Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1752 del 27/01/2020

Cassazione civile sez. III, 27/01/2020, (ud. 25/09/2019, dep. 27/01/2020), n.1752

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 10376/2018 proposto da:

Z.I. S.r.l., a socio unico, in persona del legale

rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma via del

Banco di S. Spirito, n. 48, presso lo studio dell’AVVOCATO AUGUSTO

D’OTTAVI, che lo rappresenta e difende unitamente all’AVVOCATO MAURO

FERRANDO;

– ricorrente –

contro

Comune Di Milano, Fallimento (OMISSIS) S.p.a. in liquidazione,

Fallimento (OMISSIS) Soc. Consortile a r.l. in liquidazione,

F.G., F.J.L., F.M.V.,

G.F. quale tutore di F.P.F., Generali Italia S.p.a.,

Ina Assitalia S.p.a. già Assitalia S.p.a., Viviani Impianti S.r.l.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 00093/2018 della CORTE d’APPELLO di GENOVA,

depositata il 19/01/2018.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Z.I. s.r.l. quale assuntore del concordato (omologato) di Gepco S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione su due motivi avverso la sentenza n. 00093 del 19/01/2018 della Corte di appello di Genova.

Il Comune di Milano, il Fallimento della (OMISSIS) S.p.a. in liquidazione, il Fallimento di (OMISSIS) soc. consortile a r.l. in liquidazione, G., J.L. e F.M.V.L., G.F. quale tutore di F.P.F., Generali Italia S.p.a., Ina Assitalia S.p.a. già Assitalia S.p.a., Viviani Impianti S.r.l. sono rimasti intimati.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Z.I. s.r.l. quale assuntore del concordato (omologato) di Gepco S.p.a. ha chiesto in questa sede di legittimità la riforma della sentenza della Corte di Appello di Genova n. 00093 del 2018 con la quale è stata escluso che essa potesse avvalersi della detrazione di quanto dall’INAIL corrisposto in favore del lavoratore F.P.F..

I due prospettati motivi di ricorso concernono profili già affrontati dalla sentenza non definitiva n. 00423 del 2016 della Corte di appello di Genova.

La Z.I. s.r.l. nella spiegata qualità aveva, peraltro, chiesto che fosse disposta riunione del ricorso in esame (n. 10376 del 2018) a quello avverso la sentenza non definitiva (n. 09787 del 2017).

Non essendosi provveduto in tal senso è intervenuta sentenza n. 17444/2019 di questa Corte, III Sezione, n. 17444 del 28 giugno 2019 sul ricorso avverso la sentenza non definitiva n. 00423 del 2016 della Corte di appello di Genova che ha accolto il quarto ed il quinto motivo del ricorso principale di Z.I. s.r.l. e dichiarato inammissibili i restanti nonchè assorbito l’incidentale condizionato di F.P.F., con rinvio della causa alla Corte di Genova in diversa composizione.

La Corte di appello di Genova, inoltre, non aveva ritenuto di sospendere il giudizio dinanzi ad essa pendente al fine di attendere la definizione del giudizio di legittimità avverso la sentenza parziale.

A tanto consegue che, essendo suscettibile la statuizione della Corte di rinvio di determinare un esito su questo giudizio di legittimità, in quanto risultano accolti due motivi di ricorso rilevanti in ordine alla posizione della Z.I. quale assuntore del concordato Gepco S.p.a., datrice di lavoro e quindi chiamata a rispondere ai sensi dell’art. 2087 c.c. e la cui responsabilità può essere diminuita in caso di accertato concorso di colpa del danneggiato e in ordine alla possibilità per la Gepco S.p.a. di valersi della detrazione dell’intera rendita INAIL, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo, in attesa della definizione del giudizio di rinvio seguente a Cass. n. 17444 del 28/06/2019.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione terza civile, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2020

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