Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17520 del 23/08/2011

Cassazione civile sez. III, 23/08/2011, (ud. 11/07/2011, dep. 23/08/2011), n.17520

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16309/2006 proposto da:

B.R. (OMISSIS), considerato domiciliato in

ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato

e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

SANPAOLO BANCA NAPOLI S.P.A., REGIONE CAMPANIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 12268/2005 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 23/12/2005 R.G.N. 9765/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/07/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso con il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- L’avv. B.R., creditore procedente ed intervenuto nel procedimento esecutivo per pignoramento presso terzi intentato nei confronti della Regione Campania, propose opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione, con la quale era stata disposta l’assegnazione delle somme vincolate soltanto a soddisfazione del credito posto a base del pignoramento e non anche del credito per il quale era stato spiegato l’intervento.

2.- Il Tribunale di Napoli, con sentenza pubblicata il 23 dicembre 2005, ha rigettato l’opposizione, confermando l’ordinanza di assegnazione del 22 marzo 2004 e compensando le spese processuali.

3.- Avverso la sentenza del Tribunale propone ricorso straordinario per cassazione l’avv. B.R., a mezzo di due motivi. Non si difendono gli intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Col primo motivo di ricorso sono denunciati vizi di motivazione e di violazione di legge, nonchè error in procedendo per omessa pronuncia. Sostiene il ricorrente che già in sede di merito, con il ricorso in opposizione, avrebbe censurato l’ordinanza di assegnazione per non avere il giudice dell’esecuzione valutato che sia il credito posto a base del pignoramento che il credito cui era riferito l’intervento erano crediti chirografari, sicchè, dopo aver considerato le spese in prededuzione, il giudice dell’esecuzione non avrebbe potuto assegnare l’intera somma residua vincolata a soddisfazione del primo credito, ma avrebbe dovuto ripartire la stessa per la soddisfazione dei crediti di pari grado.

1.1.- Il motivo è inammissibile.

Non risulta dalla sentenza impugnata che la questione oggetto di tale motivo sia stata posta nel grado di merito.

Al fine di rendere ammissibile la censura di omessa pronuncia, pure formulata col motivo in esame, il ricorrente avrebbe dovuto, non solo allegare di proposto il motivo di opposizione agli atti esecutivi, asseritamente non considerato dal giudice del merito, ma anche riportare in ricorso il motivo di opposizione in oggetto, al fine di consentire a questa Corte di controllare la veridicità dell’assunto, prima di esaminare nel merito la questione stessa (cfr. Cass. 28 luglio 2008 n. 20518 ed altre); in mancanza, il motivo è da considerarsi come proposto per la prima volta in sede di legittimità e quindi inammissibile.

2.- Col secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 546 (testo vigente), in riferimento all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, nonchè alla L. n. 720 del 1984, art. 1 bis, ed in rapporto agli artt. 543 e 546 cod. proc. civ. “alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 138/1981”.

Il ricorrente afferma che, essendo stata pignorata per intero la somma dovuta dal terzo pignorato (tesoriere della Regione Campania) alla Regione esecutata, con ricorso in opposizione aveva sostenuto che si sarebbe dovuta fare applicazione della giurisprudenza di questa Corte formatasi con riguardo alla norma dell’art. 546 cod. proc. civ. nel testo originariamente vigente (ed allo scopo richiama, tra i più recenti, i precedenti costituiti da Cass. n. 798/99 e n. 16/2000); quindi, essendo stato il pignoramento eseguito “senza limite”, avrebbero dovuto essere considerate errate sia l’ordinanza di assegnazione che la sentenza impugnata, che invece avevano ritenuto di limitare il vincolo del pignoramento all’importo del credito pignoratizio.

Peraltro, secondo il ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe errata anche sotto altro profilo.

Questa, infatti, ha ritenuto applicabile la disciplina di cui alla L. n. 720 del 1984, art. 1 bis, comma 2, ritenendo perciò che il tesoriere della Regione Campania, vale a dire il terzo pignorato San Paolo – Banco di Napoli S.p.A., sarebbe stato “tenuto a vincolare esclusivamente l’ammontare per cui si procede nelle contabilità speciali”, con l’effetto che la previsione normativa impedirebbe di ritenere “operante il vincolo derivante dal pignoramento delle somme … oltre i limiti dell’importo indicato nel pignoramento”. Secondo il ricorrente, la norma applicata sarebbe in conflitto con il “novellato art. 546 cod. proc.civ.”, che ha predeterminato il limite quantitativo delle somme pignorabili nella misura pari all’importo indicato nell’atto di precetto maggiorato della metà. Sostiene l’avv. B. che questa norma, modificata dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3, lett. e), convertito con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80 sarebbe applicabile al caso di specie ai sensi dell’art. 2, comma 3 sexies dello stesso provvedimento, come sostituito dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 1, comma 6, e successivamente modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, art. 39 quater, convertito con modificazioni nella L. 23 febbraio 2006, n. 51.

2.1.- Quest’ultimo assunto è infondato.

La norma appena richiamata, che detta la disciplina transitoria, prevede che, tra le altre, la norma dell’art. 546 cod. proc. civ., come sopra modificata (vale a dire mediante l’inserimento delle parole “e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà”), è entrata in vigore il 1 marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore.

Orbene, nel caso di specie, la procedura esecutiva si è conclusa con il provvedimento di assegnazione del 22 marzo 2004, essendo appunto l’ordinanza di assegnazione l’atto che conclude il procedimento dell’espropriazione presso terzi (cfr., da ultimo, Cass. n. 5529/2011). Nè rileva che tale atto sia stato oggetto di opposizione agli atti esecutivi, poichè il rimedio non può certo avere l’effetto, che sembra supporre il ricorrente, di protrarre il corso della procedura esecutiva; il ricorso ex art. 617 cod. proc. civ., introduce un giudizio di cognizione nell’ambito del quale va compiuto il controllo della regolarità formale del provvedimento opposto, con la pronuncia del quale è comunque venuta meno la “pendenza” del processo esecutivo; esso, infatti, non può che determinare la “pendenza” del relativo giudizio di cognizione.

Ne segue l’irrilevanza delle argomentazioni svolte dal ricorrente nel presupposto dell’applicabilità del nuovo testo dell’art. 546 cod. proc. civ..

2.3.- Quanto, invece, all’argomento che fa leva sulla giurisprudenza di questa Corte relativa al testo originario dell’art. 546 cod. proc. civ., è sufficiente fare rinvio alla motivazione della sentenza impugnata, che correttamente ha ritenuto l’infondatezza dell’opposizione. Ed invero la norma della L. n. 720 del 1984, art. 1 bis, comma 2, aggiunto con la L. n. 440 del 1987, art. 24 bis, di conversione del D.L. n. 359 del 1987, va applicata anche nei confronti della Regione Campania, in quanto ente compreso nella tabella A allegata alla L. n. 720 del 1984, ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 66, comma 5 (con decorrenza dal 1 marzo 2001);

trattasi di norma speciale, prevalente sul testo previgente dell’art. 546 c.p.c., che comporta gli effetti affermati dalla sentenza impugnata. Pertanto, la giurisprudenza di cui alle sentenze richiamate dall’opponente, odierno ricorrente, che riguardano l’art. 546 cod. proc. civ. (alle quali vanno aggiunte, da ultimo, Cass. n. 26850/06 e n. 20595/10), non può trovare applicazione alcuna alla fattispecie regolata dalla norma speciale suddetta.

Il secondo motivo di impugnazione va perciò rigettato.

3.- Non sussistono i presupposti per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, non avendo resistito gli intimati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2011

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