Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17517 del 23/08/2011

Cassazione civile sez. III, 23/08/2011, (ud. 08/07/2011, dep. 23/08/2011), n.17517

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13546/2009 proposto da:

F.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE VATICANO 84, presso lo studio dell’avvocato MAZZONE

TOMMASINA con studio in MESSINA, VIA MARIO GIURBA 27, rappresentato e

difeso dall’avvocato ARMENI Maria Concetta giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato BRIGUGLIO Letterio con studio in 98123 MESSINA,

VIA MADDALENA 24, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

R.S. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 149/2009 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

Sezione Seconda Civile, emessa il 26/2/2009, depositata il

05/03/2009, R.G.N. 774/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

08/07/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato MARIA CONCETTA ARMENI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico, che ha concluso inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.S. e M.A. convenivano in giudizio F.S. intimandogli licenza per finita locazione dell’appartamento di loro proprietà, da lui detenuto per uso diverso da abitazione.

Rilevavano la R. e la M. di aver disdettato il rapporto locativo, scadente l’11 gennaio 2001, con lettera raccomandata spedita il 4 gennaio 2000, della quale era stato effettuato un primo recapito il 5 gennaio 2000, non eseguito, ma per il quale era stato lasciato avviso per assenza del destinatario; che altro analogo tentativo e mancata consegna, con rilascio di avviso, era stato eseguito il 7 gennaio 2000; che infine, al terzo analogo tentativo, eseguito l’11 marzo 2000, il plico era stato rifiutato.

Il F. si opponeva alla convalida adducendo che mai gli era stata recapitata la raccomandata contenente la disdetta, per cui il contratto di locazione si era tacitamente rinnovato per altri sei anni.

Chiedeva pertanto il riconoscimento di tale rinnovo, con conseguente rigetto della domanda attrice e con la condanna i parte ricorrente al risarcimento dei danni.

Con ordinanza del 7 dicembre 2001 veniva disposto il rilascio dell’immobile per la data del 12 gennaio 2002 e veniva disposto il mutamento del rito.

Nella fase di merito l’intimato reiterava le sue contestazioni e proponeva querela di falso in relazione alla veridicità della firma apposta sull’avviso di ricevimento della raccomandata, attestante l’avvenuto rifiuto. Il giudizio veniva quindi sospeso in attesa che il Tribunale si pronunciasse sulla querela di falso.

Intervenuta sentenza con la quale si dichiarava inammissibile la querela di falso, proseguiva il giudizio di rilascio dell’immobile che si concludeva con sentenza n. 1155/07 con cui veniva accolta la domanda proposta dalle locatrici e veniva dichiarato risolto per finita locazione il contratto stipulato fra le parti in data 11 gennaio 1983.

Avverso tale sentenza proponeva appello F.S..

Le convenute contestavano la fondatezza delle domande avversarie.

La Corte d’appello di Messina rigettava l’appello e confermava la sentenza impugnata.

Propone ricorso per cassazione F.S. con tre motivi.

Resiste con controricorso M.A..

Le parti hanno presentato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il collegio ha raccomandato l’adozione di una motivazione semplificata.

Con il primo motivo parte ricorrente denuncia “Art. 360 c.p.c., n. 3 – Violazione ed inosservanza delle norme di cui al titolo 3^ del codice di rito: violazione degli artt.li 75, 77 e 82 c.p.c. – Mancata valida costituzione del rapporto processuale – Improcedibilità dell’azione di licenza per finita locazione – Nullità del procedimento e della decisione – Nullità delle statuizioni sulle spese di soccombenza”.

Il motivo si conclude con il seguente quesito: “La carenza di legitimatio ad processum del difensore privo di regolare mandato rappresentativo investe la regolarità formale del rapporto processuale e determina la improcedibilità dell’azione e preclude al Giudice l’esame del merito? Perciò se la Corte d’Appello avesse correttamente applicato le norme che si assumono violate, come avrebbe dovuto procedere secondo diritto?”.

Il quesito è inammissibile.

Il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., deve infatti comprendere l’indicazione sia della “regula iuris” adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo. La mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile (Cass., 30 settembre 2008, n. 24339; Cass., 13 gennaio 2009, n. 482) Il motivo è altresì inammissibile sia perchè privo di autosufficienza in quanto non riporta la procura alle liti rilasciata dagli attori al loro difensore nel giudizio di primo grado; sia perchè la relativa eccezione è stata prospettata per la prima volta in appello (art. 345 c.p.c.). Si deve peraltro osservare che il rilascio della procura in calce o a margine dell’atto di citazione o della comparsa di Costituzione non richiede formule solenni ed espresse in termini tassativi, essendo sufficiente che sia deducibile la volontà di conferire al difensore i relativi poteri e facoltà, cosicchè anche la sottoscrizione personale della parte seguita dalla sottoscrizione del procuratore possono valere, considerate tutte le circostanze, a significare, rispettivamente, da un lato la volontà di conferire la procura a compiere quell’atto e dall’altro l’autenticazione della sottoscrizione del cliente (non richiesta a pena di nullità) nonchè la sottoscrizione dell’atto in sè (Cass., 3 settembre 1990, n. 9108).

Con il secondo motivo si denuncia “Art. 360 c.p.c., n. 3 – Violazione dell’art. 429 c.p.c., comma 1 – Nullità della sentenza”.

Si sostiene che la sentenza è affetta da nullità insanabile perchè è stata violata la prescrizione dell’art. 429 c.p.c., comma 1, che prevede la lettura del dispositivo nella data dell’udienza di discussione.

Il motivo è inammissibile. Secondo l’impugnata sentenza, infatti, all’udienza del 3 luglio 2007 “i procuratori delle parti discutevano la causa, che veniva decisa dandosi in udienza lettura del relativo dispositivo”.

Se tale attestazione non fosse stata veritiera, sarebbe stato necessario proporre la querela di falso.

Con il terzo motivo si denuncia “Art. 360, n. 3 – Violazione dell’art. 112 c.p.c. – Omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale – Violazione dell’art. 2697 c.c. – Nullità della sentenza”.

Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: “Il giudice del gravame che non ha correttamente applicato le norme processuali dettate dalla legge in materia di capacità e di rappresentanza processuale e non ha accertato il difetto di legitimatio ad processum del difensore delle attrici, come avrebbe dovuto procedere secondo diritto per riportare la decisione impugnata nel rispetto delle norme di legge che si assumono violate? E come avrebbe dovuto pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta a causa del rilascio dell’immobile da parte del conduttore che aveva eccepito la tacita rinnovazione del contratto per altri sei anni?”.

Il quesito è inidoneo in quanto non contiene:

a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito;

b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice;

c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie.

Piuttosto esso si limita a chiedere alla S.C. puramente e semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge (Cass. 17 luglio 2008, n. 19769).

Il motivo non è inoltre autosufficiente in quanto non riporta la deposizione della teste C.L..

E’ infine infondato perchè è stato provato il rifiuto della raccomandata da parte della R. e della M..

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per inadeguatezza dei quesiti, con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 6.000,00, di cui Euro 5.800,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2011

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