Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17522 del 21/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/08/2020, (ud. 17/06/2020, dep. 21/08/2020), n.17522

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33264-2018 proposto da:

M.R., titolare del B&B “(OMISSIS)”, elettivamente

domiciliata in ROMA, V. ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo studio

dell’avvocato ARCANGELO GUZZO, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIACOMO CARBONE;

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato PIETRO OLIVERIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1319/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 29/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

SCALIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. M.R., titolare, per quanto in questa sede rileva, del B&B “(OMISSIS)”, ricorre con tre motivi per la cassazione della sentenza n. 1319/2018 con cui la corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda di condanna dell’Amministrazione provinciale di Catanzaro al pagamento della somma di Euro 23.321,75 – a titolo di contributo dovuto alla prima, per la L.R. Calabria n. 2 del 2003, ed il bando di gara R.R. n. 1/2004, pari al 50% a fondo perduto delle spese ritenute ammissibili – e tanto nella erroneità dei conteggi del primo giudice che aveva ritenuto che l’obbligo di rendicontazione gravante sulla beneficiaria fosse limitato alle spese riconosciute in sede di ammissione al contributo, pari ad Euro 47 mila, e non si estendesse anche a quelle preventivate per la realizzazione del progetto, pari ad Euro 66.067,83, e che il provvedimento di revoca del beneficio, per l’effetto intervenuto, fosse illegittimo.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c..

2. Con il primo motivo la ricorrente fa valere la violazione dell’art. 342 c.p.c., in cui era incorsa la corte territoriale nel rigettare l’eccezione di inammissibilità dell’appello proposto dall’Amministrazione provinciale perchè mancante della esposizione del fatto e delle correlate modifiche apportate su contestazione avversaria.

Il motivo è inammissibile perchè la corte di merito ha dato soluzione alla dedotta questione in applicazione di principio, consolidato nelle affermazioni di questa Corte di legittimità, per il quale: “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che, l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione, delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, a affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SU n. 27199 del 16/11/2017, confermativa di pregresso indirizzo, su cui vd., tra le altre: Cass. n. 2143 del 05/02/2015; vd., inoltre:› Cass. n. 4136 del 12/02/2019).

La corte di merito ha, per vero, individuato nei motivi di appello i passi della motivazione impugnata, le contestazioni portate in fatto e diritto alle argomentazioni del primo giudice e le diverse conclusioni che il tribunale avrebbe dovuto adottare se avesse tenuto in o considerazione la diversa valutazione delle prove indicata nell’atto di impugnazione. Nè ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, il ricorso offre elementi per mutare orientamento.

3. Con il secondo motivo si fa valere la violazione della L.R. n. 2 del 2003, e del Reg. regionale n. 1 del 2004, di attuazione della legge e del bando di concorso (artt. 8 e 9), relativo al settore delle attività produttive – servizio amministrativo turismo, rispetto al quale era risultata vincitrice la ricorrente.

La sentenza aveva confuso la verifica della realizzazione dell’intero progetto preventivamente proposto per Euro 66.607,83 – attività non richiesta per le indicate fonti – con gli obblighi di rendicontazione che dovevano attenere invece al solo importo ammesso, al contributo pari ad Euro 47 mila, con dimostrazione che le iniziative erano state realizzate “secondo lo scopo progettatale originario seppure ridotto nella spesa” (p. 12 ricorso).

La censura è inammissibile.

La corte di merito giusta lettura delle previsioni di riferimento (Reg. regionale n. 1 del 2004, art. 3; Bando di concorso, art. 8), ha individuato la ratio dell’ammissione al beneficio nel rispetto dell’intero progetto risultato vincitore e quindi nella realizzazione di tutte le opere ivi previste in ragione delle quali la ricorrente aveva ottenuto un posto utile in graduatoria e non soltanto di quelle, minori, ritenute ammissibili al finanziamento.

3.1. Rispetto a siffatta lettura, quella contenuta in ricorso si mostra come meramente alternativa e la critica in tal modo proposta risulta non rispettosa delle modalità, specifiche, attraverso le quali va invece dedotto e portato all’esame dei giudici di legittimità il vizio di violazione di legge nell’osservanza del principio per il quale: “in tema di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (sostanziali o processuali), il principio di specificità dei motivi, di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere letto in correlazione al disposto dall’art. 360-bis c.p.c., n. 1:, essendo dunque inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso che, nel denunciare la violazione di norme di diritto, ometta di raffrontare la “ratio decidendi” della sentenza impugnata con la giurisprudenza della S.C. e, ove la prima risulti conforme alla seconda, ometta di fornire argomenti per mutare orientamento” (Cass. 02/03/2018 n. 5001).

3.2. Resta comunque fermo il correlato rilievo che “con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice, dell’appello, senza considerare le ragioni offerte da quest’ultimo, poichè in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella propostone di un “non motivo”, come tale inammissibile ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4″ (Cass. 24/09/2018 n. 22478).

3.3. Quale ulteriore profilo di inammissibilità vale, poi ed ancora, il rilievo che le evidenze fattuali pure indicate in ricorso a sostegno del proposto motivo (nella parte in cui la ricorrente contesta la richiesta di integrazione della documentazione, qualificata come “confusa” (all. 4 2D, p. 13 ricorso e fa valere la lettera di contestazione e diffida del legale della ricorrente del 30 dicembre 2009) realizzano una apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, risultando, in realtà, finalizzate ad una non consentita rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (da ultimo: Cass. SU n. 34476 del 27/12/2019).

4. Con il terzo motivo si deduce, in ricorso la nullità della impugnata sentenza per vizio di extrapetizione (art. 112 c.p.c., e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

La corte di appello avrebbe ritenuto il giudicato sull’affermazione del primo giudice di una, irregolarità parziale della documentazione contabile perchè le spese correttamente rendicontate erano pari ad, Euro 46.643,49 e non ad Euro 41.095,60, in tal modo finendo per apprezzare una ulteriore ragione di inadempimento legittimante la revoca di ammissione al beneficio (violazione dell’art. 9 del bando).

4.1. Il motivo è inammissibile per difetto di allegazione circa la dedotta formazione del giudicato, secondo modalità e contenuti che consentano a questa Corte di legittimità di verificare il fatto processuale e di emendare l’errore denunciato (Cass. 25/07/2019 n. 20181). Nel raffronto tra sentenza di primo e secondo grado per i contenuti portati ricorso (p. 14), non si ha contezza infatti del giudicato interno che si vorrebbe erroneamente ritenuto dal giudice di appello. Tanto è destinato a valere nel rilievo che “in tema di giudicato interno, ai fini della verifica dell’avvenuta impugnazione, o meno, di una statuizione contenuta nella sentenza di primo grado, la S.C. non è vincolata all’interpretazione compiuta dal giudice di appello, ma ha il potere-dovere di valutare direttamente gli atti processuali per stabilire se, rispetto alla questione su cui si sarebbe formato il giudicato, la funzione giurisdizionale si sia esaurita per effetto della mancata devoluzione della questione nel giudizio di appello, con conseguente preclusione di ogni esame della stessa, purchè il ricorrente non solo deduca di aver ritualmente impugnato la statuizione, ma – per il principio di autosufficienza – indichi elementi e riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il contenuto dell’atto di appello a questo preciso proposito, non essendo tale vizio rilevabile “ex officio” (Cass. n. 7499 del 15/03/2019).

4.2. In ogni caso, poichè “la pronuncia impugnata è sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome; ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, il rigetto delle doglianze relative ad una di tali ragioni rende inammissibile, per difetto di interesse, l’esame relativo alle altre, pure se tutte tempestivamente sollevate, in quanto il ricorrente non ha più ragione di avanzare censure che investono una ulteriore “ratio decidendi” giacchè ancorchè esse fossero fondate non potrebbero produrre in nessun caso l’annullamento della decisione anzidetta” (Cass. n. 13956 del 30/06/2005; in termini: Cass. n. 23090 del 16/11/2005).

5. Il ricorso è in via conclusiva inammissibile; le spese restano liquidate secondo soccombenza come da dispositivo.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso principale, se dovuto, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, (come da ultimo chiarito da Cass. SU n. 4315 del 20/02/2020).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere all’Amministrazione provinciale di Catanzaro le spese di lite che liquida in Euro 5.000,00 per compensi ed Euro 100,00 per esborsi oltre spese generali al 15% forfettario sul compenso ed accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso principale, se dovuto, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2020

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