Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17522 del 18/06/2021
Cassazione civile sez. trib., 18/06/2021, (ud. 06/04/2021, dep. 18/06/2021), n.17522
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FASANO Anna Maria – Presidente –
Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –
Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23753-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
B.A.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASILINA
9, presso lo studio dell’avvocato PARIDE LO MUZIO, rappresentata e
difesa dall’avvocato VINCENZO FERNANDO MONTUORI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 478/2015 della COMM. TRIB. REG. PUGLIA,
depositata il 09/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/04/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.
Fatto
PREMESSO
che:
1. l’Agenzia delle Entrate ricorreva per la cassazione della sentenza in epigrafe, confermativa della decisione di accoglimento del ricorso proposto da B.A.F. contro avvisi di accertamento di maggiori IVA, IRPEF ED IRAP;
3. la contribuente resisteva;
4. con atto in data 17 giugno 2019, la contribuente chiedeva la sospensione del giudizio ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv. dalla L. n. 136 del 2018, documentando di avere provveduto al pagamento di quanto a tal fine dovuto;
5. con ordinanza del 5 luglio 2019 il giudizio veniva sospeso;
6. successivamente l’Agenzia delle entrate chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere sull’avvenuta verificazione dell’integrale pagamento delle somme dovute dalla contribuente per la definizione della lite;
7. considerato che la definizione della lite si è perfezionata così come previsto dal D.L. n. 119 del 2018, richiamato art. 6.
PQM
la Corte dichiara estinto il giudizio a spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, svolta con modalità da remoto, il 6 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2021