Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17523 del 23/08/2011

Cassazione civile sez. III, 23/08/2011, (ud. 11/07/2011, dep. 23/08/2011), n.17526

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17729/2009 proposto da:

R.C. (OMISSIS), B.C.

(OMISSIS), R.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio

dell’avvocato CONTALDI Mario, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato FERRARI MARIA PAOLA giusto mandato in atti;

– ricorrenti –

contro

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT in persona dei

procuratori Dott. D.L. e Dr. C.A., elettivamente

domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 1, presso lo studio

dell’avvocato VIANELLO Luca, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato D’ANGELO ANDREA giusto mandato in atti;

– controricorrenti –

e contro

BMW ITALIA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 758/2008 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 21/06/2008, R.G.N. 1722/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/07/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito l’Avvocato GIANLUCA CONTALDI per delega; udito l’Avvocato MARCO

ANTONELLI per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’accoglimento p.q.r..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.C., R.F. e B.C., quali eredi di R.G., propongono ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda risarcitoria proposta da R.G. nei confronti della Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (in prosieguo BMW A.G.) per la mancata apertura dell’air bag lato guidatore della sua autovettura BMW 520i, in occasione di un sinistro verificatosi il (OMISSIS) nel quale il R. aveva riportato emoperitoneo da rottura traumatica della milza, distorsione del rachide cervicale e fratture multiple da trauma contusivo al torace.

La BMW A.G. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Sotto diversi profili di violazione di legge e vizio di motivazione i ricorrenti censurano la sentenza impugnata, in quanto ha escluso (tra l’altro) il nesso causale tra la mancata apertura dell’air bag ed il danno.

1.1.- I motivi sono fondati, nei limiti che seguono.

Il giudice di merito afferma, in sostanza, che nella specie il primo urto (quello contro il guard-rail) non fosse “di tale entità da dar luogo all’apertura del dispositivo”, del quale resterebbe perciò esclusa la difettosità, ma da un lato tale affermazione appare in contrasto con i risultati della CTU medica (secondo cui la dinamica del fatto dimostrerebbe “urti violenti e ripetuti con la parte anteriore del veicolo”) e, dall’altro, la motivazione della sentenza nulla dice riguardo al secondo urto, prodottosi a seguito del precipitare del veicolo dal viadotto autostradale.

2.- Il ricorso va pertanto accolto. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di appello di Genova in diversa composizione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Genova in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA