Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17520 del 21/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/08/2020, (ud. 17/06/2020, dep. 21/08/2020), n.17520

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31926-2018 proposto da:

SIARC SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli

avvocati PAOLO FALZEA, FRANCESCO IZZO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CATANZARO, in persona del legale rappresentante pro –

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANNARITA DE SIENA, SAVERIO MOLICA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 784/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata l’01/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

SCALZA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. S.I.A.R.C. S.p.A., appaltatrice del servizio di refezione scolastica nel Comune di Catanzaro, ricorre per la cassazione della sentenza 724/2018 con cui la Corte di appello di Salerno, pronunciando in sede di rinvio in seguito a secondo annullamento di questa Corte di cassazione disposto con sentenza n. 20180 del 2011, ha rigettato l’opposizione proposta dal Comune di Catanzaro avverso il decreto ingiuntivo emesso dal locale tribunale ed in accoglimento, per quanto di ragione, della riconvenzionale introdotta dal medesimo Comune nei confronti di S.I.A.R.C. S.r.l. ha condannato quest’ultima a restituire al primo la somma di Euro 363.843,74, oltre interessi che la stessa amministrazione aveva pagato giusta delibere di Giunta nn. 1683/1981 e 244/1983.

S.I.A.R.C. S.p.A. articola un unico motivo di ricorso a cui resiste con controricorso il Comune di Catanzaro.

2. Con unico motivo di ricorso S.I.A.R.C.. S.p.A. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 384,394 c.p.c. e degli artt. 1362, 1363 e 2033 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3..

Il Comune aveva appaltato alla società indicata il servizio di refezione scolastica e la ditta chiedeva che trovasse applicazione l’aggiornamento Istat fin dall’ottobre 1981 e quindi con riferimento al primo anno contrattuale (quello che andava dall’aprile 1981 al termine dell’anno scolastico) e non soltanto in caso di proroga, e dunque a far data dalla prima scadenza contrattuale, vale a dire per il periodo successivo all’anno scolastico 1982/1983 di prima vigenza del contratto.

La Corte di appello di Salerno con illegittima applicazione delle clausole contrattuali ed in contrasto con il principio di diritto fissato dalla sentenza di questa Corte di legittimità n. 20180 del 2011, che aveva a sua volta richiamato quanto statuito nella prima sentenza di annullamento, la n. 6953 del 2002, riteneva che l’aggiornamento del corrispettivo per il servizio di mensa scolastica andasse operato solo in caso di proroga del contratto e quindi per il periodo successivo alla prima scadenza del contratto dall’aprile 1981 alla fine dell’anno scolastico 1982-83.

Al giudice del rinvio era stato affidato da questa Corte di legittimità il compito di verificare se le clausole del contratto nella loro formulazione letterale, lette in coordinamento con quelle del capitolato speciale, fossero capaci di ricostruire senza incertezze la comune volontà dei contraenti circa l’operatività dell’adeguamento prezzi dei beni relativi al servizio appaltato nel periodo contrattuale.

La Corte di appello di Salerno, inosservante del principio sancito da questa Corte di cassazione con la sentenza di annullamento, avrebbe forzato il dato letterale attribuendo

– rilievo ad una parte della dichiarazione negoziale e tanto là dove invece una sua corretta esegesi avrebbe sancito l’immodificabilità del corrispettivo convenuto per il servizio, per il solo primo anno contrattuale di applicazione, che andava dall’aprile 1981 al termine dell’anno scolastico, e non per l’intero primo biennio di vigenza del contratto.

Tanto avrebbe previsto l’art. 9 del contratto, obliterato nella interpretazione censurata, che sanciva l’aggiornamento Istat del prezzo di ogni singola razione per l’anno scolastico successivo.

A sostegno della diversa interpretazione la Corte di merito aveva ignorato il riferimento all'”anno scolastico successivo” – per cui sarebbe valso l’aggiornamento del prezzo del servizio – contenuto nella clausola valorizzando invece l’espressione, irrilevante, “resta fissato” anzichè quello “è fissato”.

Il carattere non univoco della volontà delle parti, fatto chiaro dal criterio letterale, avrebbe dovuto condurre la Corte di merito a ricorrere ai criteri sussidiari, il primo dei quali sarebbe stato quello del comportamento delle parti.

Siarc S.p.A. ed il Comune di Catanzaro hanno depositato memorie ex art. 380-bis c.p.c..

2. Il motivo è inammissibile in applicazione dei principi, saldi nelle affermazioni di questa Corte di legittimità, per i quali:

a)”in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di cassazione vincola al principio affermato e ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla “regola” giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti già compresi nell’ambito di tale enunciazione, senta poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità costituiscono il presupposto stesso della pronuncia di annullamento, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio di intangibilità” (Cass. n. 17353 del 23/07/2010; Cass. n. 20887 del 22/08/2018);

b) in caso di ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di rinvio fondato sulla deduzione della infedele esecuzione dei compiti affidatigli – con la precedente pronuncia di annullamento, il sindacato della S.C. si risolve nel controllo dei poteri propri del suddetto giudice di rinvio, per effetto di tale affidamento e dell’osservanza dei relativi limiti, la cui estensione varia a seconda che l’annullamento stesso sia avvenuto per violazione di norme di diritto ovvero per vizi della motivazione in ordine a punti decisivi della controversia(Cass. n. 13719 del 14/06/2006).

3. La sentenza di annullamento di questa Corte di cassazione n. 20180 del 2011 muove da due rilevi:

– a) l’uno, di violazione dell’interpretazione letterale-sistematica; che deve guidare l’interprete (

ex artt. 1362 e 1363 c.c., per avere la Corte di merito obliterato i contenuti dell’art. 3 del capitolato speciale sulla previsione della proroga della durata del contratto concluso tra le parti;

b) l’altro del vizio di motivazione, declinato ratione temporis come contraddittorietà della motivazione adottata ex art. 360 c.p.c., n. 5 ante riforma, per avere ritenuto come chiaro significato della clausola n. 12 del capitolato speciale, eliminando dai suoi contenuti la locuzione “in caso di proroga” (sub 4.2.2. motivazione n. 20180 cit.) e per avere apprezzato che l’interpretazione della clausole contrattuali trovava conferma nel comportamento del Comune che aveva pagato l’adeguamento al secondo anno di vigenza del contratto, compreso nella prima scadenza; e non dalla proroga facendo ricorso al criterio sussidiario senza aver chiarito il significato letterale e senza considerare che il Comune aveva per errore corrisposto le maggiori somme come comprovato, dalla domanda di indebito proposta in giudizio.

3.1. Ciò posto, là dove l’annullamento della Corte di cassazione sia intervenuto per violazione di legge, sub specie dei canoni di interpretazione di un atto negoziale espressione di autonomia privata indicati dagli artt. 1362 e ss. c.c., il giudice del rinvio è tenuto ad uniformarsi all’applicazione dei principi indicati dal giudice di legittimità (vd. Cass. n. 16409 del 04/07/2017) ed il relativo decisum resta di nuovo sindacabile in sede di legittimità ove si contesti di nuovo la violazione dei primi; tanto non avviene invece quando ad essere censurato dinanzi alla Corte di cassazione sia l’esito applicativo di quei criteri mediato da un successivo accertamento di fatto che in quanto proprio del giudice del merito resta, come tale, non più sindacabile in sede di legittimità per l’indicato profilo.

3.2. La Corte di appello di Salerno ha combinato, l’una attraverso l’altra, le previsioni del capitolato speciale di appalto e del contratto concluso tra le parti, per la clausola n. 3, secondo quell’unitaria lettura voluta da questa Corte nella sentenza di annullamento n. 20180 del 2011, nella evidenziata comune natura negoziale del capitolato e del contratto e quindi nel conseguente loro comune assoggettamento ai criteri di interpretazione negoziale.

4. Tanto premesso, la ricorrente per la portata censura non contesta l’intervenuta applicazione della regola iuris individuata da questa Corte di cassazione in sede di giudizio di annullamento quanto, e piuttosto, gli esiti cui è pervenuta la Corte di merito.

Un siffatto sindacato non può essere portato in sede di legittimità ed è manifestamente infondano poichè non coglie del principio di diritto, affermato nella precedente fase rescindente, la portata ed i contenuti suoi propri, che non sono diretti a dimensionare l’accertamento di fatto conseguente alla loro applicazione, con il piegarne gli esiti in un senso piuttosto che in un altro.

5. La sentenza di annullamento adottata da questa Corte di legittimità ha chiamato il giudice del rinvio ad interpretare le clausole del capitolato speciale di appalto non in modo autonomo ed indipendente rispetto a quelle del contratto concluso tra le parti, ma in concorso tra loro, le une a mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto (artt. 3 e 12 Capitolato di appalto; artt. 3 e 8 contratto di appalto). Stabilita la durata del contratto dal 1 aprile 1981 fino all’anno scolastico 1982/83, epoca di scadenza del contratto di appalto, la corte di merito ha ritenuto l’applicazione dell’aggiornamento del corrispettivo in sede di proroga e non di primo svolgimento e tanto attraverso un articolato percorso interpretativo che ha posto in correlazione, nei termini segnati dall’affermato principio di diritto contenuto nella sentenza di annullamento di questa Corte di legittimità, il dato negoziale ritenuto nella sua più ampia lettura, sì da integrarne chiarezza ed univocità.

6. Fermo quanto esposto, il ricorso sollecita pertanto questa Corte di cassazione ad un controllo sui poteri esercitati dal giudice di rinvio ed affidatigli con la precedente pronuncia di annullamento, controllo che si rivela inammissibile in quanto destinato a sconfinare in questioni di puro merito, con diretta contestazione della soluzione data.

7. In via conclusiva il ricorso è inammissibile.

Le spese sono liquidate secondo soccombenza come da dispositivo.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (come da ultimo chiarito da Cass. SU n. 4315 del 20/02/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Siarc S.p.A. a rifondere al Comune di Catanzaro le spese di lite che liquida in Euro 7.100,00 complessivi, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% forfettario sul compenso ed accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2020

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