Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1752 del 23/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 23/01/2019, (ud. 17/09/2018, dep. 23/01/2019), n.1752

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4206-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.B.M.G., F.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 361/2010 della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA

SEZ.DIST. di BRESCIA, depositata il 21/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/09/2018 dal Consigliere Dott.ssa NAZZICONE LOREDANA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per l’accoglimento per quanto di ragione

del ricorso parziale);

udito per il ricorrente l’Avvocato GALLUZZO che ha chiesto

l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.B.M.G. e F.P. proposero ricorso dinanzi alla C.T.P. di Mantova avverso gli avvisi di accertamento ai fini Irpef ricevuti con riguardo alla cessione di un terreno, il cui maggior valore era stato valutato dall’amministrazione in sede di imposta di registro.

La pronuncia di rigetto del ricorso è stata impugnata dinanzi alla C.T.R. di Milano, sezione distaccata di Brescia, che, con sentenza del 21 dicembre 2010, ha parzialmente accolto l’impugnazione, dichiarando applicabile al detto recupero fiscale il regime della tassazione separata.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi.

Non svolgono difese gli intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo il giudice d’appello omesso di pronunciarsi sulla eccezione di inammissibilità dei ricorsi introduttivi del giudizio, in quanto notificati all’Ufficio di Mantova, non competente per territorio, eccezione dedotta con l’appello incidentale.

Con il secondo motivo, la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione del T.U.I.R., art. 16, comma 1, lett. g-bis, e comma 3, in quanto i contribuenti nella dichiarazione dei redditi dell’anno 2000, compilando il quadro RL, avevano fatto espressamente constare di non volersi avvalere del regime di tassazione separata, che dunque non doveva essere loro riconosciuta.

2. – Il ricorso è inammissibile, in quanto è stato notificato oltre il termine c.d. lungo all’epoca applicabile, di cui all’art. 327 c.p.c., posto che la decisione impugnata è stata depositata il 21 dicembre 2010 ed il ricorso notificato il 7 febbraio 2012, a termine scaduto il 6 febbraio 2012.

3. – Nulla sulle spese, dal momento che gli intimati non svolgono difese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2019

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