Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17516 del 21/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/08/2020, (ud. 18/03/2020, dep. 21/08/2020), n.17516

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

O.O.J., rappr. e dif. dall’avv. Giuseppe Lufrano,

avv.lufrano.pec.it, del foro di Macerata, elett. dom. presso lo

studio dello stesso, in Via Fermi n. 3 in Civitanova Marche, come da

procura speciale in calce all’atto

– ricorrente –

Contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappr. e dif.

ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in

Roma, via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata

-costituito-

per la cassazione del decreto Trib. Ancona n. cronol. 5632/2019 del

2.05.2019, R.G. n. 6114/2018;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Massimo Ferro alla camera di consiglio del 17 giugno 2020;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma

semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del

Primo Presidente.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. O.O.J. impugna il decreto Trib. Ancona n. cronol. 5632/2019 del 02.05.2019, R.G. n. 6114/2018 che ha rigettato il suo ricorso avverso il provvedimento con cui la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Ancona aveva respinto la domanda quanto a status di rifugiato, protezione sussidiaria e permesso umanitario;

2. il tribunale ha ritenuto: a) non attendibili le dichiarazioni rese dal richiedente asilo, oltretutto connesse – in una delle due versioni – alla commissione di un reato ostativo all’estero; b) insussistente il rischio di persecuzione o anche di danno grave; c) quanto alla situazione nel Paese di origine, che i territori posti a sud della Nigeria (tra cui l’Edo State) non siano interessati da conflitto armato con un grado di violenza per i civili circa il concreto rischio della vita; d) la mancanza di prova di una elevata vulnerabilità all’esito del rimpatrio, così come di un serio percorso di integrazione lavorativa e sociale in Italia;

3. il ricorso è su due motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo si censura la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, avendo il tribunale solo con motivazione apparente escluso l’esistenza nel Paese di provenienza di una situazione di violenza indiscussa e incontrollata;

2. con il secondo motivo si censura la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non aver ritenuto sussistenti le condizioni di vulnerabilità del ricorrente, in caso di rientro forzoso in patria; del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5 e 7, avendo la corte ignorato i fatti di minaccia di morte e persecuzione rappresentati in giudizio e così l’assenza di protezione nel sistema del Paese di provenienza;

3. il ricorso è inammissibile, non avendo in primo luogo il ricorrente circostanziato la vicenda su fatti essenziali e determinanti l’espatrio, non creduti dal tribunale e così omesso di censurare la valutazione di non attendibilità espressa in decreto come autonoma ratio decidendi a sostegno del rigetto del ricorso (Cass. 18641/2017); al riguardo, va aggiunto che “in materia di protezione internazionale, il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, verifica sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” (Cass.21142/2019), limiti in concreto non idoneamente criticati (Cass.20580/2019);

4. il ricorrente poi contesta che il tribunale abbia scambiato l’origine del ricorrente quale di provenienza da Edo State e non invece dal Delta State; osserva peraltro il Collegio che la doglianza è inammissibile, perchè l’impugnazione omette di riportare con precisione in quale atto e con quale tempestività d’introduzione nel processo la circostanza sia stata introdotta, così peccando il ricorso di specificità;

5. parimenti, Cass. 3340/2019 ha statuito in tema che “la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito”;

6. con riguardo poi alla situazione degli Stati del Sud Nigeria, il tribunale – rendicontando le fonti di conoscenza e fornendo adeguati indici di attualità delle stesse – ha alfine e comunque assolto alla regola di accertamento, secondo il principio per cui la stessa “nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia” (Cass. 13858/2018, 18306/2019); si tratta di elementi che non sono stati idoneamente allegati dal ricorrente, che sul punto ha formulato una censura del tutto generica;

7. la censura sul diniego di protezione umanitaria è inammissibile, avendo il tribunale motivatamente escluso sia l’elevata vulnerabilità all’esito di eventuale rimpatrio sia la serietà di un percorso d’integrazione in Italia e dunque dovendosi ripetere, con Cass. 23778/2019 (pur sulla scia di Cass. 4455/2018), che “occorre il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale, mediante una valutazione comparata della vita privata e familiare del richiedente in Italia e nel Paese di origine, che faccia emergere un’effettiva ed incolmabile sproporzione nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, da correlare però alla specifica vicenda personale del richiedente… altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 cit., art. 5, comma 6″; si tratta di principio ribadito da Cass. s.u. 29460/2019, facendo qui difetto i termini oggettivi di un’effettiva comparabilità, al fine di censire la vulnerabilità del ricorrente e potendosi aggiungere che l’odierna censura è inammissibile anche per genericità e perchè si risolve in un dedotto vizio di motivazione, oltre il limite del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2020

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