Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17519 del 23/08/2011

Cassazione civile sez. III, 23/08/2011, (ud. 08/07/2011, dep. 23/08/2011), n.17519

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19379/2009 proposto da:

AMBROCOS S.R.L. (OMISSIS) in persona del legale rappresentante

pro tempore Sig. Z.T., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA COLA DI RIENZO 297, presso lo studio dell’avvocato BEATRICE

AURELI, rappresentata e difesa dall’avvocato CAMI Pietro giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COOPERATIVA MEDITERRANEO PESCA S.R.L. (OMISSIS), T.P.

(OMISSIS);

– intimati –

nonchè da:

T.P. (OMISSIS), SOCIETA’ COOPERATIVA MEDITERRANEO

PESCA S.R.L. (OMISSIS) in persona del suo Presidente legale

rappresentante Sig. T.P., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA NIZZA 59, presso lo studio dell’avvocato BONIFACIO ORIETTA,

rappresentati e difesi dall’avvocato RIFICI RENATO giusta delega a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti incidentali –

contro

AMBROCOS SRL (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 596/2008 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

SEZIONE PRIMA CIVILE, emessa il 29/9/2008, depositata il 20/11/2008,

R.G.N. 776/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/07/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto del 1^ motivo del

ricorso principale; inammissibilità del 2^ motivo; accoglimento del

primo motivo del ricorso incidentale; assorbito il 2^ motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Ambrocos s.r.l. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Patti la Società Cooperativa Mediterranea Pesca s.r.l. chiedendo la condanna di parte convenuta alla restituzione della somma di L. 5.868.368.

Deduceva parte attrice:

di aver ceduto, con atto del 24 marzo 2000, alla Società Cooperativa il proprio credito nei confronti dell’ufficio IVA di Milano, ad estinzione di vari debiti verso la suddetta Cooperativa per l’importo complessivo di L. 75.309.632;

che le somme residue, incassate dalla Cooperativa, erano destinate all’estinzione del debito della Ambrocos verso T.P., ammontante a L. 71.249.228;

che l’ulteriore residuo doveva essere restituito alla Ambrocos;

che le somme incassate dalla cessionaria ammontavano a L. 192.587.000;

che era stata restituita solo la somma di L. 30.099.770;

che tale somma era inferiore a quella che in base al contratto di cessione del 24 marzo 2000 doveva essere restituita; ciò in quanto erano state trattenute indebitamente delle somme a vantaggio della Cooperativa (somme costituite dagli interessi legali successivi al 24 marzo 2000, da spese legali eccedenti il dovuto e da spese notarili – superiori a quelle effettivamente sostenute) ed a vantaggio di T. P. (somme costituite dagli interessi successivi al 24 marzo 2000 e da spese legali eccedenti il dovuto);

che la somma indebitamente trattenuta dai convenuti ammontava a L. 5.868.368.

Tanto premesso, l’attrice chiedeva la condanna dei convenuti alla restituzione della superiore somma, oltre interessi e rivalutazione.

Si costituivano i convenuti eccependo che gli interessi legali conteggiati ai fini della esatta quantificazione del debito della Ambrocos da saldare con la cessione del credito, erano calcolati al 15 marzo 2000, mentre il credito ceduto (quello della Ambrocos nei confronti dell’Ufficio IVA) era stato pagato dal soggetto ceduto solo in data 28 marzo 2001, per cui essendo stata fatta la cessione a garanzia dei crediti dei convenuti, correttamente questi avevano trattenuto anche gli interessi legali maturati dal 16 marzo 2000 al 21 marzo 2001.

Quanto alle spese legali la Cooperativa aveva conteggiato anche le somme per spese pagate all’avvocato Rifici da essa e dal T. per assistenza all’atto di cessione del credito del 24 marzo 2000.

I convenuti instavano per il rigetto delle domande della Ambrocos ed avanzavano domanda riconvenzionale chiedendo la condanna dell’attrice al maggior danno derivante dal ritardo con cui avevano ricevuto le somme spettanti in forza del provvedimento ingiuntivo del 23 novembre 1999.

Con sentenza del 25 marzo 2005, in parziale accoglimento della domanda attrice, il Tribunale condannò la Soc. Coopertiva Mediterraneo Pesca alla restituzione della somma di Euro 1.361,88 e T.P. alla restituzione della somma di Euro 740,08.

Veniva rigettata la domanda di pagamento di interessi e rivalutazione.

Veniva altresì rigettata la domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti.

Avverso la sentenza proponevano appello la società Cooperativa Mediterranea Pesca a r.l. e T.P. chiedendone la riforma.

In via riconvenzionale chiedevano condannarsi la Ambrocos srl al risarcimento del maggior danno in favore della Coop. Mediterranea Pesca a.r.l. e del T..

Si costituiva in giudizio la Ambrocos instando per il rigetto dell’appello proposto e, in accoglimento dell’appello incidentale, per la condanna degli appellanti in solido o di chi di ragione alla restituzione della somma di L. 1.780.400.

La Corte d’Appello accoglieva l’appello principale e rigettava quello incidentale di Ambrocos.

Propone ricorso per cassazione la Ambrocos s.r.l., con tre motivi.

Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale la Società Cooperativa Mediterraneo Pesca s.r.l..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi devono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo parte ricorrente denuncia: 1) “Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio”.

Secondo la Ambrocos la motivazione dell’impugnata sentenza è contraddittoria sul punto della quantificazione dell’interesse e del capitale”.

Il motivo è inammissibile, sia perchè privo di autosufficienza, in quanto riproduce l’atto di cessione solo in parte e non in maniera completa; sia perchè denuncia come vizio di motivazione un error in iudicando. In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste infatti nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass., 16 luglio 2010, n. 16698).

Con il secondo motivo si deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., e segg.”.

Osserva la Ambrocos che secondo l’art. 3 del contratto di cessione del credito “l’eventuale residuo sarà dalla società cessionaria restituito alla cedente, con esclusione di qualsiasi commissione o interesse”.

Il motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: “Dica l’Ecc.ma Corte adita se nell’interpretazione del contenuto delle clausole del contratto il Giudice debba fare riferimento alla comune intenzione delle parti ed attribuire alle stesse il senso che risulta dal complesso dell’atto ed, in particolare, se quale criterio interpretativo debba prevalere quello che consente di attribuire alle specifiche previsioni contrattuali un significato concreto”.

Il quesito è inammissibile in quanto astratto e privo della sintesi descrittiva del fatto.

A norma dell’art. 366 “bis” cod. proc. civ., è infatti inammissibile il motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo (Cass., 11 marzo 2008, n. 6420).

Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia “Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio”.

Osserva il ricorrente che nessun riferimento è dato rinvenire in sede di atto di cessione del credito alle spese di assistenza legale che sono state arbitrariamente addebitate alla Ambracos e che la sentenza impugnata non può considerarsi sufficientemente motivata.

Il motivo è inammissibile perchè denuncia come vizio di motivazione un error in iudicando (Cass., 16 luglio 2010, n. 16698) .

Con il ricorso incidentale la Società Cooperativa Mediterraneo Pesca e T.P. denunciano, sotto un primo profilo, “Violazione ed erronea applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (errore in procedendo)”.

Secondo i ricorrenti la Corte d’Appello di Messina, accogliendo l’appello principale e rigettando quello incidentale ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di restituzione delle somme da essi pagate in esecuzione della sentenza di primo grado.

Il motivo deve essere rigettato.

Perchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, “in primis”, la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi. Ove, infatti, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 cod. proc. civ., riconducibile alla prospettazione di un’ipotesi di “error in procedendo” per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del “fatto processuale”, detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento da parte del ricorrente, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio “per relationem” agli atti della fase di merito, dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca ma solo ad una verifica degli stessi (Cass., 19 marzo 2007, n. 6361).

Con il secondo profilo parte ricorrente incidentale denuncia “Violazione ed erronea applicazione dell’art. 91 c.p.c. e art. 75 disp. att. c.p.c., e delle tariffe forensi in relazione all’art. 360, c.p.c., comma 1, n. 4 (errore in procedendo) e/o in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (errore in giudicando) e/o in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Viene formulato il seguente quesito di diritto: “Dica, l’Ecc.ma Corte di cassazione adita, se il Giudice d’Appello, in una fattispecie come quella contestualmente e sommariamente descritta nel presente quesito (fatto), che prevede un caso in cui il Giudice d’Appello ha condannato l’appellata alle spese di secondo grado, indicandole e/o liquidandole nel dispositivo in Euro 1.740,00 oltre Iva e epa sui compensi difensivi e nella parte motiva in Euro 120,00 per spese vive, Euro 20,00 per diritti ed Euro 120,00 per onorari di avvocato, avrebbe dovuto (oppure no) indicare e/o liquidare anche nella parte motiva le spese di secondo grado in Euro 1.740,00 oltre Iva e epa sui compensi difensivi e se il Giudice d’Appello, nell’indicazione e/o liquidazione delle spese di secondo grado, nella parte motiva (oltre che nel dispositivo), avrebbe dovuto fare applicazione (oppure no) dell’art. 91 c.p.c. e art. 75 disp. att. c.p.c. e delle tariffe forensi (applicazione, quantomeno, dei minimi tariffari).

Dica altresì l’Ecc.ma Corte di cassazione adita se il Giudice d’Appello, in un caso sopra descritto, abbia violato e/o erroneamente applicato (oppure no) l’art. 91 c.p.c. e art. 75 disp. att. c.p.c. e le tariffe forensi (quantomeno i minimi tariffati), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e/o in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e/o in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Il quesito è inidoneo.

La formulazione del quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., deve infatti avvenire in modo rigoroso e preciso, evitando quesiti multipli o cumulativi. Da ciò consegue non solo che i motivi di ricorso fondati sulla violazione di leggi e quelli fondati su vizi di motivazione debbono essere sorretti da quesiti separati, ma anche che non è consentito al ricorrente censurare con un unico motivo (e quindi con un unico quesito) sia la mancanza, sia l’insufficienza, sia la contraddittorietà della motivazione (Cass., 29 febbraio 2008, n. 5471; Cass. 29 gennaio 2008, n. 1906).

In conclusione, riuniti i ricorsi, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso principale e rigettato l’incidentale con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibili i tre motivi del ricorso principale e rigetta l’incidentale, con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2011

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