Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17517 del 26/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/07/2010, (ud. 16/06/2010, dep. 26/07/2010), n.17517

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PULLI CLEMENTINA, giusta mandato in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

– G.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BETTOLO 22,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPINI ROSANNA, rappresentata e

difesa dall’avvocato DEL ROSSO M. GABRIELLA, giusta delega a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1328/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 10/10/2006 R.G.N. 782/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso, con richiamo della sentenza n.

15081/2008, rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato in data 9 gennaio 2007, l’INPS ha chiesto l’annullamento della sentenza depositata il 10 ottobre 2006 e notificata il 13 novembre 2006, con la quale la Corte d’appello di Firenze, confermando la decisione di primo grado, aveva riconosciuto, ai sensi del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564, art. 2, comma 4, il diritto della lavoratrice G.M. all’accredito figurativo ai fini pensionistici di periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria dal lavoro per due maternità verificatesi al di fuori del rapporto di lavoro, antecedenti la data di entrata in vigore della L. 30 dicembre 1971 n. 1204, indipendentemente dal fatto che solo quest’ultima legge avesse esteso alle lavoratrici a domicilio, quale era la G. al momento delle maternità, la disciplina relativa alla astensione obbligatoria pre e post parto.

L’INPS, con un unico motivo di ricorso, deduce al riguardo la violazione a falsa applicazione dell’art. 2114 c.c., nonchè degli L. 30 dicembre 1971, n. 1204, artt. 1, 2, 4, 5, 6 e 9, del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564, art. 2 e del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 25, formulando, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte se è possibile l’accredito di contributi figurativi per il periodo di astensione obbligatoria per maternità riferito ad anni in cui non era prevista l’assicurazione obbligatoria per maternità per le lavoratrici a domicilio”.

G.M. resiste alla richiesta di cassazione formulata dall’INPS, con rituale controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564, art. 2, comma 4 (poi sostanzialmente riprodotto nel D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 25, contenente il testo unico delle disposizioni a sostegno della maternità e della paternità) stabilisce che “In favore dei soggetti iscritti affondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive od esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria per l Invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria dal lavoro di cui alla L. 30 dicembre 1971 n. 1204, artt. 4 e 5 e successive modificazioni e integrazioni, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all’atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. La contribuzione figurativa viene accreditata secondo le disposizioni di cui alla L. 23 aprile 1981, n. 155, art. 8, con effetto dal periodo in cui si colloca l’evento”.

Nel caso in esame, non essendo in contestazione il possesso da parte della lavoratrice del requisito contributivo al momento della presentazione della domanda di fruizione del beneficio, l’INPS sostiene che il diritto azionato non sussiste in ragione del fatto che nelle due occasioni in cui si era verificata la maternità della G., non era prevista per lei, in quanto lavoratrice a domicilio, la tutela per la maternità, estesa a tale categoria di lavoratrici unicamente dalla successiva L. n. 1204 de 2001.

L’argomento oggetto del presente giudizio è stato anche recentemente esaminato da questa Corte che ha anzitutto avuto modo di rilevare che il relativo beneficio è esteso anche ad eventi precedenti al 1^ gennaio 1994, essendo venuta meno la limitazione temporale presente nel precedente D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 14 (sentt. nn. 22244/04 e 18273/05).

Inoltre, con specifico riferimento alle astensioni per maternità riferite a periodi anteriori alla legge del 1971 che per la prima volta aveva esteso astensione obbligatoria alle lavoratrici a domicilio, questa Corte ha ripetutamente rilevato (Cass. 19 marzo 2008 n. 7385 e 6 giugno 2008 n. 15081) che la normativa del 1996 richiede come unici requisiti per la fruizione del beneficio l’iscrizione al fondo pensioni dell’AGO o a forme sostitutive o esclusive nonchè almeno cinque anni di contribuzione in costanza di rapporto di lavoro al momento della presentazione della domanda.

La tesi della esclusione di coloro che al momento della maternità non erano ancora soggette all’assicurazione obbligatoria per maternità è stata del resto correttamente ritenuta illogica, comportando l’applicazione del beneficio alla donna che prima del 1971 abbia partorito fuori dal rapporto di lavoro, beneficio che verrebbe viceversa escluso per quella che nel medesimo periodo lavorava a domicilio.

Condividendo le conclusioni già raggiunte da questa Corte, il collegio, non ravvisando nelle argomentazioni svolte dall’Istituto elementi sufficienti per un mutamento di giurisprudenza in ordine all’interpretazione della norma indicata, ritiene infondato il ricorso, che va pertanto respinto, con le normali conseguenze, anche in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio, operato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’INPS a rimborsare alla G. le spese di questo giudizio, liquidate in Euro per spese ed Euro 2.000,00, oltre accessori di legge, per onorari, che distrae all’avv. Gabriella Del Rosso.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2010

 

 

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