Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17521 del 26/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/07/2010, (ud. 16/06/2010, dep. 26/07/2010), n.17521

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.M.L., C.A., C.M.T.,

nella qualità di erede di CU.AD.; V.M.

G., M.L. elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

CESIRA FIORI 32, presso lo studio dell’avvocato LICCIARDELLO ORAZIO,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO CIMINELLI,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, PULLI CLEMENTINA, VALENTE NICOLA, giusta delega in calce

alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1315/2008 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 08/01/2008 r.g.n. 64/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2010 dal Consigliere Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE;

udito l’Avvocato LICCIARDELLO ORAZIO;

udito il P.M. in persona dei Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con separati ricorsi al Tribunale di Chiavari, giudice del lavoro.

C.M.T. ed altri ex dipendenti (o loro eredi) del Consorzio Autonomo del Porto di Genova, premesso di essere titolari di pensione di invalidità ordinaria da epoca precedente l’entrata in vigore della L. n. 257 del 1992 (o titolari di pensione di reversibilità da quella dipendente) e deducendo di essere stati (essi o i loro danti causa) esposti al rischio amianto, come documentato da certificazione INAIL, chiedevano, nei confronti dell’INPS, il riconoscimento del diritto alla rivalutazione della suddetta pensione ai sensi dell’art. 13, comma 8, della citata legge.

Il Tribunale, riunite le cause, rigettava le domande.

A sua volta, la Corte d’appello di Genova, con sentenza in data 8 gennaio 2008, ha respinto l’impugnazione dei pensionati (o loro eredi) sul rilievo che il beneficio richiesto valeva, nella specie, solo ad incrementare una pensione acquisita prima della L. n. 257 del 1992, mentre una tale incrementabilità era consentita solo per i trattamenti conseguiti successivamente. Tanto rendeva superfluo, secondo il giudice d’appello, l’esame della tematica relativa alla conversione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia e alla rilevanza o meno – ai fini del regime giuridico applicabile – dei diversi tempi di presentazione della relativa domanda da parte dell’assicurato; decisiva era, comunque, da ritenere la circostanza che tutti i ricorrenti avevano compiuto l’età pensionabile prima dell’entrata in vigore della L. n. 257 del 1992 e che tanto aveva comportato (sussistendone anche i requisiti assicurativi e contributivi) la trasformazione automatica del trattamento di invalidità in pensione di vecchiaia, per ciò stesso escludendo l’applicabilità del beneficio introdotto dalla legge citata.

Contro questa sentenza C.M.T. e gli altri pensionati indicati in epigrafe hanno proposto ricorso fondato su due motivi.

L’INPS ha depositato la procura speciale e non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Nel primo motivo, con denuncia di violazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, come modificato dal D.L. n. 169 del 1993, convertito, con modificazioni, in L. n. 271 del 1993, nonchè dell’art. 12 disp. gen., oltre a vizio di motivazione, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per aver erroneamente interpretato le disposizione di legge in oggetto e travisato i principi dettati in materia dalla giurisprudenza della cassazione nella parte in cui afferma che il beneficio della rivalutazione contributiva potrebbe essere fruito allo scopo di incrementare pensioni già in godimento solamente nel caso in cui queste ultime siano state liquidate successivamente all’entrata in vigore della L. n. 257 del 1992.

Censurano, altresì, la ulteriore affermazione della Corte di merito secondo cui l’avere i titolari di pensione di invalidità raggiunto l’età per il pensionamento di vecchiaia anteriormente alla legge suddetta precluderebbe loro il diritto al riconoscimento del beneficio per cui è causa.

2. Nel secondo motivo sempre con denuncia di violazione delle medesime disposizioni normative, nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c., e di vizio di motivazione si assume che, in ogni caso, non poteva considerarsi raggiunta o superata l’età pensionabile da parte dei ricorrenti, posto che la L. 29 dicembre 1990, n. 407, aveva consentito di optare per la prosecuzione del rapporto di lavoro anche a coloro che avessero superato quella che, al tempo, era l’età per il pensionamento di vecchiaia; e il fatto che nessuno dei ricorrenti lavorasse e avesse esercitato l’opzione era irrilevante, essendo ostativo all’applicazione della L. n. 257 del 1992, soltanto l’avvenuto conseguimento di una pensione di anzianità o di vecchiaia ovvero di inabilità anteriormente alla sua entrata in vigore.

3. Il ricorso, i cui motivi si trattano congiuntamente, è fondato.

4. Non è controverso tra le parti che i ricorrenti, al tempo dell’entrata in vigore della L. n. 257 del 1992 e successive modificazioni, fruivano di pensione di invalidità liquidata ai sensi del R.D.L. n. 636 del 1939, art. 10, che avevano già raggiunto l’età pensionabile ma non avevano presentato domanda di conversione della pensione in godimento in pensione di vecchiaia.

5. Ciò posto, osserva la Corte che la propria giurisprudenza, con indirizzo ormai consolidato e avallato anche dalla Corte costituzionale (sent. n. 434 del 2002), afferma che i titolari di pensioni di invalidità liquidate ai sensi del R.D.L. n. 636 del 1939 prima della data di entrata in vigore della L. n. 257 del 1992 rientrano tra i destinatari del beneficio previsto dall’art. 13, comma 8, dovendosene considerare esclusi solamente i titolari di pensioni di anzianità o di vecchiaia, ovvero di inabilità liquidate prima della legge in questione, nonchè coloro che abbiano, comunque, raggiunto il massimo di contribuzione conseguibile (quarant’anni) (vedi, tra tante, Cass. n. 5764 del 2001, n. 2932 del 2003, n. 757 del 2005).

6. Ne deriva che destinatari del ripetuto beneficio devono considerasi anche coloro che abbiano già maturato, prima dell’entrata in vigore della L. n. 257 del 1992 e anche senza l’applicazione del beneficio medesimo, i requisiti di contribuzione per il conseguimento della pensione di anzianità o di vecchiaia ma siano stati collocati in quiescenza in data successiva, trovando tale inclusione giustificazione nel principio generale secondo cui le prestazioni si liquidano sulla base della legge vigente al tempo in cui si acquisisce il relativo diritto e non essendo ad essa ostativa la circostanza che per dette categorie di pensionati i riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva si risolve nella possibilità di ottenere un incremento della misura della pensione e non nel rendere possibile (o agevolare) l’accesso al pensionamento.

7. Altrettanto consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte (tra le più recenti, Cass. n. 4392 del 2007, n. 21292 del 2009, n. 24772 del 2009, n. 6434 del 2010) e, a sua volta, il principio che la pensione di invalidità conseguita nel regime del R.D.L. n. 636 del 1939, non si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia per i) titolare che abbia raggiunto l’età pensionabile e sia in possesso dei prescritti requisiti assicurativi e contributivi, essendo, invece, necessaria un’apposita domanda dell’assicurato che giuridicamente rileva anche ai fini della decorrenza della pensione medesima (che, infatti, sarà erogabile dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda in questione;).

8. Mette, infine, conto di ricordare che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, il diritto alla rivalutazione contributiva per cui è causa non richiede lo svolgimento di attività lavorativa al tempo dell’ entrata in vigore della L. n. 257 del 1992, posto che subordinare il riconoscimento al requisito dell’attualità lavorativa comporterebbe un’ingiustificata disuguaglianza fra i lavoratori transitati in settori non comportanti esposizione all’amianto e coloro che, pur essendo stati esposti, come i primi, alla sostanza nociva , siano rimasti senza lavoro (vedi la citata Cass. n. 5764 del 2001, nonchè Cass. n. 18243 del 2002 e le successive conformi).

9. In conclusione, come già stabilito da questa Corte in controversie analoghe a quella in esame, i titolari di pensione di invalidità liquidata ai sensi del R.D.L. n. 636 del 1939 sono esclusi dal beneficio della rivalutazione contributiva previsto, per i lavoratori esposti all’amianto, dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, solamente nel caso in cui, sempre prima della data suddetta, abbiano conseguito tutti i requisiti prescritti per il diritto al pensionamento di vecchiaia ed abbiano presentato domanda di conversione della pensione di invalidità, rientrando invece nel novero dei destinatari del beneficio in questione, allorchè, a quella medesima data, una domanda di conversione non risulti presentata (Cass. n. 622 e 15311 del 2005, n. 8915 del 2009).

10. Il ricorso va, quindi, accolto, la sentenza impugnata, incorsa nella violazione di tutti gli esposti principi, va cassata e la causa è rinviata alla Corte d’appello di Torino che ad essi si atterrà nel decidere sulla domanda.

11. Il giudice di rinvio provvederà anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla Corte d’appello di Torino.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA