Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17523 del 21/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/08/2020, (ud. 17/06/2020, dep. 21/08/2020), n.17523

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33446-2018 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato UMBERTO COSSU;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MONASTIR (CA), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA R. GRAZIOLI LANTE 16, presso

lo studio dell’avvocato PAOLO BONAIUTI, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANTONIO NICOLINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 698/2018 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 27/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella- camera di consiglio non

partecipata del 17/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

SCALIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’ingegner C.G. ricorre con cinque motivi per la cassazione della sentenza n. 698/2018 con cui la corte di appello di Cagliari decidendo sull’impugnazione del lodo arbitrale – che in accoglimento della domanda proposta dal professionista, incaricato della progettazione dei lavori facenti parte del P.I.A. del progetto integrato “(OMISSIS)”, aveva condannato il Comune di Monastir al pagamento in favore del primo della somma di Euro 413.165,52 – del Comune di Monastir ne aveva dichiarato la nullità “per difetto di potestas iudicandi in capo agli arbitri”.

2. Con il primo motivo il ricorrente fa valere, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, artt. 151 e 191, e della L.R. Sardegna n. 24 del 1987, artt. 4 e 10, e l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La corte di merito aveva errato nell’interpretare le disposizioni indicate ritenendo la nullità del contratto di conferimento dell’incarico professionale al ricorrente per violazione delle norme sulla contabilità degli enti locali, ignorando che, come da Det. dell’Assessorato ai lavori pubblici della Regione Autonoma della Sardegna del 21 dicembre 2004, n. 1714, l’opera pubblica per cui era stato conferito incarico era stata attuata dal Comune su delega della regione Sardegna che ne aveva finanziato la realizzazione con specifiche sovvenzioni, imputando l’impegno di spesa a capitolo del bilancio regionale, ed aveva erogato la somma al Comune.

3. Con il secondo motivo il ricorrente fa valere la violazione e falsa applicazione, cit. ex art. 360, n. 3, dell’art. 808 c.p.c.. La corte di merito aveva ritenuto erroneamente, per quanto esposto in precedenza, l’esistenza di una causa di nullità esterna al negozio cui accedeva la clausola arbitrale per violazione delle norme sulla contabilità pubblica D.Lgs. n. 267 del 2000, ex art. 191, comma 3. Il contratto concluso dall’amministrazione con il professionista sarebbe stato nullo per violazione delle norme sulla contabilità pubblica e con esso anche la clausola compromissoria.

La causa di invalidità della convenzione ex T.U.E.L. n. 267 del 2000, non sarebbe stata invece esterna al contratto e la clausola compromissoria avrebbe conservato autonomia rispetto alla convenzione in cui era contenuta.

4. Con il terzo motivo si deduce la violazione del T.U.E.L., art. 191, comma 4. L’impegno di spesa era stato regolarmente assunto da un diverso soggetto, la Regione Sardegna, e quindi nessun rapporto obbligatorio poteva dirsi sussistere tra il ricorrente e l’amministrazione del Comune di Monastir.

5. I motivi, da trattarsi congiuntamente perchè connessi, sono inammissibili per le plurime ragioni che si vanno di seguito ad indicare.

5.1. I motivi sono inammissibili per il principio che vuole che “in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sedè di giudizio di legittimità” (Cass. SU n. 34469 del 27/12/2019).

Il ricorrente a sostegno della tesi per la quale non troverebbe applicazione nella fattispecie in esame la normativa sulla registrazione e copertura finanziaria degli enti (TUEL, art. 151, e art. 191, comma 1), richiama la “determina” dell’assessorato LL.PP. Regione Sardegna che delegava il Comune all’attuazione dell’opera pubblica per cui era stato conferito incarico professionale ed in cui si dava atto del finanziamento da parte della Regione senza allegare, però, ed indicare, nell’osservanza del principio dell’autosufficienza, in quale atto difensivo e per quali contenuti l’indicata evidenza sia stata oggetto di tempestiva deduzione dinanzi alla corte di appello.

Non può infatti a tal fine valere la generica menzione di talune pagine della “memoria di costituzione in appello” (p. 7 ricorso).

5.2. I motivi si prestano ad una ulteriore valutazione di inammissibilità per manifesta infondatezza della tesi in diritto per essi sostenuta.

Chiaro e solido è infatti il principio nella giurisprudenza di legittimità per il quale: “il divieto, per i Comuni, in base al del D.L. 2 marco 1989, n. 66, art. 23, commi 3 e 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 1989, n. 144, art. 1, comma 1, (oggi sostituito dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 191), di effettuare qualsiasi spesa in assenta di impegno contabile registrato dal ragioniere (o, in sua mancanza, dal segretario) sul competente capitolo di bilancio di previsione, si applica anche se là spesa sia interamente finanziata da altro ente pubblico, ferma restando la necessaria verifica della copertura della spesa nel bilancio del Comune che ne assume l’impegno” (Cass. SU 18/12/2014 n. 26657 che conferma la precedente, Cass. 23/05/2003 n. 8189).

5.3. I motivi sono, ancora, inammissibili perchè portatori di critica generica.

Essi non si confrontano con la motivazione articolata nell’impugnata sentenza e per la quale la nullità dedotta, integrata dalla violazione delle norme imperative ed inderogabili dettate in materia di contabilità pubblica che vogliono che il contratto stipulato da un ente locale sia assistito dal relativo impegno di spesa e dalla sua copertura, è esterna al contratto sottraendo all’ente il potere di stipulare la convenzione e la correlata clausola arbitrale (in termini: Cass. 08/02/2005 n. 2529).

5.4. Il terzo motivo, ferme le valutazioni sopra rese da intendersi comuni, resta altresì inammissibile perchè sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge mira, in realtà, ad una. rivalutazionè dei fatti storici operata dal giudice di merito; il ricorrente allega, per vero, un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, ipotesi che, esterna all’esatta interpretazione della norma e propria della valutazione del giudice di merito, è, per ciò stesso, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. SU n. 34476 del 27/12/2019; Cass. n. 640 del 14/01/2019; Cass. n. 195 del 11/01/2016).

Il ricorrente insiste infatti nel sostenere che la prestazione professionale sarebbe stata resa su incarico del Comune di Monastir delegato alla attuazione dell’opera pubblica dalla Regione Sardegna, ente finanziatore, e che ciò non determini l’applicazione della normativa in materia di contabilità degli enti locali in tal modo in modo inammissibile contrapponendo una propria lettura a quella fornita dalla corte di appello.

6. Con il quarto motivo si fa valere la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 829 c.p.c., comma 2. La causa della nullità del lodo dipendeva da un comportamento, adottato in violazione del T.U.E.L., artt. 151 e 191, dell’Amministrazione che, come tale, avendo dato causa alla nullità non avrebbe potuto impugnare il lodo.

Il motivo è inammissibile per sua novità e difetto di autosufficienza.

Il ricorrente non ha dedotto infatti in quale atto e per quali contenuti egli abbia tempestivamente portato la questione all’esame della corte di appello (Cass. SU n. 34469 cit.).

7. Con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 830 c.p.c..

Il ricorrente aveva formulato davanti alla corte di appello, sin dalla costituzione, domanda per arricchimento ingiustificato a carico dell’Amministrazione su cui la corte di Merito non aveva pronunciato e tanto pur avendo dichiarato la nullità del lodo cit. ex art. 829, comma 1.

Dalla ricostruzione dei fatti, deduce il ricorrente, sarebbe emersa l’utilizzazione della prestazione professionale da parte del Comune per approvazione intervenuta con Delib. n. 26 del 2003.

Il motivo è inammissibile.

7.1. Il ricorrente – che per il formulato mezzo lamenta che la corte di appello, avendo pronunciato la nullità del lodo in violazione dell’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 1, non avrebbe esercitato la potestas iudicandi sulla fase rescissoria valutando il merito della domanda di arricchimento ingiustificato, pure proposta – incorre nella inammissibilità della censura per mancanza di autosufficienza e, ancora, nel rigetto da manifesta infondatezza della tesi in diritto.

Il ricorrente deduce di aver formulato domanda di arricchimento ingiustificato nella memoria di costituzione in appello e richiama, in ricorso, genericamente i “fatti di causa” a sostegno di una accettazione ed utilizzo della prestazione da parte dell’Amministrazione, senza però riportare i contenuti dell’atto difensivo.

Non deduce inoltre il ricorrente di aver proposto dinanzi agli arbitri una domanda di arricchimento ingiustificato.

7.2. La deduzione è ancora manifestamente infondata.

La corte di appello è chiamata, a decidere il merito della controversia ove abbia pronunciato la nullità del lodo nei termini di cui all’art. 829 c.p.c., nn. 5-9, 11 e 12, come previsto dall’art. 830 c.p.c., comma 2, là dove nella specie il giudizio rescindente è esito, invece, della diversa ipotesi di nullità di cui all’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 1.

Resta altresì certo nella sua applicazione il principio per il quale nel giudizio di impugnazione arbitrale che si compone di due fasi – la prima rescindente, finalizzata all’accertamento di eventuali nullità del lodo e che si conclude con l’annullamento del medesimo, la seconda rescissoria, che fa seguito all’annullamento e nel corso della quale il giudice ordinario procede alla ricostruzione del fatto sulla base delle prove dedotte ed in cui al giudice dell’impugnazione è attribuita la facoltà di riesame del merito delle domande comunque nei limiti del “petitum” e delle “causae petendi” dedotte dinanzi agli arbitri – non sono consentite nè domande nuove rispetto a quelle proposte agli arbitri, nè censure diverse da quelle tipiche individuate dall’art. 829 c.p.c., (Cass. n. 20880 del 08/10/2010; Cass. n. 12199 del 17/07/2012).

8. Il ricorso è pertanto ed in via conclusiva inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese di lite secondo soccombenza come da dispositivo.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso principale, se dovuto, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, (come da ultimo, chiarito da Cass. SU n. 4315 dei 20/02/2020).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente C.G. a rifondere al Comune di Monastir le spese di lite che liquida in Euro 7.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi oltre spese generali al 15% forfettario sul compenso ed accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso principale, se dovuto, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2020

 

 

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