Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17521 del 18/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 18/06/2021, (ud. 06/04/2021, dep. 18/06/2021), n.17521

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FASANO Anna Maria – Presidente –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10995-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ASCREA 18, presso

lo studio dell’avvocato GAETANO DELL’ACQUA, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1553/2014 della COMM. TRIB. REG. LAZIO,

depositata il 13/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/04/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

L’Agenzia delle entrate propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR del Lazio ha confermato la decisione di primo grado di annullamento dell’avviso di liquidazione di imposta di registro in misura ordinaria emesso in revoca delle agevolazioni di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa, parte prima allegata, nota II bis, comma 4, art. 1, (c.d. agevolazioni “prima casa”), fruite da R.A. in riferimento all’acquisto, con atto in data 17 marzo 2006, di un’unità abitativa ritenuta da essa Agenzia di lusso, e quindi sottratta al regime agevolativo, in quanto accatastata in A/7, e ritenuta invece dalla CTR non di lusso sulla scorta delle risultanze di una perizia tecnico estimativa prodotta dal contribuente. Nella motivazione della sentenza si legge in particolare che da “una perizia tecnico estimativa” prodotta dal contribuente, “effettuata previo sopralluogo (come da documentazione fotografica allegata) (sono) spiega(ti) dettagliatamente i motivi in base ai quali l’immobile periziato non presenta le caratteristiche di lusso come previste dalla normativa vigente e quindi può beneficiare delle agevolazioni”; che l’Agenzia aveva fondato il provvedimento “su riscontri catastali e criteri astratti, avulsi dalla realtà effettiva, peraltro mai accertata”; che l’iscrizione in A/7 “non può essere ritenuta di per sè sufficiente e attestare la condizione di lusso che va pertanto verificata praticamente chiarendo quali parametri siano ritenuti integranti tale condizione”;

2. il primo motivo di ricorso è rubricato “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 2006, Tariffa allegata, parte I, nota II bis, comma 4, art. 1, in combinato disposto con il D.M. 2 agosto 1969, artt. 5 e 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Il motivo si sostanzia in una serie di contestazioni sui “criteri e metodi di calcolo utilizzati nella perizia (di parte)” siccome asseritamente “in aperto contrasto con la vigente normativa in materia” e nella esposizione della metodologia di calcolo”, asseritamente “rispett(os)a integralmente (del)le prescrizioni normative in materia” seguite “dall’Agenzia del territorio”;

3.il secondo motivo di ricorso è rubricato “violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”. L’Agenzia, con questo motivo, sostiene che la sentenza è carente di effettiva motivazione dato il carattere meramente “apodittico” della affermazioni della CTR;

4. il secondo motivo di ricorso è logicamente preordinato al primo. Esso è infondato. La motivazione della sentenza impugnata è effettiva: da essa si evince che, essendo stata negata dall’Agenzia la spettanza di agevolazioni fruite dal contribuente, sull’assunto che l’immobile de quo avesse i caratteri dell’immobile “di lusso”, la CTR ha concluso in senso contrario considerando, da un lato, le risultanze di una perizia del contribuente, dichiarata idonea a spiegare “dettagliatamente” che, appunto, l’immobile non presentava quei caratteri e, dall’altro lato, il fatto che l’assunto dell’Agenzia era basato solo sul riferimento alle classificazione catastale, di per sè irrilevante siccome riferimento astratto;

5. il primo motivo di ricorso è inammissibile. Con esso la CTR tenta di ottenere in questa sede di legittimità un nuovo esame delle risultanze di documentazione istruttoria – peraltro neppure riportata nel ricorso o allegata al ricorso – in modo da sentire accertare il carattere lussuoso dell’unità abitativa in questione, già negato, con valutazione di merito, dalla CTR (e dalla CTP);

5. il ricorso deve essere rigettato;

6. le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate a rifondere al contribuente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5600,00, oltre spese forfetarie, accessori di legge e Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio svolta con modalità da remoto, il 6 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2021

 

 

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