Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17517 del 21/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/08/2020, (ud. 17/06/2020, dep. 21/08/2020), n.17517

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

D.A. alias D.A., rappr. e dif. dall’avv.

Laura Barberio del foro di Roma, elett. dom. presso il suo studio,

in Roma, via del Casale Strozzi n. 31, come da procura speciale in

calce all’atto

– ricorrente-

Contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., presso

Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione

internazionale di Perugia

– intimato –

per la cassazione del decreto Trib. Perugia di rigetto dell’istanza

sospensiva n. cron. 2721/2019 del 01/04/2019 emesso nell’ambito del

procedimento R.G. n. 7773/2017 -1;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Massimo Ferro alla camera di consiglio del 17.6.2020.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. D.A. alias D.A. impugna il decreto Trib. Perugia n. cron. 2721/2019 del 01/04/2019 di rigetto dell’istanza, emesso nell’ambito del procedimento R.G. n. 7773/2017 -1 e con il quale veniva negata, D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, comma 13, la sospensione degli effetti del decreto di rigetto della domanda di protezione internazionale emesso dallo stesso tribunale in data 15.01.2019;

2. il tribunale, dando atto che l’istanza era stata depositata nei 5 giorni dalla notifica del ricorso in cassazione avverso il citato decreto di merito e ritenuta la propria competenza, ha negato la sussistenza dei fondati motivi, così valutando il difetto di verosimiglianza dell’accoglimento del ricorso, posto che – con il ricorso per cassazione – il tribunale ha valutato essere stata inoltrata una mera sollecitazione ad un diverso apprezzamento degli elementi probatori e delle circostanze di fatto;

3. ha in particolare il tribunale, in punto di nullità del procedimento, osservato che non ricorreva alcun vizio, poichè – essendo mancata la videoregistrazione – era stata pur tuttavia disposta l’udienza, senza che però ciò implicasse anche il diverso dovere di procedere all’audizione dell’interessato;

4. il ricorso è su un motivo unico.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il motivo si contesta, alla stregua di error in iudicando e in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, che il rigetto dell’istanza sia stato conseguente ad una valutazione dei “fondati motivi” operata ancora dal medesimo Tribunale di Perugia, sostituendosi di fatto tale giudice al giudizio della Suprema Corte; e così non valutando che il mancato riconoscimento della sospensiva esporrebbe il ricorrente al pericolo di rientro nel suo Paese nelle more della trattazione del ricorso giurisdizionale in cassazione;

2. il ricorso è inammissibile; il decreto reso dal tribunale appare emanato ai sensi dell’ultima parte del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, disposizione che, per un verso, attribuisce esplicitamente allo stesso giudice “che ha pronunciato il decreto impugnato” il potere di decidere sull’invocata sospensione, deferendogli l’esame della sussistenza dei “fondati motivi”, nella vicenda esclusi; si tratta di funzione del tutto coerente con la potestà sospensiva tratteggiata in generale all’art. 373 c.p.c., e replicante, al di là del diverso presupposto (angolato sul grave ed irreparabile danno), una tutela interinale ed eccezionale per la parte che abbia proposto il ricorso per cassazione avverso la pronuncia della cui esecuzione prospetta il pregiudizio che intende sia nelle more neutralizzato;

3. in realtà, la norma applicata nella specie ricalca le caratteristiche di altro procedimento, definito dal medesimo comma 13, quarto periodo, di natura cautelare ed attinente ai casi in cui, ai sensi del comma 4 (e contrariamente alla regola per cui la proposizione del ricorso avanti al tribunale sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato), si versi nelle ipotesi del comma 3, lett. a), b), c) e d) per la cui gravità il legislatore, rovesciando il principio, sancisce l’immediata esecutività del provvedimento stesso, tale da richiedere, appunto, un intervento sospensivo del giudice ove lo si voglia momentaneamente inibire; così che quando interviene poi nel merito l’eventuale decreto di rigetto della domanda di protezione internazionale, cessa l’effetto sospensivo, sia quello ex lege sia quello concesso dal giudice con provvedimento cautelare, provvedimento che, a differenza di quello di merito (che è “non reclamabile”, ex comma 13, secondo periodo, art. 35-bis cit.), risulta invece più radicalmente ed in coerenza con la sua natura cautelare – “non impugnabile” (art. 35-bis cit., comma 4, quinto periodo,);

4. orbene, nell’art. 35-bis comma 13, ultima parte, il legislatore disciplina un incidente sospensivo, ancora davanti al giudice del merito e per l’ipotesi che il decreto sia impugnato davanti alla Corte di cassazione, esplicitamente menzionando anche la eventuale sospensione dell’efficacia esecutiva della decisione della Commissione territoriale, se il tribunale sospende il proprio decreto di rigetto del ricorso; la decisione, anche in questo caso, è assunta “con decreto non impugnabile”; ne consegue, più in generale, l’inammissibilità del ricorso per cassazione avverso provvedimenti dotati di forza provvisoria e destinati ad essere assorbiti nella decisione finale (quanto all’art. 373 c.p.c., Cass. 17647/2009);

5. sul punto, va ribadito che già questa Corte ha statuito che “sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, per violazione degli artt. 3,24 e 111 Cost., nella parte in cui dispongono che la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato emesso dalla Commissione territoriale viene meno se con decreto, anche non definitivo, il ricorso è rigettato dal Tribunale, senza necessità di attendere l’esito del ricorso per cassazione nonchè nella parte in cui prevedono che la valutazione si debba fondare sull’esistenza di fondati motivi e non sul “grave ed irreparabile danno” (secondo il parametro indicato nell’art. 373 c.p.c.), non essendo desumibile dal sistema costituzionale nè dalla legislazione ordinaria, l’asserita necessità della sospensione automatica dell’efficacia esecutiva del provvedimento giurisdizionale in pendenza del giudizio d’impugnazione, ed operando l’art. 35 bis cit., in un sistema speciale, qual è quello della “politica nazionale in tema di immigrazione”, nel quale il legislatore ordinario ha un’ampia discrezionalità, come la ha nella disciplina degli istituti processuali, dove vi è l’esigenza di celere attuazione delle decisioni giurisdizionali” (Cass. 32319/2018);

il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2020

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