Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17520 del 18/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 18/06/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 18/06/2021), n.17520

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 799/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.I.C.E. Società Italiana Carni Equine Spa, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Angelo

Mascolo in virtù di procura speciale in calce al ricorso,

elettivamente domiciliata in Roma, nella via Po n. 49, presso lo

studio dell’Avv. Alessandro Masciocchi;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 58/11/2013 della Commissione Tributaria

Regionale della Puglia, depositata in data 10 maggio 2013;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 marzo 2021

dal Consigliere Dott. Grazia Corradini.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

A seguito di una verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza di Barletta a carico della Spa S.I.C.E. Società Italiana Carni Equine, esercente la attività di grossista di carni innescata da altra verifica incrociata della stessa Guardia di Finanza presso la società IMA coinvolta con altre sette società, tutte rappresentate da prestanomi, in una rilevante frode carosello, attraverso cui era emerso, anche tramite intercettazioni telefoniche ed altre investigazioni tecniche, oltre che per stessa ammissione dei legali rappresentanti che effettivamente costituivano delle “teste di cuoio”, che si trattava di soggetti privi di mezzi e di strutture, nonchè di dipendenti e di capacità operativa, destinati in modo preordinato a non versare alcuna imposta, che di fatto mai avevano versato -, l’Agenzia delle Entrate emise nei confronti della S.I.C.E. l’avviso di accertamento relativo alle imposte dirette ed all’IVA per l’anno 2007 con cui recuperò induttivamente, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, un reddito di impresa pari ad Euro 83.119,00 ed IVA per Euro 7.971,00 per avere annotato fatture di acquisto relative ad operazioni commerciali ritenute soggettivamente inesistenti dalla società IMA.

La Spa S.I.C.E. propose ricorso contro l’accertamento contestando sia l’elemento materiale che quello psicologico dell’illecito poichè si trattava di operazioni reali e mancava comunque la prova della consapevolezza e della partecipazione da parte del contribuente alla presunta frode.

Il ricorso fu respinto dalla Commissione Provinciale di Bari con sentenza n. 220/20/2011 la quale ritenne corretti i recuperi sulla base delle indagini penali che avevano accertato la inattendibilità della contabilità, il che giustificava l’accertamento.

Il successivo appello proposto dalla contribuente – con cui fu ribadita la realtà oggettiva della operazione e la spettanza alla Amministrazione Finanziaria dell’onere di dimostrare il coinvolgimento del contribuente nella frode mentre era stato il contribuente a dimostrare la regolarità del suo comportamento tramite la produzione della documentazione contabile e di avere adottato tutte le cautele per accertare la effettiva operatività commerciale del fornitore – fu accolto dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia con sentenza n. 58/11/2013.

La CTR rilevò preliminarmente che la omessa annotazione sul registro IVA vendite delle fatture relative alla merce acquistata dalla IMA Srl aveva determinato un errore solo formale senza evasione poichè le fatture d’acquisto erano state registrate come importazione senza detrazione IVA ed al momento della vendita la società aveva versato l’IVA al 10%. Ritenne poi che tutta la attività della S.I.C.E. fosse riconducibile ad operazioni effettive e reali e che tali dovessero essere anche quelle di acquisto della carne dalla IMA e dalla ITAL Alimentari, presuntivamente coinvolte nella frode carosello con altre società cartiere, poichè la S.I.C.E. era ignara di ciò, non aveva mai intrattenuto alcun accordo criminoso comune con i soggetti partecipanti alla frode e non era mai stato provato l’elemento psicologico dell’illecito nei confronti della stessa società. Inoltre tutte le forniture risultavano regolarmente pagate e non vi era stata una sostanziale differenza dei prezzi praticati dalla S.I.C.E. rispetto a quelli di mercato, per cui il contribuente aveva diritto di detrarre la imposta se non sapeva o se non poteva sapere di partecipare ad una operazione ascritta a frode, come ritenuto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia che avevano posto a carico della A.F. l’onere di provare che il contribuente, al momento in cui acquistava il bene o il servizio, sapeva o poteva sapere con l’uso della ordinaria diligenza che il soggetto formalmente cedente aveva, con l’emissione della relativa fattura, evaso l’imposta o compiuto una frode.

Contro la sentenza della CTR, depositata in data 10 maggio 2013 e non notificata, la Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, con atto notificato il 24.12.2013/3.1.2014, affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso la S.I.C.E. Spa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo la Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, con riguardo alla prima ragione giustificatrice della sentenza di riforma, concernente la assenza di danno erariale per l’omessa registrazione delle fatture nel registro delle vendite, per essere la sentenza impugnata incorsa in vizio di extrapetizione poichè nessuna contestazione di danno in tal senso era stata mossa alla società contribuente e nessuna rimostranza in proposito era stata proposta con il ricorso iniziale, mentre la questione riguardava la diversa annualità di imposta 2005. Si trattava quindi di doglianza estranea al petitum del presente giudizio insuscettibile di essere decisa e di fondare la decisione oggetto del presente gravame.

2. Con il secondo motivo si duole di violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, nonchè dell’art. 2700 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per avere la sentenza impugnata fondato la riforma della sentenza di primo grado sulla mancanza di sostanziale differenza dai prezzi di mercato rispetto a quelli praticati dalla società S.I.C.E. e cioè su un argomento del tutto irrilevante ed inidoneo ad integrare la motivazione della sentenza, che diveniva così apparente, poichè nella “frode carosello” sono gli acquisti dalla “cartiera” a risultare vantaggiosi e non invece i prezzi con cui la società contribuente rivende al cliente finale, essendo interesse di tale ultima società quello di aumentare il proprio lucro rivendendo a normali prezzi di mercato, senza riversare sul cliente finale alcuna parte dell’illecito vantaggio procuratosi; ma se anche, in ipotesi, l’affermazione fosse stata riferita ai diversi prezzi pagati da controparte, la motivazione sarebbe stata ugualmente apparente in quanto nelle “frodi carosello” l’acquisto sottocosto non era necessariamente rinvenibile considerato che il lucro degli interponenti poteva ridursi alla spartizione dell’IVA non versata dalla “cartiera”, senza che per questo le operazioni divenissero regolari; infatti era il mancato versamento dell’IVA, nella specie certificato con valore fidefacente dalle dichiarazioni dei verbalizzanti, a rendere indebite le detrazioni dell’IVA sull’acquisto e la deduzione del relativo costo.

3. Con il terzo motivo si deduce violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 e degli artt. 2700 e 2727 e ss. c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la sentenza impugnata erroneamente escluso la inesistenza delle operazioni sulla base degli ulteriori elementi della regolarità dei pagamenti e della mancata prova della consapevolezza della frode da parte della società contribuente poichè, da un lato, proprio le operazioni inesistenti danno luogo a pagamenti formalmente regolari e, dal lato della consapevolezza della frode da parte della società contribuente, doveva essere considerato che si trattava di un operatore professionale del settore per cui non bastava che affermasse di avere adottato le cautele necessarie e profuso l’impegno ordinariamente richiesto nell’accertare la effettiva esistenza ed operatività commerciale del fornitore, bensì avrebbe dovuto indicare e dimostrare in quale modo aveva perseguito l’intento di astenersi da coinvolgimenti fraudolenti, il che non era avvenuto, mentre invece era emerso, attraverso le attestazioni fidefacenti del pvc, che si era affidato ad un fornitore privo di strutture, mezzi e dipendenti ed amministrato da un prestanome, il che delineava a favore dell’Ufficio una presunzione di consapevolezza della frode o quanto meno un incontestabile “dover sapere”, derivante dalla qualità professionale della società, a fronte del quale spettava a quest’ultima provare con elementi concreti la propria buona fede, il che non era avvenuto.

4. Con il controricorso, con cui sono contestati solo il secondo ed il terzo motivo di ricorso, la società contribuente oppone che la sentenza impugnata si era attenuta a corretti principi di diritto poichè l’Ufficio non aveva assolto al proprio onere di dimostrare il coinvolgimento della ricorrente nel meccanismo di evasione messo in atto della fornitrice, il che costituiva un giudizio di fatto non censurabile con il ricorso per cassazione. Fa inoltre rilevare che già con memoria difensiva nel giudizio di appello aveva invocato la applicazione del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla L. n. 44 del 2012, che aveva modificato la disciplina della deducibilità dei costi relativi alle fatture per operazioni soggettivamente inesistenti a decorrere dal 2 marzo 2012 ma con riguardo a tutti gli atti in contenzioso per cui non sia intervenuta sentenza definitiva, come disposto anche dalla Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 32/E/2012, per cui la Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto annullare sul punto l’avviso di accertamento in autotutela anche senza istanza di parte, che comunque era stata presentata.

5. Il ricorso è infondato.

6. Quanto al primo motivo, premesso che risulta dalla trascrizione del ricorso introduttivo, contenuta nel ricorso per cassazione, che in effetti la questione della pretesa assenza del danno erariale derivante dall’omessa annotazione nel registro IVA delle vendite delle fatture relative alla merce acquistata dalla società IMA non ha mai formato oggetto di contestazione nel presente giudizio, mentre riguardava una diversa annualità di imposta, per cui la pronuncia su di essa è estranea al petitum ed insuscettibile di essere decisa o di fondare la decisione, peraltro occorre osservare che l’inciso contenuto nella sentenza d’appello, parte motiva, a pagina 3, per cui “contrariamente a quanto determinato e deciso dai Giudici di Prime Cure, si osserva che: a) la omessa annotazione sul registro IVA vendite delle fatture relative alla merce acquistata dalla IMA Srl per un imponibile di Euro 79.717,31, ha determinato soltanto un errore formale senza evasione alcuna…” non costituisce una autonoma ratio decidendi, bensì soltanto una argomentazione della sentenza, frutto di un evidente refuso poichè nell’anno di imposta che viene in considerazione nel presente giudizio quella questione non si poneva e non era stata posta e non risulta decisa con la sentenza di primo grado. Con la conseguenza che la argomentazione, pur incongrua, appare irrilevante al fine del giudizio di riforma della sentenza di primo grado cui è pervenuto il giudice di appello e che è stato fondato su ben più pregnanti argomenti esposti di seguito nell’ambito del tessuto argomentativo della stessa sentenza con riguardo: alla accertata realtà ed effettività delle operazioni economiche poste in essere dalla SICE; alla coincidenza tra la realtà commerciale e la loro espressione documentale; alla regolarità delle operazioni di acquisto delle carni con le società ITAL ALIMENTARI srl ed IMA srl, così come accertato dagli stessi verificatori; ed infine alla assoluta ignoranza, da parte della SICE, della frode carosello presuntivamente posta in essere da tali società con altri operatori economici, in mancanza di qualsiasi prova del coinvolgimento della SICE in eventuali violazioni fiscali commesse dai fornitori e di qualsiasi difformità dei prezzi di mercato rispetto a quelli praticati dalla società appellante, avuto altresì riguardo al pagamento di tutte le forniture contestate: circostanze tutte dalle quali si ricavava -come assume la sentenza impugnata – che risultava incontestato, in capo alla contribuente, il difetto dell’elemento psicologico dell’illecito e che nel contempo mancava qualsiasi prova o riscontro del coinvolgimento della SICE in eventuali violazioni fiscali commesse dai fornitori, mai offerti dall’Ufficio, il quale avrebbe avuto l’onere di provare – ma non lo aveva fatto -, in base alla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia, “che il contribuente, al momento in cui aveva acquistato il bene il servizio sapesse e potesse sapere con l’uso della ordinaria diligenza, che il soggetto formalmente cedente aveva, con l’emissione della relativa fattura, evaso l’imposta o compiuto la frode”.

7. Anche il secondo motivo è infondato poichè con esso si deduce la nullità della sentenza sotto il profilo della motivazione apparente, ma poi si contesta in fatto la motivazione sotto il profilo della sua correttezza poichè la congruità dei prezzi finali avrebbe potuto trovare una spiegazione diversa da quella ritenuta dal giudice di appello e la vendita sottocosto non era sempre presente nelle frodi carosello in cui il lucro degli interponenti poteva consistere anche soltanto sulla spartizione dell’IVA non versata.

7.1. Va ricordato che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (in materia di processo civile ordinario) e del D.Lgs. n. 546 del 1992, omologo art. 36, comma 2, n. 4, (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata; l’obbligo del giudice “di specificare le ragioni del suo convincimento”, quale “elemento essenziale di ogni decisione di carattere giurisdizionale” è affermazione che ha origine lontane nella giurisprudenza di questa Corte e precisamente alla sentenza delle sezioni unite n. 1093 del 1947, in cui la Corte precisò che “l’omissione di qualsiasi motivazione in fatto e in diritto costituisce una violazione di legge di particolare gravità” e che “le decisioni di carattere giurisdizionale senza motivazione alcuna sono da considerarsi come non esistenti” (in termini, Cass. n. 2876 del 2017; v. anche Cass., Sez. U., n. 16599 e n. 22232 del 2016 e n. 7667 del 2017 nonchè la giurisprudenza ivi richiamata). Ed alla stregua di tali principi consegue che la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e che presentano una “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 21257 del 2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perchè dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire “di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato” (cfr. Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi” (Cass. cit.; v. anche Cass., Sez. un., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata).

7.2. Deve quindi ribadirsi il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo – quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. L., Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526-01; conf. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017).

7.3. Orbene, in tale grave vizio non incorre certamente la sentenza impugnata, la cui motivazione è stata sopra sintetizzata, poichè la stessa si compone di più argomentazioni, logicamente coordinate, dalle quali si desume come siano stati molteplici gli elementi che hanno condotto alla decisione, a nulla rilevando pertanto che un singolo elemento potesse non essere decisivo o prestarsi ad una diversa interpretazione, dovendosi invece avere riguardo alla coordinazione logica degli stessi operata dalla sentenza impugnata nel cui ambito, secondo i criteri interpretativi della prova logica ed indiziaria, nessun elemento doveva essere necessariamente decisivo, mentre era la loro complessiva valutazione a consentire di comprendere l’iter logico seguito dal giudice, come è avvenuto nella specie.

8. E’ infine infondato anche il terzo motivo con cui si contesta, sotto il profilo della violazione di legge, la violazione della regola dell’onere della prova spettante all’Ufficio finanziario in caso di operazioni soggettivamente inesistenti poichè l’Ufficio avrebbe dimostrato la consapevolezza della frode in capo al contribuente attraverso la prova del fatto che si era rivolto ad un fornitore privo di strutture, mezzi e dipendenti ed amministrato da un prestanome, dopo di che sarebbe spettato al contribuente indicare e dimostrare in quale modo aveva perseguito l’intento di astenersi da coinvolgimenti fraudolenti, il che non era avvenuto. Il principio giuridico invocato dalla ricorrente, per cui sarebbe stato sufficiente che l’Ufficio avesse fornito la prova della cartolarità del presunto fornitore, non è però quello risultante dalla interpretazione giurisprudenziale ormai consolidata di questa Corte, secondo cui “In tema di IVA, qualora l’Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attiene ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, incombe sulla stessa l’onere di provare la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l’Amministrazione assolva a detto incombente istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto” (v, da ultimo, Sez. 5 -, Ordinanza n. 15369 del 20/07/2020 Rv. 658429 – 01; Sez. 5 -, Sentenza n. 27566 del 30/10/2018 (Rv. 651269 – 01).

8.1 La sentenza impugnata ha invece richiamato e dichiarato di applicare il corretto principio giuridico sopra indicato ed ha quindi ritenuto che l’accertamento dovesse essere annullato in considerazione della assoluta ignoranza, da parte della SICE, della frode carosello presuntivamente posta in essere dalle società fornitrici con altri operatori economici, in mancanza di qualsiasi prova del coinvolgimento della SICE in eventuali violazioni fiscali commesse dai fornitori e di qualsiasi difformità dei prezzi di mercato rispetto a quelli praticati dalla società appellante, avuto altresì riguardo al pagamento di tutte le forniture contestate e della prova che “tutta l’attività svolta dalla SICE era riconducibile ad operazioni effettive e reali, per cui vi era coincidenza tra la realtà commerciale e la loro espressione documentale”: circostanze tutte dalle quali si ricavava che risultava incontestato, in capo alla contribuente, il difetto dell’elemento psicologico dell’illecito e che mancava qualsiasi prova o riscontro, mai offerti dall’Ufficio, del coinvolgimento della SICE in eventuali violazioni fiscali commesse dai fornitori.

8.2. Non si può quindi sostenere che la sentenza impugnata abbia fatto applicazione di un erroneo principio giuridico in tema di divisione dell’onere della prova, mentre, una volta ritenuto corretto il principio di diritto applicato dal giudice del merito, il problema si sposta sull’affermazione del giudice del merito, il quale ha indicato una serie di elementi da cui ha tratto il convincimento della mancanza dell’elemento psicologico in capo al contribuente. Si tratta, peraltro, come è evidente, di un tipico apprezzamento di merito derivante dalla valutazione delle risultanze istruttorie, non censurabile per cassazione se non sotto il profilo del vizio motivazionale risolvendosi esso in un giudizio sul fatto (Cass. n. 24434/2016; Cass. n. 23940/2017).

8.3. L’errore di valutazione della prova non avrebbe potuto comunque essere dedotto, nel caso di specie, neppure sotto il profilo di vizio della motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, poichè l’omesso esame di fatti decisivi riguarda i fatti storici e non gli argomenti, per cui la pretesa violazione di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, tenuto conto del fatto che è applicabile nella specie, ratione temporis, la nuova formulazione risultante dalla modifica di cui al D.L. n. 13 del 2012, convertito dalla L. n. 43 del 2012, poichè la sentenza di appello è stata pubblicata in data 10.5.2013 – si pone in contrasto con l’indirizzo di questa Code (Cass. n. 21152/14), secondo cui tale disposizione, già nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, prevede l‘”omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione”, come riferita ad “un fatto controverso e decisivo per il giudizio” ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate. La censura s’infrange ora anche contro il principio di diritto, applicabile ratione temporis (e cioè con riguardo al testo novellato ancora nel 2012 dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), secondo il quale la riformulazione di questa norma dev’essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053 e 8054 nonchè, tra varie, ord. 9 giugno 2014, n. 12928 e sez.un. 19881 del 2014). E, sul punto, ha ulteriormente precisato questa Corte (Cass., sez. un., 10 luglio 2015, n. 14477), che la nuova previsione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, legittima solo la censura per l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, non essendo invece più consentita la formulazione di censure per il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione (v. Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019 Rv. 652549 – 02).

9. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Fermo restando il regolamento delle spese già disposto dal giudice del merito, la ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio, in favore della contribuente, liquidate come in dispositivo. Non sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, poichè tale disposizione non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (v., per tutte, Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016 Rv. 638714 -01).

PQM

La Corte: rigetta il ricorso e condanna la Agenzia delle Entrate a pagare le spese del presente giudizio in favore della controricorrente che liquida in Euro 4.100, oltre 200 Euro a titolo di rimborso spese, 15% per spese forfettarie, IVA e CPA.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA