Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1752 del 27/01/2021

Cassazione civile sez. II, 27/01/2021, (ud. 11/09/2020, dep. 27/01/2021), n.1752

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23589/2019 proposto da:

O.F., rappresentato e difeso dall’avvocato Vittorio Sannoner,

con studio in Foggia via A. da Zara n. 3;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei

Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 399/2019 del Giudice di Pace di Foggia,

depositata il 10/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/09/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio trae origine dall’opposizione proposta da O.F. D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, comma 8, avverso il decreto di espulsione emesso dal Giudice di pace di Foggia;

– l’opponente contestava la sussistenza dei presupposti per la sua espulsione, asseritamente emessa prima della definizione del giudizio di opposizione avverso il rigetto della reiterata richiesta di protezione deciso dalla Commissione ed in difetto della traduzione del provvedimento di espulsione;

– tuttavia, il Giudice di pace rilevava l’intervenuta conclusione del procedimento instaurato con l’istanza reiterata, dichiarata inammissibile, senza che dopo detta statuizione sia intervenuto un provvedimento di sospensione ovvero un permesso di soggiorno;

– con riguardo alla questione dell’omessa traduzione del provvedimento di espulsione, il Giudice di pace osservava che l’opponente nella scheda e foglio notizie aveva dichiarato di parlare e comprendere sia l’italiano che l’inglese, lingua in cui erano stati anche notificati gli atti;

– la cassazione del provvedimento impugnato è chiesta sulla base di due motivi cui resiste con controricorso l’intimato Ministero.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29 e dell’art. 295 c.p.c., perchè il giudice di prime cure non si era pronunciato sull’eccezione che nessuno dei provvedimenti di rifiuto della reiterata domanda di protezione era stato notificato al ricorrente con la conseguenza che il provvedimento di espulsione non avrebbe potuto essere emesso;

– la censura è inammissibile perchè nuova, dal momento che in sede di opposizione era stata dedotta ed esaminata l’eccezione di mancata conclusione dell’iter procedimentale avviato con la domanda reiterata di protezione, senza alcun riferimento alla notificazione del provvedimento conclusivo, sicchè la doglianza non può essere proposta per la prima volta avanti al giudice di legittimità;

– con il secondo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, per l’omessa traduzione degli atti per avere il provvedimento impugnato sostenuto che egli avrebbe dichiarato di comprendere la lingua italiana e l’inglese, mentre, in realtà, avrebbe nel Modello C3 sulla prima domanda di protezione internazionale dichiarato di parlare la lingua “EDO”;

– la censura è inammissibile perchè fondata su un documento che è irrilevante ai fini della decisione per essere relativo alla documentazione allegata alla prima domanda di protezione, risalente al 2016, quando il richiedente asilo, cittadino nigeriano, era da poco arrivato in Italia; il provvedimento impugnato risale, invece, al 2019, dopo tre anni che egli era in Italia ed è stato emesso all’esito di procedimento promosso mediante legale munito di procura rilasciata in italiano;

– la contestazione non si confronta con le risultanze processuali evincibili dagli atti del procedimento di opposizione all’espulsione ed è, pertanto, inidonea a smentire la statuizione censurata;

– atteso, l’inammissibilità di entrambi i motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, in applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente nella misura liquidata in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e liquidate in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 11 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2021

 

 

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