Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17521 del 23/08/2011

Cassazione civile sez. III, 23/08/2011, (ud. 11/07/2011, dep. 23/08/2011), n.17521

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 227737/2006 proposto da:

A.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI 8, presso lo studio dell’avvocato CRIMI

GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato CHIATANTE GIUSEPPE

giusto mandato in atti;

– ricorrente –

contro

C.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, P.LE DON MINZONI 9, presso lo studio dell’avvocato FUMIA

DONATELLO, rappresentato e difeso dall’avvocato NAVACH Marco giusto

mandato in atti;

– controricorrente –

e contro

BANCA ANTONIANA P. VENETA, BANCA INTESA S.P.A., BANCA P. PUGLIESE

S.P.A., BANCA MERIDIANA S.P.A., BANCA NAPOLI S.P.A., BANCA ARDITI

GALATI S.P.A., BANCA CARIME S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 36/2006 del TRIBUNALE di BRINDISI, SEZIONE

DISTACCATA DI FASANO, depositata il 29/03/2006 R.G.N. 156/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/07/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso con l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.G. propone ricorso straordinario per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi – sezione distaccata di Fasano con la quale è stata rigettata l’opposizione agli atti esecutivi proposta dallo stesso A., debitore esecutato nella procedura esecutiva per pignoramento presso terzi iniziata nei suoi confronti da C.D.; con condanna dell’opponente al pagamento delle spese processuali in favore della controparte. Il ricorso per cassazione è proposto a mezzo di tre motivi. Si difende il C. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il presente ricorso per cassazione è soggetto, quanto alla formulazione dei motivi, al regime dell’art. 366 bis c.p.c. (inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, ed abrogato dalla L. 18 giugno 2008, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), applicabile in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata (29 marzo 2006).

I motivi di ricorso sono inammissibili per mancanza dei quesiti ai sensi della norma appena citata.

Mancano, infatti, totalmente i quesiti relativi sia alla censura di vizio di violazione di legge, contenuta, nel primo motivo, con riguardo all’art. 543 cod. proc. civ., comma 2, n. 2, sia alle censure di errores in procedendo, contenute nel secondo e nel terzo motivo.

Avuto riguardo alle date di pubblicazione della sentenza (29 marzo 2006) e di notificazione del ricorso (luglio 2006), entrambe a ridosso dell’entrata in vigore della norma dell’art. 366 bis cod. proc. civ., sopra richiamata, che ha introdotto un requisito di ammissibilità del ricorso prima non previsto, si ritiene di giustizia la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2011

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