Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17520 del 26/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/07/2010, (ud. 16/06/2010, dep. 26/07/2010), n.17520

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESIRA

FIORI 32, presso lo studio dell’avvocato LICCIARDELLO ORAZIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CIMINELLI CARLO, giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, GIANNICO GIUSEPPINA, giusta mandato in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 599/2007 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 05/06/2007 r.g.n. 446/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2010 dal Consigliere Dott. GIANCARLO D’AGOSTINO;

udito l’Avvocato LICCIARDELLO ORAZIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 9.6.2004 al Tribunale di Chiavari V.A. esponeva di essere titolare di pensione di invalidità, di aver lavorato alle dipendenze del Consorzio Autonomo del Porto di Genova dal 1.1.1955 al 31.12.1975 e di essere stato esposto al rischio amianto come certificato dall’INAIL. Tanto premesso chiedeva che gli venissero riconosciuti i benefici di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 e che l’INPS venisse condannato alla rivalutazione della pensione in godimento.

Nella resistenza dell’INPS il Tribunale respingeva la domanda sul rilievo che alla data di entrata in vigore della L. n. 257 del 1992, (28.4.1992) il ricorrente, titolare di pensione di invalidità di cui al R.D.L. n. 636 del 1939, aveva già superato l’età massima (60 anni) per la pensione di vecchiaia e non aveva neppure dedotto di aver esercitato la facoltà di cui alla L. n. 407 del 1990, per il proseguimento dell’attività lavorativa.

L’appello proposto dal lavoratore veniva respinto dalla Corte di Appello di Genova con sentenza depositata il 5.6.2007, sul rilievo che l’appellante era titolare di trattamento pensionistico liquidato con decorrenza anteriore all’entrata in vigore della L. n. 257 del 1992, sicchè non gli spettava l’incremento della pensione in godimento, poichè i benefici di cui alla L. n. 257 citata spettavano solo nelle ipotesi in cui il trattamento pensionistico era stato liquidato successivamente all’entrata in vigore della L. n. 257 del 1992, e ciò in adesione al principio per il quale il trattamento pensionistico viene liquidato in base alla normativa in vigore al momento della liquidazione. Di conseguenza poichè l’appellante aveva maturato il requisito dell’età della pensione di vecchiaia (60 anni) in epoca anteriore all’entrata in vigore della L. n. 257, sarebbe stata del tutto irrilevante anche una futura domanda di conversione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia perchè, anche se la pensione di vecchiaia fosse stata liquidata dopo l’entrata in vigore della L. n. 257 del 1992, dovrebbe comunque essere considerata “prestazione erogata anteriormente”.

Per la cassazione di tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso con due motivi.

L’INPS ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo parte ricorrente denuncia violazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, come modificato dal D.L. n. 169 del 1993 convertito in L. n. 271 del 1993, e violazione dell’art. 12 disp. gen.. Sostiene il ricorrente, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, che i benefici contributivi previsti dalla L. n. 257 del 1992 cit. non competono ai soggetti che alla data di entrata in vigore della medesima legge siano già titolari di pensione di anzianità o di pensione di vecchiaia o di pensione di inabilità, ma vanno invece riconosciuti ai soggetti che a quella medesima data prestino ancora attività lavorativa o versino in uno stato di temporanea disoccupazione ovvero siano titolari di pensione o assegno di invalidità. Di conseguenza, proseguono le ricorrenti, i benefici in questione competono ai titolari di pensione di invalidità ex R.D.L. n. 636 del 1939, a prescindere dal compimento dell’età pensionabile, ovvero dal fatto che alla data di entrata in vigore della legge (28.4.1992) avessero già compiuto l’età per ottenere la c pensione di vecchiaia, ovvero dalla circostanza che non avessero presentato domanda di trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia.

Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia ancora violazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 e successive modificazioni e sostiene che ai fini del riconoscimento del beneficio previdenziale: a) gli iscritti all’a.g.o. potevano continuare a prestare attività lavorativa fino al compimento del 62 anno di età a norma della L. n. 407 del 1990, art. 6; b) che il D.Lgs. n. 503 del 1992, consentiva agli assicurati di continuare a prestare attività lavorativa “pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia”, c) che ciò che effettivamente rileva non è lo stato di occupazione al momento dell’entrata in vigore della legge, bensì la potenziale possibilità di svolgere tale attività, a nulla rilevando che trattandosi di soggetti invalidi con limitata capacità di lavoro difficilmente avrebbero potuto svolgere altra attività lavorativa.

I due motivi di ricorso, che è opportuno esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono fondati nei limiti delle seguenti considerazioni.

In primo luogo la Corte territoriale ha errato nell’affermare che i titolari di pensione di invalidità con decorrenza anteriore all’entrata in vigore della L. n. 257 del 1992, non hanno diritto ai benefici contributivi al pari dei titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità con medesima decorrenza. Questa Corte ha ripetutamente affermato che la tutela di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, si estende anche ai titolari di pensione di invalidità (di cui al R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, art. 10, convertito in L. 6 luglio 1939, n. 1272), come gli attuali ricorrenti, ed ai titolari di assegno di invalidità (di cui alla L. n. 222 del 1984) con decorrenza anteriore all’entrata in vigore della L. n. 257 del 1992, mentre non spetta ai soggetti che alla data di entrata in vigore della legge predetta abbiano definitivamente cessato l’attività lavorativa e acquistato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità ovvero alla pensione di inabilità (cfr. tra le tante Cass. n. 6620/1998, n. 13786/2001, n. 18243/2002, n. 16256/2003, n. 8915/2009).

In secondo luogo la Corte territoriale ha errato nell’affermare che l’attuale ricorrente avendo raggiunto l’età pensionabile (60 anni) al momento dell’entrata in vigore della L. n. 257, non aveva diritto ai benefici contributivi “posto che sarebbe stata del tutto irrilevante una futura domanda di conversione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia” per la continuità sostanziale della prestazione. Al riguardo va osservato, da un lato, che il diritto al beneficio della maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto non richiede lo svolgimento di attività lavorativa alla data di entrata in vigore della legge, per cui spetta anche ai lavoratori che alla data predetta non abbiano definitivamente cessato l’attività lavorativa e versino in uno stato di disoccupazione ovvero siano titolari di pensione o assegno di invalidità (vedi giurisprudenza innanzi citata); dall’altro lato, che il giudice di appello avrebbe dovuto accertare se al momento dell’entrata in vigore della L. n. 257 del 1992 (28.4.1992) il ricorrente avesse o meno definitivamente perduto la possibilità di svolgere attività lavorativa subordinata, avuto riguardo alle proroghe concesse dalla L. n. 407 del 1990, art. 6 e dal D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, e considerato che la pensione di invalidità di cui al R.D.L. n. 636 del 1939, non si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia al compimento dell’età pensionabile, occorrendo una espressa domanda dell’interessato (che nella specie non è stata presentata), a differenza di quanto previsto per l’assegno di invalidità dalla L. n. 222 del 1984 (vedi SS.UU. n. 8433/2004).

In proposito va richiamato il principio di diritto affermato da Cass. n. 8915/2009 secondo cui sono esclusi dal beneficio per esposizione all’amianto solo i titolari di pensione di invalidità con decorrenza anteriore all’entrata in vigore della L. n. 257 del 1992 i quali – prima di tale data – avessero m compiuto l’età pensionabile, avessero proposto domanda per trasformare la prestazione in godimento in pensione di vecchiaia e avessero, sempre prima della operatività della L. n. 257 del 1992, tutti i requisiti per godere della pensione di vecchiaia.

In definitiva, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio ad altro giudice, designato in dispositivo, che si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati e provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di Appello di Torino.

Così deciso in Roma, il 16 giungo 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2010

 

 

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