Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17522 del 23/08/2011

Cassazione civile sez. III, 23/08/2011, (ud. 11/07/2011, dep. 23/08/2011), n.17522

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27317/2006 proposto da:

TECNOSYSTEM DI MASSIMO INNOCENZI & ANGE LA IACOMINI

SNC,

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore Rag.

I.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI

144, presso lo studio dell’avvocato SEGANTI Alberto, che rappresenta

e difende, giusto mandato in atti;

– ricorrente –

e contro

EDILFLAMINIO SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1843/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/04/2006; R.G.N.5205/2004.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/07/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La società Tecnosystem s.n.c. terza pignorata nel procedimento esecutivo per pignoramento presso terzi intentato da B. I. nei confronti di Edilflaminio s.r.l., interpose appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, pronunciata ex art. 549 cod. proc. civ., con la quale, accogliendo la domanda del creditore procedente B., era stato accertato il credito della medesima Tecnosystem s.n.c. nei confronti della società esecutata Edilflaminio s.r.l..

2.- La Corte d’Appello di Roma, con sentenza pubblicata il 13 aprile 2006 e notificata il 9/14 giugno 2006, ha rigettato l’appello, condannando l’appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell’unico appellato costituito, B.I..

3.- Avverso la sentenza della Corte d’Appello propone ricorso per cassazione la Tecnosystem di Massimo Innocenzi e Angela Incomini s.n.c., a mezzo di due motivi. Non si difendono gli intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il presente ricorso per cassazione è inammissibile.

Il ricorso risulta spedito per le notificazioni a mezzo posta il 28 settembre/6 ottobre 2006 e risulta proposto avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma pubblicata il 13 aprile 2006 e notificata il 14 giugno 2006.

Trattandosi di giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo introdotto ai sensi dell’art. 548 c.p.c., va fatta applicazione delle norme della L. n. 742 del 1969, artt. 1 e 3 e dell’art. 92 dell’ordinamento giudiziario, per le quali la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni esecutive.

In particolare, va ribadito il principio per il quale “al termine per impugnare la sentenza che accerta l’obbligo del terzo, presso il quale è stato eseguito il pignoramento mobiliare, ovvero si è convertito il sequestro conservativo, non si applica la sospensione nel periodo feriale, disposta dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, perchè, in relazione al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92, anche per tale procedimento sussiste l’interesse alla sua sollecita definizione, considerato che il processo esecutivo è, in attesa, sospeso” (così già Cass. S.U. n. 10369/98, nonchè successivamente, tra le altre, Cass- n. 4375/03, n. 14601/04, n. 7345/09 e Cass. ord. n. 2486/03, n. 2627/03, n. 15010/08).

Nel caso di specie, il termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 325, comma secondo, c.p.c. va computato a decorrere dal 14 giugno 2006, senza tenere conto della sospensione dei termini dal 1 agosto al 15 settembre, sicchè era già scaduto alla data del 28 settembre 2006, quando il ricorso venne spedito per le notifiche agli intimati. Ne segue che l’impugnazione proposta va dichiarata inammissibile.

Non sussistono i presupposti per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, non avendo resistito gli intimati.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA