Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17518 del 21/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/08/2020, (ud. 17/06/2020, dep. 21/08/2020), n.17518

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. SCAILA Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza richiesto d’ufficio da:

TRIBUNALE DI NOVARA con ordinanza 1.10.2019 ai sensi dell’art. 45

c.p.c., nel procedimento promosso da P.M. per la dichiarazione di

fallimento di (OMISSIS) s.r.l. n. 76/2019;

lette le conclusioni del P.G. in persona del sostituto procuratore

generale Dott. Stanislao De Matteis che ha chiesto dichiararsi la

competenza del Tribunale di Novara;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 17 giugno 2020 dal Consigliere relatore Dott. Massimo Ferro;

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Rilevato che:

1. il Tribunale di Novara, sezione civile, ricevuti gli atti di istruttoria prefallimentare promossa dal P.M. in Milano in data 6.5.2019, avanti al relativo Tribunale, per la dichiarazione di fallimento della società (OMISSIS) s.r.l., a seguito della declinatoria della competenza dichiarata dal primo giudice adito, ha a sua volta escluso la propria, così rimettendo gli atti a questa Corte per regolare detto conflitto negativo;

2. l’istruttoria, per come promossa dal richiedente P.M., ha riguardato una società avente sede legale in Roma, ma con trasferimento (del 1.10.2018) da quella originaria in circondario di Novara ((OMISSIS)), irrilevante ai sensi dell’art. 9 L. Fall., perchè nell’anno antecedente a detta iniziativa; peraltro il P.M. richiedente, evidenziando l’insorgere dell’insolvenza nell’ambito di un procedimento penale e la effettività della gestione (una discarica abusiva di rifiuti) e altri atti operativi nei locali di (OMISSIS) aveva appunto depositato la domanda di fallimento avanti al Tribunale di Milano;

3. il Tribunale di Milano ha declinato la competenza valorizzando la circostanza che il centro decisionale da considerarsi quale integrante sede effettiva – posta la citata irrilevanza, perchè intra-annuale, del trasferimento in Roma – era essenzialmente il luogo di adozione delle delibere di bilancio, coincidente con l’ultima sede legale anteriore al mutamento e cioè Cureggio, nel circondario di Novara; di contro, il Tribunale di Novara ha conferito rilevanza ai luoghi di gestione dell’attività, conformi all’affitto d’azienda nei locali in (OMISSIS);

4. ritiene preliminarmente il Collegio di dover dare continuità all’indirizzo – già manifestato in Cass. 6423/2016 e 16951/2016 – per il quale la disciplina regolatrice del rilievo d’ufficio della incompetenza nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, non risultando direttamente nè esaustivamente fissata nell’art. 9bis L. Fall. (che contempla in via primaria l’ipotesi di incompetenza connessa alla dichiarazione di fallimento), sia rinvenibile solo coordinando secondo la particolarità della materia il perimetro degli artt. 38 e 45 c.p.c., con quello dell’art. 9 L. Fall. e ss.; nello specifico, è ben possibile che il regolamento possa essere sollevato dal giudice di rinvio, dunque anche dopo i venti giorni che l’art. 9bis L. Fall., pone invece – con intento acceleratorio – come limite temporale, in alternativa al disporre la “prosecuzione della procedura fallimentare”, nell’implicito presupposto del pregresso accertamento dei suoi presupposti di apertura (evento, nella vicenda, per definizione non accaduto); ciò all’insegna dell’indirizzo per cui, a tenore dei precedenti citati, “il principio dell’unitarietà del procedimento fallimentare a far tempo dalla sentenza pronunciata dal giudice poi dichiarato incompetente, desumibile dall’art. 9 bis L. Fall., non può analogicamente applicarsi, in difetto di “eadem ratio”, al conflitto di competenza relativo ad una procedura fallimentare non ancora iniziata, sicchè, ove il tribunale dichiari la propria incompetenza a pronunciarsi sul ricorso di fallimento e trasmetta gli atti al tribunale ritenuto competente, quest’ultimo, se, a sua volta, si ritenga incompetente, può richiedere d’ufficio il regolamento di competenza anche oltre il termine di venti giorni stabilito dall’articolo predetto” (oltre a Cass. 28711/2019, 20661/2019);

5. nella stessa materia, infatti, opera l’istituto comune dettato per i conflitti di competenza, secondo i requisiti di collegamento con il contraddittorio introdotti nel novellato art. 38 c.p.c., che, in fatto, circoscrivono il rilievo officioso, al più, all’esaurimento dell’udienza (cioè non oltre la stessa), nella specie convocata e tenuta ex art. 15 L. Fall.; ciò implica che il regolamento di competenza a dichiarare il fallimento può essere sollevato anche dal secondo tribunale, come accaduto nella fattispecie, cioè quello indicato come competente dal primo (a sua volta dichiaratosi incompetente), anche dopo i venti giorni dalla ricezione dei relativi atti e non oltre l’udienza, vale a dire – ove essa sia stata disposta – così assicurando, con tale incombente e sia pur non oltre il suo compimento (o la riserva assunta a seguito del suo svolgimento), il contraddittorio anticipato fra le parti e per tale via provocando l’intervento della Corte di cassazione, secondo un innesto di compatibilità dell’art. 38 c.p.c. (alla luce del formante giurisprudenziale, cfr. Cass. 27331/2019, 14170/2019, 20493/2018) con il citato art. 9bis L. Fall.;

6. in tal modo appare conciliata l’esigenza acceleratoria che il legislatore del 2005-2007 ha inserito nell’impianto del R.D. n. 267 del 1942 con la regolarità istruttoria all’esito della quale il tribunale designato competente, ma dissenziente con tale l’indicazione, provochi d’ufficio la regolazione della competenza; siffatta, specificata, disciplina del conflitto negativo sorto in corso d’istruttoria prefallimentare tiene così conto della necessaria urgenza con cui la sollecitata concorsualità deve operare, posto che essa assume effetti dalla dichiarazione di fallimento (e non dalla domanda, se non per la competenza, almeno fino alla vigenza del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14); al contempo, essa evita di imporre in termini assoluti lo stesso limite dei venti giorni di cui all’art. 9bis L. Fall., comma 2, che impedirebbe al tribunale, ricevuti gli atti da quello dichiaratosi incompetente, di far decidere (su proprio dubbio) a propria volta sulla competenza senza aver eventualmente instaurato in modo efficace il contraddittorio con le parti o comunque introdotto elementi propri nel corredo istruttorio, attività che sarebbero altrimenti in conflitto organizzativo con i relativi tempi; lo sbarramento dell’udienza, quale limite finale e ove disposta e tenuta, costituisce pertanto un parametro che può soddisfare entrambi i requisiti di celerità e garanzia;

7. in materia, la sede principale dell’impresa, dalla cui collocazione l’art. 9 L. Fall., fa dipendere l’individuazione del tribunale territorialmente (e funzionalmente) competente ai fini della dichiarazione di fallimento, si identifica con il luogo in cui, alla data di presentazione dell’istanza, “si svolge effettivamente l’attività direttiva, amministrativa ed organizzativa e quella di coordinamento dei fattori produttivi: esso coincide normalmente con la sede legale dell’impresa, salvo che non emergano prove univoche tali da smentire la predetta presunzione e da far ritenere che la sede legale sia solo fittizia e quella effettiva si trovi altrove” (Cass. 19343/2016, 6423/2016, 23719/2014); tale nozione ha trovato nel D.Lgs. n. 14 del 2019, art. 27 – già vigente dal 16 marzo 2019 con riguardo alla competenza concorsuale relativa all’apertura delle amministrazioni straordinarie – un’evoluzione coerente, laddove si prevede che il tribunale competente (quello in cui ha sede la sezione specializzata nei cd. conflitti d’impresa) sia individuato con riferimento al “luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali”, che diverrà dal 1 settembre 2021 (data di entrata in vigore differita del codice della crisi) l’unico criterio per tutti i procedimenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza;

8. si tratta di nozione di derivazione Eurounitaria (introdotta dapprima nel Regolamento (CE) n. 1346/2000, confermata dal successivo Regolamento (UE) sull’insolvenza transfrontaliera 2015/848) e riassunta nella formula per cui per il COMI (center of mail interest) si ha riguardo al luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi, con presunzione di coincidenza, fino a prova contraria e per quanto qui rilevante, con la sede legale (art. 3);

9. nella specie, la considerazione della originaria sede in Novara e, allo stesso indirizzo, l’assunzione delle essenziali delibere di bilancio degli esercizi 2015, 2016 e 2017, ivi approvate, integra criterio già più volte da questa Corte selezionato quale dirimente, anche nelle ipotesi di conflitto con il luogo di svolgimento dell’attività produttiva (Cass. 6886/2012, 9244/2018); si tratta di circostanza che trova invero conferma anche nella riunione del giugno 2018 – ancora presso la vecchia sede legale di Cureggio, Novara – indetta sulle dimissioni dell’amministratore e così per deliberare sulle modalità idonee ad assicurare continuità rappresentativa all’organo gestorio; e senza contraddizione con l’eventuale diversa localizzazione dell’attività aziendale, proprio dandosi rilievo ai cennati profili di grave irregolarità, ciò che assume portata decisiva essendo una nozione di luogo connettivo decisionale, apprezzato nelle componenti di amministrazione e organizzazione dell’impresa e, al contempo, di direzione del soggetto imprenditoriale societario;

va dunque dichiarata la competenza del Tribunale di Novara, mentre non v’è luogo a provvedere sulle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Novara, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nei termini di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA