controricorso al
ricorso incidentale;
– controricorrente al ricorso incidentale contro

ZEPPIERI AUGUSTA;

2

- intimata –

avverso la sentenza n. 4830/2011 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 30/04/2014 dal Consigliere

udito, per la ricorrente, l’Avvocato IANNOTTA
GREGORIO che si riporta;
uditi,

per la controricorrente e ricorrente

incidentale, gli Avvocati BARONE CARLO MARIA e
BARONE ANSELMO che si riportano;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
l’inammissibilità di entrambi i ricorsi.

Dott. RENATO BERNABAI;

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Costituitasi ritualmente, la sig.ra Zeppieri eccepiva in via pregiudiziale,
l’inesistenza giuridica del decreto ministeriale del 29 luglio 1997, con il quale
la stessa compagnia era stata messa in liquidazione coatta amministrativa,
con nomina di un commissario liquidatore, perché adottato in carenza di
potere dell’Autorità amministrativa.
Interveniva volontariamente l’Edera s.p.a., in bonis, che aderiva alle difese
della conduttrice e svolgeva, a sua volta, domanda di restituzione delle
somme percepite, nelle more, a titolo di canoni, dal commissario liquidatore.
Nel termine concesso dal giudice, ex art. 55, legge sull’equo canone, la sig.ra
Zeppieri sanava la morosità.
Eseguita la conversione del rito, il Tribunale di Roma, con sentenza 8
novembre 2006, dichiarava l’inammissibilità della domanda spiegata dalla
compagnia in bonis, e pronunciava la cessazione della materia del contendere
sulla domanda di risoluzione per inadempimento, con compensazione delle
spese di lite.
Con successivo gravame, notificato il 30 novembre 2008, l’Edera s.p.a. in
bonis chiedeva l’integrale riforma della sentenza impugnata.
Si costituiva l’Edera s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, chiedendo il
rigetto dell’appello.
Rimaneva contumace la sig.ra Zeppieri.
La Corte di Appello di Roma, con sentenza 15 novembre 2011 — ritenuta
l’efficacia vincolante del giudicato esterno sull’accertamento dell’inesistenza
. .
del d.m. di apertura della liquidazione coatta ammtmstrativa, formatosi sulla

Con atto di citazione, notificato il 13 settembre 1999, l’Edera Compagnia
Italiana di Assicurazioni s.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, intimava
alla sig.ra Augusta Zeppieri sfratto per morosità dell’appartamento sito in
Roma, via Castro Pretorio n. 82, scala unica, piano IV, int. 12, da lei condotto
in locazione ad uso abitativo, con contratto dell’I marzo 1990,
consensualmente citandola per la convalida dinanzi al Tribunale di Roma.

Avverso la suddetta sentenza, non notificata, l’Edera Compagnia Italiana di
Assicurazione s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, proponeva ricorso
per cassazione, affidato ad un unico motivo, a censura multipla, notificato in
data 27 gennaio 2012.
Resisteva con controricorso l’Edera Compagnia Italiana Assicurazione in
bonis, promovendo ricorso incidentale avverso la sentenza impugnata, con il
quale instava per la restituzione dei canoni di locazione riscossi dal
commissario liquidatore, riconosciuto privo di potere.
Resisteva l’Edera Compagnia Italiana di Assicurazione s.p.a. in liquidazione
coatta amministrativa con controricorso.
La sig.ra Zeppieri non svolgeva attività difensiva.
Entrambe le parti depositavano memoria illustrativa, ex art. 378 cod. proc.
civ.
All’udienza del 30 aprile 2014 il P.G. e i difensori precisavano le rispettiva
conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per carenza di capacità processuale del commissario
liquidatore.
La sentenza della Corte di Appello di Roma reca, nel dispositivo, l’espressa
dichiarazione di inesistenza del decreto di liquidazione coatta amministrativa
dell’Edera — Compagnia di Assicurazione s.p.a. Si tratta di un accertamento
svolto in via principale, sulla base della domanda originaria proposta dai soci
della società in bonis, i quali, con atto di citazione notificato in data 29 agosto

sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2064/2008, confermata da questa
Corte con sentenza 25 febbraio 2011 n. 4690 — dichiarava la carenza di
legittimazione attiva del commissario liquidatore e, per l’effetto, rigettava la
domanda di convalida di sfratto per morosità, condannando la procedura
concorsuale alla rifusione delle spese del giudizio. Rigettava l’ulteriore motivo
di appello, volto ad ottenere la restituzione della somma di euro 2.122,63, già
versata dalla conduttrice al commissario liquidatore. ,

Non può invero incidere sull’efficacia del giudicato, ex art. 2909 cod. civ., la
contestuale cassazione della citata sentenza del 16 maggio 2008, emessa dalla
Corte di Appello di Roma, esclusivamente con riferimento alla condanna
della Pubblica Amministrazione al risarcimento del danno nei confronti della
Compagnia in bonis. La riforma — solo di tale capo della sentenza — con
contestuale pronuncia nel merito, veniva motivata da questa Corte sulla
scorta della carenza di prova del danno ingiusto asseritamente subito per
effetto del vizio procedurale che aveva comportato l’accertata inesistenza
della procedura concorsuale. E’ di tutta evidenza che tale statuizione involge
unicamente la domanda risarcitoria volta a ottenere la condanna generica del
Ministero; e non anche l’accertamento “a monte” dell’inesistenza giuridica
della liquidazione coatta amministrativa — capo della sentenza dotato di una
propria autonomia processuale e sostanziale, non infirmato dalla reiezione
della domanda dei danni, ed anzi causa petendi proprio della domanda di danni.
Appare perciò corretta in punto di diritto, la statuizione della Corte di
Appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla società
in bonis, dichiarativa della sopravvenuta carenza di legittimazione passiva del
commissario liquidatore, in conseguenza dell’intervenuto passaggio in
giudicato della sentenza del 25 febbraio 2011, n. 4690.
Il presente ricorso, notificato in data 27 gennaio 2012, successivamente
all’intervenuto giudicato sul provvedimento di liquidazione. Il ricorso si
palesa dunque inammissibile. Il venir meno dei poteri amministrativi e
gestionali del commissario liquidatore comporta infatti l’immediata
reviviscenza delle funzioni spettanti agli organi ordinari della società.

1999, avevano chiesto l’accertamento della già maturata decadenza delle
autorizzazioni ministeriali — per effetto della propria delibera di rinuncia
all’esercizio di tale attività assicurativa — e la conseguente dichiarazione di
inesistenza del provvedimento adottato dal Ministero dell’Industria,
Commercio e Artigianato, che sottoponeva l’Edera s.p.a. alla procedura di
liquidazione coatta amministrativa, nonché la condanna generica della
Pubblica amministrazione al risarcimento dei danni subiti.

E’ certamente vero che l’invalidità degli atti amministrativi può essere rilevata
dal giudice civile ai fini della loro disapplicazione, senza potere diretto di
annullamento, nel rispetto del riparto di giurisdizione: ma è altrettanto vero
che tale preclusione non opera in caso di accertamento della radicale
inesistenza giuridica della procedura concorsuale, dichiarata per assoluta
carenza di poteri da parte della Pubblica amministrazione — sentenza di mero
accertamento rientrante nell’alveo dei poteri del giudice ordinario che, nella
specie, non poteva ritenersi preclusa dalla sentenza del Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio n. 1435/2008, divenuta definitiva a
seguito dell’estinzione del giudizio di appello per rinuncia, dichiarata dal
Consiglio di Stato con sentenza n. 1879/2003, con cui era stato rigettato il
ricorso proposto dall’Edera in bonis per l’annullamento del provvedimento
ministeriale, dovendo richiamarsi, al riguardo, quanto affermato da questa
Corte nella sentenza n. 15721 del 2005, secondo cui il giudicato
amministrativo copre solo i vizi di legittimità dedotti o deducibili dinanzi al
giudice amministrativo; e non anche l’inesistenza dei provvedimenti
conseguente alla carenza di potere dell’autorità emanante, il cui accertamento
è, appunto, devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario.
Restano assorbite le ulteriori censure.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese
del giudizio. Venuta meno la procedura di liquidazione coatta amministrativa
non è più rintracciabile alcuna alterità processuale tra le parti tale da
giustificare la liquidazione delle spese in favore di una delle due parti.
Con riferimento al ricorso incidentale, con il quale l’Edera s.p.a. in bonis
chiedeva la restituzione dei canoni locatizi effettivamente versati dall’intimata
Zeppieri al commissario liquidatore, detenuti da quest’ultimo sine titulo, stante
la sua riconosciuta carenza di poteri, lo stesso si palesa parimenti
inammissibile, in ragione della speculare inesistenza della parte cui è rivolto.
Appare necessario sottolineare che l’attività del commissario liquidatore sia
stata esercitata in carenza di potere solo successivamente al passaggio in

Né osta a tale conclusione l’invocata disciplina dell’impugnazione degli atti
amministrativi, di cui alla legge n. 2248/1865, allegato E.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese della fase
di legittimità.

PQM
– Dichiara inammissibile il ricorso principale e il ricorso incidentale, con
compensazione delle spese della fase di legittimità.

Roma, 30 aprile 2014

giudicato della sentenza dichiarativa dell’inesistenza del provvedimento
amministrativo di sottoposizione della società alla procedura di liquidazione
coatta. Tale sentenza dichiarativa non rende, ab origine, gli atti compiuti dal
commissario liquidatore tamquam non essent, essendo questi sorretti dall’atto
amministrativo emanato, sia pur in carenza di potere: l’attività del
commissario risulterà esercitata sine potestate solo in seguito al formatosi
giudicato. Ne consegue che le domande di restituzione dovranno essere
proposte successivamente al deposito del bilancio finale di liquidazione da
parte del commissario, unitamente al rendiconto della sua gestione, in
conformità a quanto previsto dall’art. 213 1. fall.

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