Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17518 del 18/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 18/06/2021, (ud. 04/11/2020, dep. 18/06/2021), n.17518

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 7450/2014 proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentato e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato domiciliata in via dei Portoghesi n. 12 Roma;

– Ricorrente –

Contro

Fallimento (OMISSIS) s.p.a.;

– Intimato –

Avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia n. 58/07/13 depositata il 10 maggio 2013;

Udita la relazione del Consigliere Dott. Catello Pandolfi nella

camera di consiglio del 4/11/2020.

 

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della CTR Lombardia n. 58/07/2013 depositata il 10 maggio 2013.

La vicenda trae origine dalla notifica alla società (OMISSIS) s.p.a., operante nel settore dell’autotrasporto, che aveva assorbito per fusione la società Sila Pavia s.r.l. e e Autovie N. & B., gli avvisi di accertamento per il recupero d’imposta IRAP per gli anni 2003, 2004 e 2005.

L’attività di accertamento aveva ad oggetto il trattamento fiscale dei contributi erogati dalla Regione Lombardia delle L. 10 aprile 1981, n. 151, ex art. 6 e della L.R. n. 13 del 1995, ex art. 13.

Dall’attività di verifica risultava che la società avesse escluso i contributi regionali erogati dalla base imponibile per il calcolo dell’IRAP, in rapporto alla percentuale (66, 58%) dei contributi stessi, inerente al costo del personale. Gli atti impositivi erano opposti, con esito favorevole alla società contribuente in entrambi i gradi di merito.

L’Agenzia ha basato il suo ricorso deducendo due motivi.

Non ha resistito la società incorporante, frattanto dichiarata fallita.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo l’Amministrazione ha censurato omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Ora, detto motivo deduce una inadeguatezza motivazionale, nel senso che il Giudice regionale non aveva esplicitato come la condotta della società potesse ritenersi conforme alla L.R. n. 13 del 1995, art. 13.

La doglianza è posta in termini non compatibili con la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b) applicabile ratione temporis, che consente solo la censura di omesso esame di un fatto inteso in senso storico naturalistico e non anche della carenza delle argomentazioni poste a base della decisione. Ne discende la sua inammissibilità.

Con il secondo motivo, l’Agenzia lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs n. 446 del 1997, artt. 5 e 11; del D.L. n. 209 del 2002, art. 3, comma 2 quinquies, convertito dalla L. n. 265 del 2002; della L. n. 289 del 2002, art. 5, comma 3; della L.R. della Lombardia n. 13 del 1995, artt. 4 e 13, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

L’Ufficio deduce in sostanza lo stesso motivo di doglianza, ma sotto il diverso profilo della violazione di legge ed in questi termini è fondato.

La vertenza, scaturisce, dunque, dal contrasto se i contributi erogati dalla Regione Lombardia in base alla L.R. n. 13 del 1995, per sostenere l’equilibrio di bilancio delle aziende del settore trasporto, debbano considerarsi, ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, esclusi o meno dalla base imponibile ai fini IRAP, quanto alla quota erogata in rapporto al costo del personale,

Il D.Lgs. n. 447 del 1997, cit. art. 11, dispone che “ai fini delle determinazione della base imponibile.. concorrono i contributi erogati a norma di legge con esclusione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione”. E’, pertanto, necessario individuare ai fini IRAP, quali contributi nella specie regionali, debbano essere esclusi dalla base imponibile di imposta.

Ora, la giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio intende ribadire, ha più volte affermato che “La L. n. 289 del 2002, art. 5, comma 3, ha interpretato autenticamente il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 3, nel senso che sono soggetti ad IRAP pure i contributi esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi….. salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive dei singoli contributi o altre disposizioni di carattere speciale. Ne consegue che, ai sensi del cit. art. 11, comma 3, devono essere esclusi dal calcolo per la determinazione della base imponibile dell’IRAP i soli contributi di cui la legge preveda espressamente l’erogazione in correlazione a un componente negativo indeducibile, senza che l’indicazione normativa possa essere surrogata dal fatto che un determinato costo indeducibile sia astrattamente considerato dalla legge come costo economico standard nella formula di determinazione dell’ammontare dei contributi. (Sez. 5 -, 12/11/2019, n. 29192).

Alla stregua del suddetto consolidato principio, è necessario, per l’esclusione dal calcolo dell’IRAP, che la legge istitutiva del contributo esiga una correlazione finalistica esplicita e diretta tra il contributo stesso e la specifica componente negativa, il cui peso sul bilancio s’intenda rendere sostenibile. Non valendo, invece, al detto fine, l’astratto riferimento ad un “costo standard”, indicato solo come uno dei parametri della formula di calcolo, al solo fine di graduare l’entità del contributo alla singola realtà aziendale. Nel caso di specie non è dato individuare nella normativa di riferimento (L. n. 151 del 1985, art. 6; artt. 11 e la Tabella A – Trasporto su gomma della L.R. n. 13 del 1995, art. 1) un esplicito riferimento alla finalità dell contributo al sostegno diretto del costo effettivo per il personale. Il testo della norma rende esplicito che il “costo del personale” è indicato e considerato solo come parametro della formula prevista dalla tabella A, solo per dimensionare il contributo e non in vista di una diretta destinazione del contributo a sostegno del costo effettivo.

Il secondo motivo è, pertanto, fondato, inammissibile il primo. La sentenza va cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, per il riesame oltre che per le spese.

PQM

Accoglie il ricorso per quanto indicato in motivazione, cassa la sentenza impugnata, rinvia il giudizio alla CTR della Lombardia in diversa composizione per il riesame e per la definizione delle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2021

 

 

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