Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17518 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. trib., 28/06/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 28/06/2019), n.17518

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 22893/2013 R.G. proposto da:

IANUA S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Ottavio Masucci del

Foro di Avellino, elettivamente domiciliato a (OMISSIS), presso lo

studio del Dott. A.R.;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

domiciliata ope legis a Roma, in Via dei Portoghesi, n. 12;

– resistente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Lazio

n. 190/21/12 pronunciata il 19/06/2012 e depositata il 17/07/2012;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14.5.2019 dal

Consigliere Dott. Giuseppe Saieva;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale, Dott.ssa Kate Tassone, che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso;

Udito il difensore dell’Agenzia resistente, in persona dell’avvocato

dello Stato Caselli Giancarlo, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La IANUA s.r.l., esercente attività di vendita all’ingrosso di materiale informatico, impugnava due avvisi di accertamento notificati il 31.12.2008 con cui l’Agenzia delle Entrate di Roma rettificava i ricavi ai fini IRES, IRAP e IVA di ulteriori Euro 105.803,00 per il 2005, e di ulteriori Euro 49.769,00 per il 2006, richiedendo, inoltre, le omesse ritenute IRPEF per entrambi gli anni, di Euro 32.500,00, a seguito del p.v.c. del 16-06-06 da cui emergeva l’impiego di tre lavoratori “in nero”.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma rigettava il ricorso per il 2005 ed accoglieva parzialmente il ricorso per l’anno 2006, riducendo il maggior ricavo accertato ad Euro 22.811,00 ai fini IRES, IRAP ed IVA e ad Euro 14.895,00 ai fini delle ritenute IRPEF e relative sanzioni.

3. La Commissione Tributaria Regionale con sentenza n. 190/21/12 pronunciata il 19.06.2012 e depositata il 17.07.2012 rigettava l’appello interposto dalla ricorrente la quale, a questo punto, proponeva ricorso per cassazione affidandolo a due motivi.

4. L’agenzia delle entrate si è costituita ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.p..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la società ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c.”, lamentando che la C.T.R., senza formulare alcuna proposta di accertamento preventivo, aveva ritenuto valida la rettifica dei ricavi operata dall’ufficio impositore a causa della presenza accertata di tre lavoratori i quali avevano dichiarato di essere collaboratori della IANUA e di aver percepito, nel corso del 2005, 32.500 Euro a titolo di compenso per l’opera prestata.

1.1. La censura è infondata.

1.2. Invero, come affermato da questa Corte, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. b) e d), consente l’accertamento induttivo allorquando, pur in presenza di contabilità formalmente regolare, vi siano elementi desumibili da altre verifiche che inducano a ritenere l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati in dichiarazione. Il relativo onere probatorio incombe sull’Amministrazione, ma può essere assolto mediante la prova presuntiva secondo cui a maggiori costi non contabilizzati corrispondano maggiori ricavi non dichiarati (Cass. n. 17833/17 e n. 641/2018)

1.3. L’utilizzo di lavoratori irregolari legittima, infatti, l’ufficio impositore ad effettuare una ricostruzione presuntiva del reddito d’impresa, determinando in modo induttivo i maggiori ricavi corrispondenti ai costi del personale non contabilizzati ed alla maggiore forza lavoro. In altri termini, al fatto noto costituito dalla presenza di dipendenti non regolarmente assunti e per i quali emerga – secondo le dichiarazioni rese dai medesimi – la corresponsione di una retribuzione non contabilizzata, consegue legittimamente la presunzione di una maggiore redditività dell’impresa (Cass. 6946 del 2015).

1.4. In tale contesto, era onere della società contribuente superare il quadro presuntivo offerto, deducendo e dimostrando i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa tributaria; ma in mancanza di qualsiasi elemento idoneo a contrastare l’assunto dell’Ufficio impositore, la censura va disattesa.

2. Con il secondo motivo la società deduce “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine alla determinazione della pretesa tributaria, in violazione del D.P.R. n. 633 del 1972 e della L. n. 241 del 1990”, assumendo che la C.T.R. non avrebbe fornito alcun chiarimento sul criterio logico giuridico posto a fondamento della legittimità degli avvisi contestati, omettendo di motivare i criteri e le ragioni che avrebbero consentito di giustificare la pretesa tributaria.

2.1. Tale censura si appalesa intrinsecamente inammissibile laddove prospetta genericamente i vizi di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Non è, infatti, concepibile che una motivazione, quanto al medesimo punto, sia contemporaneamente mancante, carente ed illogica, atteso che detti vizi, essendo alternativi, non possono concorrere tra di loro ed è onere della parte ricorrente precisare quale sia, in concreto, il vero vizio della sentenza d’appello, non potendo tale scelta rimettersi alla Corte (Cass. n. 4786 dell’11.3.2016).

2.2. Invero, detta doglianza, priva della necessaria specificità, si esaurisce in una generica prospettazione di vizi motivazionali. Il ricorso per cassazione deve invece contenere, a pena di inammissibilità (art. 366 c.p.c.), l’indicazione dei motivi per i quali si richiede la cassazione; motivi, che per costante giurisprudenza devono avere i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, essendo viceversa inammissibile il ricorso per cassazione che, deducendo vizi motivazionali, non indichi in quali passaggi la motivazione sia omessa, contraddittoria o insufficiente; e ciò in relazione a ciascun fatto controverso e decisivo per il giudizio, anch’esso da indicare.

2.3. Nel caso di specie la censura non è riferita ad un “fatto controverso e decisivo per il giudizio” ossia ad un preciso accadimento o ad una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” che pertanto risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità della censura motivazionale irritualmente formulata, in quanto l’indicazione cumulativa di tutti i passaggi rilevanti della sentenza e dei fatti ritenuti decisivi in un unico contesto impediscono il sindacato della Corte (Cass. Sez. 5, n. 21152 dell’8.10.2014).

3. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte della società ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Agenzia delle Entrate che liquida in 7.300,00 Euro, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

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