Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17519 del 14/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 14/07/2017, (ud. 21/03/2017, dep.14/07/2017),  n. 17519

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11963-2015 proposto da:

S.A., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’Avvocato CARMINE DI RISIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

HONEYWELL GARRET ITALIA S.R.L.;

– intimata –

Nonchè da:

HONEYWELL GARRETT ITALIA S.R.L., P.I. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA RUGGERO FAURO 102, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO

COSTANTINI, rappresentata e difesa dall’avvocato ALDO LA MORGIA,

giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

S.A. C.F. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 786/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 15/10/2014 R.G.N. 531/2013.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza n. 786/14 la Corte d’appello di L’Aquila rigettava il gravame di S.A. contro la sentenza del 22.10.12 con cui il Tribunale di Lanciano aveva rigettato la sua impugnativa del licenziamento intimatogli il 2.2.07 da Honeywell Garret Italia S.r.l. per non essere più le condizioni di invalidità del lavoratore compatibili con la diversa struttura che la società si era data;

che per la cassazione della sentenza ricorre S.A. affidandosi a quattro motivi;

che Honeywell Garret Italia S.r.l. resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale basato su un solo motivo.

Diritto

CONSIDERATO

che il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione dell’art. 420 c.p.c., comma 1, per avere la sentenza impugnata ritenuto che integrasse una non consentita mutatio libelli la mera aggiunta, nel corso del giudizio di primo grado, che il licenziamento era da considerarsi illegittimo anche perchè l’unico organo deputato a pronunciarsi circa la sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore era l’organo sanitario competente ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 1994 e che nella quota di riserva di cui alla L. n. 68 del 1999, art. 3 dovevano essere computati anche i lavoratori normodotati che in costanza del rapporto di lavoro fossero divenuti inabili allo svolgimento delle proprie mansioni per infortunio o malattia; pertanto – prosegue il ricorso – prima di licenziare il lavoratore la società avrebbe dovuto rinviarlo a visita medico-legale per una seconda volta, al fine di mettere in moto la procedura di cui alla L. n. 68 del 1999, art. 4, u.c., il che non era avvenuto; che tale motivo è infondato, avendo la Corte territoriale correttamente asserito che con tale doglianza si è introdotto un nuovo tema di indagine (in punto di fatto) concernente l’individuazione dell’autorità competente, il controllo dei tempi e dei modi di accertamento dell’invalidità, nonchè la verifica del completamento o meno delle quote di riserva;

che si tratta di circostanze fattuali che, proprio perchè tali, avrebbero richiesto una tempestiva deduzione già nell’atto introduttivo del giudizio, il che non è avvenuto; che con il secondo motivo il ricorso principale denuncia l’omessa ammissione delle prove testimoniali richieste; che tale motivo non è autosufficiente perchè non trascrive le prove in questione e l’atto con il quale l’odierno ricorrente principale ne avrebbe coltivato l’istanza in appello;

che con il terzo e il quarto motivo del ricorso principale S.A. denuncia, rispettivamente, la violazione della L. n. 604 del 1966, artt. 3 e 4 in relazione agli artt. 1453,1455,1463 e 1464 c.c. nella parte in cui la sentenza ha ritenuto assolto l’onere di provare l’impossibilità del repechage, nonchè la violazione e falsa applicazione della L. n. 68 del 1999, art. 4;

che tali motivi sono da disattendersi perchè, ad onta dei richiami normativi in essi contenuti, in sostanza sollecitano una rivisitazione nel merito della vicenda e delle risultanze processuali affinchè se ne fornisca un diverso apprezzamento in punto di fatto; si tratta di operazione non consentita innanzi a questa S.C., ancor più ove si consideri che in tal modo il ricorso finisce con il riprodurre (peraltro in maniera irrituale: cfr. Cass. S.U. n. 8053/14) sostanziali censure ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 a monte precluse dall’art. 348-ter c.p.c., commi 4 e 5, essendosi in presenza di doppia pronuncia conforme di merito basata sulle medesime ragioni di fatto;

che con unico motivo il ricorso incidentale denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 435 c.p.c., comma 3, e art. 153 c.p.c., per avere la sentenza impugnata escluso l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’appello di S.A. e per avergli concesso nuovo termine per la notifica dell’atto di gravame, che inizialmente non aveva rispettato i termini a comparire;

che il ricorso incidentale è infondato, atteso che nel rito del lavoro, la violazione del termine non minore di venticinque giorni che, a norma dell’art. 435 c.p.c., comma 3, deve intercorrere tra la data di notifica dell’atto di appello e quella dell’udienza di discussione, configura un vizio della notificazione che non produce alcuna nullità ove l’atto abbia raggiunto il suo scopo per effetto della costituzione dell’appellato (cfr. Cass. n. 25684/15), come avvenuto nel caso in oggetto;

che, in conclusione, entrambi i ricorsi vanno rigettati, con condanna del ricorrente principale alle spese, consideratane la prevalente soccombenza.

PQM

 

rigetta i ricorsi e condanna parte ricorrente principale a pagare in favore della società controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis e della non sussistenza – allo stato – di tali presupposti per il ricorrente principale, ammesso a patrocinio a spese dello Stato.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 21 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017

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