Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17522 del 01/08/2014


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 17522 Anno 2014
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: CRISTIANO MAGDA

ORDINANZA

(k

sul ricorso 1764-2008 proposto da:
L’EDERA – COMPAGNIA ITALIANA DI ASSICURAZIONI S.P.A.
(c. f.

02593450584),

rappresentante

in

pro

persona
tempore,

del

legale

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 14, presso
l’avvocato CARLO MARIA BARONE, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato BARONE ANSELMO,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

L’EDERA – COMPAGNIA ITALIANA DI ASSICURAZIONI S.P.A.
IN

LIQUIDAZIONE

COATTA

AMMINISTRATIVA

(C.F.

Data pubblicazione: 01/08/2014

062593450584),
Liquidatore

in
DOSI

persona

del

FRANCESCO,

Commissario
elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 82, presso
l’avvocato GREGORIO IANNOTTA, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato IANNOTTA FEDERICA,

ISVAP

ISTITUTO

PER

LA

VIGILANZA

SULLE

ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;

controricorrenti

avverso la sentenza n. 2346/2007 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 24/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 30/04/2014 dal Consigliere Dott. MAGDA
CRISTIANO;
uditi, per la ricorrente, gli Avvocati BARONE CARLO

giusta procura a margine del controricorso;

MARIA e BARONE ANSELMO che hanno chiesto
l’estinzione per rinuncia;
udito,

per il controricorrente,

l’Avvocato DE

GIOVANNI ENRICO che non si oppone alla rinuncia;
udito, per la controricorrente L’EDERA S.P.A. in
L.C.A., l’Avvocato IANNOTTA GRAGORIO che prende atto

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della rinuncia e chiede la condanna alle spese;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per

l’innammissibilità del ricorso.

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FATTO E DIRITTO
La Corte, rilevato:
– che la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 24.5.07, ha respinto l’appello
proposto dall’Edera – Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni- s.p.a., in persona
dell’amministratore delegato Adriano Piacentini, contro la sentenza di I grado che
aveva dichiarato inammissibile il giudizio promosso dalla società contro L’Edera s.p.a.

in liquidazione coatta amministrativa e contro l’ISVAP per far accertare la falsità delle
relazioni redatte dal Commissario liquidatore il 28.4 e 1’11.11.98 e della nota ISVAP del
20.10.98 e per sentir condannare i convenuti al risarcimento dei danni subiti a causa
delle denunciate falsità;
– che la sentenza è stata impugnata dall’Edera s.p.a. con ricorso per cassazione
affidato a nove motivi, cui l’ISVAP e l’Edera in I.c.a hanno resistito con separati
controricorsi, il secondo dei quali illustrato da memoria;
-che il 28.4.2014 la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, al quale ha
aderito soltanto l’ISVAP;
– che all’udienza pubblica l’Edera in liquidazione coatta amministrativa ha eccepito la
nullità e/o l’inefficacia dell’atto di rinuncia dell’Edera s.p.a., in quanto sottoscritto da
Adriano Piacentini, la cui qualità di amministratore delegato della compagnia in bonis
sarebbe cessata, ai sensi dell’art. 200 I. fall., dalla data del provvedimento di
liquidazione;
– che l’eccezione deve essere respinta, atteso che ciò che rileva ai fini della validità
della rinuncia è che essa provenga dalla medesima persona fisica che ha conferito al
difensore il mandato ad agire in giudizio in nome e per conto dell’Edera s.p.a. nel
presente grado (nonché nei precedenti gradi di merito) e che, in quanto legittimato alla
proposizione del ricorso, è necessariamente legittimato anche a rinunciarvi;
– che è d’altro canto evidente che la LCA, che non ha mai contestato il potere del
Piacentini di rappresentare in giudizio la compagnia in bonis, non può eccepire
(tardivamente) il difetto di tale potere solo in relazione all’ultimo degli atti processuali
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che il Piacentini ha posto in essere nella sua dedotta qualità;
– che la rinuncia al ricorso dell’Edera s.p.a. comporta, ai sensi dell’art. 391 c.p.c.,

l’estinzione del giudizio, ancorché l’atto non sia stato notificato all’ Edera in I.c.a né le
sia stato comunicato in udienza nelle forme richieste dall’art. 170, 4 0 comma, c.p.c.,
trattandosi di adempimenti prescritti al solo fine di sollecitare l’adesione della

rinunciante (cfr. Cass. nn. 28675/05, 6348/05);
– che le spese del grado vanno integralmente compensate non solo fra l’Edera s.p.a.
e l’ISVAP, cha ha aderito alla rinuncia, ma anche fra la ricorrente principale e l’Edera
in I.c.a., tenuto conto dell’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza della Corte
d’appello di Roma del 16.5.08 che ha dichiarato la giuridica inesistenza dei
provvedimenti ministeriali di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività
assicurativa dell’ Edera s.p.a. e di messa in liquidazione coatta amministrativa della
compagnia: il giudicato, che ha comportato l’accertamento definitivo (sia pure con

efficacia ex nunc) dell’inesistenza giuridica della procedura concorsuale, il venir meno
dei poteri gestionali e amministrativi del commissario liquidatore e la reviviscenza delle
funzioni spettanti agli organi ordinari della società (cfr. Cass. n. 1280/014), rende infatti
palese la superfluità di una pronuncia sulle spese fra le due parti, che si tradurrebbe in
una mera partita di giro.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.
Roma, 30 aprile 2014.

controparte alla rinuncia e di prevenire in radice la condanna alle spese della parte

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