Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17518 del 26/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/07/2010, (ud. 16/06/2010, dep. 26/07/2010), n.17518

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

FONTE SOLE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA – OSTIA, VIA PISISTRATO 11, presso

lo studio dell’avvocato ROMOLI GIOVANNI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato AMATO GUIDO, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario

della Società di Cartolarizzazione dei crediti INPS, S.C.C.I.

S.p.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17,

presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi

dagli avvocati CALIULO LUIGI, CORRERA FABRIZIO, SGROI ANTONINO,

giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9 9/2006 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 20/04/2006 R.G.N. 569/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito l’Avvocato ROMOLI GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Su appello dell’INPS avverso la sentenza n. 402/05 del Tribunale di Brescia, che aveva accolto l’opposizione proposta da Fonte Sole s.r.l. alla cartella esattoriale notificatale nel maggio 2004 – relativa a contributi previdenziali INPS residui, riferiti ai mesi di agosto e settembre 1996 -, in ragione dell’intervenuta prescrizione di questi ultimi, la Corte d’appello di Brescia, in riforma della decisione di primo grado, ha viceversa respinto l’opposizione, ritenendo non maturata la prescrizione dei contributi ivi indicati e assente la prova del dedotto pagamento degli stessi.

La Fonte Sole s.r.l. propone ora ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia, affidandolo a due motivi, corredati da quesiti a norma dell’art. 366 bis c.p.c..

Resiste alle domande l’INPS, anche per conto della S.C.C.I. s.p.a.

con rituale controricorso.

La società ricorrente ha depositato una memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Col primo motivo di ricorso, la società deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1988 e 2944 c.c..

In proposito, si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione dei crediti azionati dall’INPS, attribuendo efficacia interruttiva alla richiesta di condono operata dalla società in data 31 maggio 1997, ai sensi della L. 28 maggio 1997, n. 140, in ragione della ritenuta natura di atto di riconoscimento di debito di detta richiesta, viceversa esclusa dalla giurisprudenza di questa Corte (cita le sentenze nn. 7623/00, 1767/00, 4918/98).

Ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., la ricorrente formula pertanto il seguente quesito di diritto: “Se la domanda di regolarizzazione contributiva redatta ai sensi della L. 28 maggio 1997, n. 140, costituisca, relativamente ai contributi in essa elencati, atto ricognitivo di debito ai sensi dell’art. 1988 c.c., con l’efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell’art. 2944 c.c.”.

2 – Col secondo motivo, la società ricorrente deduce il vizio di motivazione della sentenza, la quale, nell’accertare il debito, avrebbe esaminato unicamente i documenti provenienti dall’INPS e non anche quelli prodotti da essa ricorrente.

Il ricorso conclude pertanto con la richiesta di annullamento della sentenza impugnata.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Quanto al primo motivo, col relativo quesito, esso non è infatti pertinente rispetto alla decisione della Corte territoriale.

Questa, infatti, non ha qualificato sic et simpliciter la richiesta di condono come atto di riconoscimento di debito e come tale interruttivo della prescrizione quinquennale, ma ha rilevato che tale richiesta conteneva altresì un esplicito riconoscimento del debito nei confronti dell’INPS. Inoltre e comunque i giudici hanno indicato tale atto (che si noti, essendo del 31 maggio 1997, non avrebbe comunque da solo impedito la prescrizione quinquennale, come rilevato anche dal controricorrente, in ragione del fatto che la successiva richiesta dell’INPS è del 3 ottobre 2003) tra molteplici atti interruttivi della prescrizione, in particolare valorizzando, come “dirimente”, l’accertamento del fatto che, a seguito della richiesta del condono, le parti avevano convenuto una rateizzazione del debito, per cui la prescrizione del diritto alle relative rate non avrebbe potuto decorrere prima della scadenza di ciascuna di esse, non essendo in precedenza esigibile il relativo credito a seguito dell’accordo di rateizzazione (arg. art. 2935 cod. civ.; sull’argomento, cfr. anche Cass. 29 settembre 2008 n. 24280).

Conseguentemente, rilevando che la rata non pagata dalla società era stata quella scaduta nel gennaio 2002, la Corte ha correttamente concluso nel senso che il credito INPS non era prescritto.

In ordine a tale accertamento nessuna censura viene svolta dalla ricorrente, con la conseguente definitività dello stesso.

Il secondo motivo è infine del tutto generico, non avendo la ricorrente indicato in maniera specifica, in violazione della regola della autosufficienza del ricorso per cassazione (arg. ora dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), i documenti di cui la Corte territoriale avrebbe omesso l’esame nonchè il loro contenuto, necessari per poter apprezzare l’eventuale carattere decisivo degli stessi nel giudizio.

Concludendo, sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso va respinto.

L’alternanza di soluzioni nei due gradi di merito è posta alla base della decisione di compensare integralmente tra le parti le spese di questo giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, compensando le relative spese.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2010

 

 

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