Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17518 del 14/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 14/07/2017, (ud. 01/03/2017, dep.14/07/2017),  n. 17518

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12585/2012 proposto da:

GLOBAL LOGISTIC SOLUTION S.R.L. P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

LUNGOTEVERE MARZIO 1, presso lo studio dell’avvocato LUCA VIANELLO,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati BARBARA

MIGLIORINI, BRUNO GUIDA, giusta procura speciale notarile e atto di

costituzione del 15/1/2013 in atti;

– ricorrente –

contro

G.L., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CAIO MARIO 27, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

ALESSANDRO MAGNI, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ENRICO CECCARELLI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 11/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 08/03/2012 r.g.n. 239/2010.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che con sentenza dell’8 marzo 2012, la Corte d’Appello di Firenze, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Firenze, ferma restando la revoca del decreto ingiuntivo ottenuto da G.L. nei confronti della Global Logistic Solution S.p.A., in relazione alla pretesa creditoria vantata a titolo di premio di produzione per gli anni dal 2003 al 2006 negoziato quale dirigente della Società, accoglieva la domanda del G. limitatamente all’importo di Euro 165.000,00, condannando la Società al pagamento della stessa oltre accessori;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità per genericità del gravame sollevata dalla Società allora appellata, corretta la mancata ammissione per inconferenza dei capitoli articolati dell’interrogatorio libero chiesto dal G. in prime cure, infondata l’eccezione di inammissibilità della prova della simulazione proposta dal G., fondata nel merito la domanda del G. nei limiti indicati, non ravvisandosi l’estraneità al rapporto di lavoro della causa dell’accordo di cui all’addendum al contratto di lavoro dell’8.1.2003;

che per la cassazione di tale decisione ricorreva la Società, affidando l’impugnazione a cinque motivi, cui resisteva, con controricorso, la Società;

che, nelle more dell’udienza di discussione, le parti depositavano un atto da entrambe sottoscritto in cui davano conto dell’intervenuta conciliazione della causa con rinuncia al ricorso e relativa accettazione;

che nulla di cui disporsi in ordine alle spese a norma dell’art. 391 c.p.c., u.c..

PQM

 

La Corte dichiara estinto il processo. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017

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