Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1752 del 28/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 1752 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 23127-2012 proposto da:
SERIT SICILIA SPA 00833920150 – oggi Riscossione Sicilia SpA (per
atto di fusione) – quale Agente della Riscossione per le Province della
Regione Siciliana in persona del Direttore Generale, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA TIBULLO 20 (Studio Daniele Urbani),
presso lo studio dell’avvocato MARIA TARANTINO, rappresentata e
difesa dall’avvocato DI SALVO GIOVANNI, giusta procura speciale
in calce al ricorso;

– ricorrente contro
CURATELA DEL FALLIMENTO EUROCARNI SRL in persona
del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PREMUDA 6, presso lo studio dell’avvocato SANTORO
GABRIELLA, rappresentata e difesa dall’avvocato DI GIORGIO

Data pubblicazione: 28/01/2014

GIANNITTO ROSARIA, giusta mandato a margine del
controricorso;

– contraticorrente avverso il decreto nel procedimento R.G. 107/2012 del TRIBUNALE

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
PIERFELICE PRATIS.

Ric. 2012 n. 23127 sez. M1 – ud. 05-11-2013
-2-

di PATTI del 12.7.2012, depositata il 20/08/2012;

La Corte rilevato che sul ricorso n. 23137/12 proposto dalla Serit Sicilia
spa nei confronti del Fallimento Eurocarni srl il Consigliere relatore
ha depositato la relazione che segue.

“Il relatore Cons. Ragonesi , letti gli atti depositati:

che la Serit Sicilia spa

ha proposto ricorso per cassazione affidato

ad un unico motivo avverso il decreto del Tribunale di Patti , dep. il
29.8.12 , con cui veniva rigettata l’opposizione alla stato passivo
proposto dalla Serit avverso l’esclusione del proprio credito insinuato
ex art 101 lf in quanto detta insinuazione era stata tardivamente
presentata.
che il fallimento intimato ha resistito con controricorso.

Osserva quanto segue.
Con l’unico motivo di ricorso la società ricorrente contesta la sentenza
impugnata laddove la stessa ha ritenuto che il ritardo nella
presentazione della istanza di ammissione tardiva al passivo del credito
esattoriale fosse addebitabile all’opponente essendo comunque questo
riferibile ai ritardi nella formazione del titolo da parte dell’Agenzia
delle Entrate.
Il motivo appare manifestamente infondato alla luce della
giurisprudenza di questa Corte che ha già affermato che per far valere il
credito tributario nei confronti del fallimento l’Amministrazione
finanziaria o l’esattore debbono presentare l’istanza di insinuazione
tardiva nel termine annuale previsto dall’art. 101 legge fall., senza che i
diversi e più lunghi termini per la formazione dei ruoli e per l’emissione

considerato:

delle cartelle, ai sensi dell’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,
possano di per sé costituire ragioni di scusabilità del ritardo la quale va,
invece, valutata – in caso di presentazione ultra annuale dell’istanza
rispetto alla data di esecutività dello stato passivo – in relazione ai tempi
strettamente necessari all’Amministrazione finanziaria per predisporre i

20910/11)
Deve ritenersi infatti che l’Amministrazione finanziaria, come tutti gli
altri creditori, debba rispettare il termine annuale di cui all’art 101 li
per la presentazione delle istanza tardive di insinuazione senza che i
diversi e più lunghi termini previsti per la formazione dei ruoli e la
emissione delle cartelle possano costituire .una esimente di carattere
generale dal rispetto del citato termine di cui all’art 101 lf
In altri termini, una volta che l’amministrazione finanziaria abbia avuto
conoscenza della dichiarazione di fallimento, la stessa deve
immediatamente attivarsi per predisporre i titoli per la tempestiva
insinuazione dei propri crediti al passivo in termini inferiori a quelli
massimi attribuiti dalla legge per l’espletamento di tali incombenze.
Va, ad esempio, osservato che ai fini della presentazione della istanza di
insinuazione al passivo, è sufficiente l’esistenza del ruolo , che
costituisce titolo valido attestante il credito, senza dovere attendere la
formazione e la notifica della cartella esattoriale ( Cass 12019/11) ;
parimenti l’Ufficio finanziario può presentare istanza di ammissione al
passivo sia pure con documentazione incompleta, con conseguente
ammissione del credito ai sensi dell’art 96 li con riserva di
produzione dei documenti.
E’ in relazione ai tempi strettamente necessari per lo svolgimento della
predetta attività che deve valutarsi la scusabilità del ritardo — il cui

titoli per la tempestiva insinuazione dei propri crediti al passivo (Cass

onere probatorio grava sull’Amministrazione – in caso presentazione
ultra annuale dell’istanza rispetto alla data di esecutività dello stato
passivo.(Cass 24445/10)
Può, ad esempio, avvenire che il fallimento venga dichiarato subito dopo
la presentazione delle varie dichiarazioni dei redditi e che la formazione

finanziario, che può iniziare la fase d’accertamento solo l’anno
successivo alla presentazione delle dichiarazioni, pur accelerando tutti
gli adempimenti dovuti , si trovi nella impossibilità di rispettare il
termine di cui all’art 101 l.f.
In tal caso la Concessionaria deve fornire —come detto – esatta prova e
documentazione della n. on imputabilità del ritardo
Nel caso di specie, la valutazione del decreto risulta sostanzialmente
conforme ai principi dianzi enunciati.
Il tribunale ,infatti, ha ritenuto che la domanda di insinuazione era
tardiva e tale ritardo non appariva giustificato,non avendo l’opponente
fornito alcuna giustificazione del proprio ritardo e non avendo chiesto
la rimessione in termini . In altri termini, il tribunale ha
implicitamente ritenuto, che il periodo di un anno per potere proporre
l’insinuazione fosse sufficiente per l’incombente .
L ‘Esattoria ,del resto, non ha addotto di avere dedotto nell’atto di
opposizione, specifici e circostanziati elementi atti a dimostrare la
scusabilità del ritardo. Con il motivo si ribadisce la tesi che il ruolo è
stato emesso nei termini di legge, ma tale argomento come in
precedenza detto non è ragione idonea di giustificazione del ritardo
annuale.

dello stato passivo si svolga in termini molto rapidi per cui l’Ufficio

Il ricorso può pertanto essere trattato in camera di consiglio ricorrendo
i requisiti di cui all’art 375 cpc .
PQM
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in

Roma 29.7.13

Il Cons. relatore

Vista la memoria della Serit Sicilia;
Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse
conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che
pertanto il ricorso va rigettato con condanna della ricorrente al pagamento
delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di

giudizio liquidate in euro 2000,00 oltre euro 100,00 per esborsi ed oltre
accessori di legge.
Roma 5.11.13

Camera di Consiglio

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA