Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17516 del 18/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/06/2021, (ud. 15/04/2021, dep. 18/06/2021), n.17516

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5250-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO

BUOZZI 99, presso lo studio dell’avvocato FAUSTO CIAPPARONI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4564/20/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 26/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LA

TORRE MARIA ENZA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia, che in controversia su impugnazione da parte di C.G. di avvisi di accertamento, e sanzioni per Ires Iva, Irap, anni 2009 e 2010, sulla base di pvc, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. La CTR, in applicazione della giurisprudenza di legittimità sulla riferibilità delle sanzioni solo alla persona giuridica, D.L. n. 269 del 2003, ex art. 7, ha confermato la decisione di primo grado.

C.G. si costituisce con controricorso e deposita memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Col primo motivo si deduce violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c..

Il motivo è fondato, non essendosi la sentenza impugnata pronunciata sul primo motivo di appello dell’Ufficio, avente ad oggetto la responsabilità del C. quale amministratore di fatto per i debiti della società. Come emerge dai motivi di appello riportati nel ricorso per il principio di autosufficienza, l’Ufficio aveva dedotto col primo motivo dell’appello che la CTP non si era pronunciata sul tema centrale della vicenda, che vedeva una articolata frode fiscale individuata dalla GGFF con il coinvolgimento di molte società, della quale il C. appariva l’ideatore, autore e beneficiario delle violazioni contestate.

2. Col secondo motivo si deduce violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997 e D.L. n. 269 del 2003 conv. L. n. 326 del 2003, in materia di sanzioni.

3. Il motivo è fondato nei termini che seguono.

3.1. Invero il principio secondo cui le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica, D.L. n. 269 del 2003, ex art. 7 (conv. con modif. in L. n. 326 del 2003), sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando sia gestita da un amministratore di fatto (non potendosi fondare un eventuale concorso di quest’ultimo nella violazione fiscale sul disposto di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 9, che non può costituire deroga al predetto art. 7, ad esso successivo, che invece prevede l’applicabilità delle disposizioni del D.Lgs. n. 472 del 1997 ma solo in quanto compatibili (Cass. n. 25284 del 25/10/2017, n. 10975 del 18/04/2019) non può ritenersi operante anche nell’ipotesi di società artificiosamente costituita, come nel caso di specie risulta dalla sentenza impugnata avere costituito accertamento in fatto della Commissione d’appello non adeguatamente censurata;

3.2. Al riguardo ha sostenuto questa Corte che “il menzionato art. 7 intende regolamentare le ipotesi in cui vi sia una differenza tra trasgressore e contribuente, e, in particolare, l’ipotesi di un amministratore di una persona giuridica che, in forza del proprio mandato, compie violazioni nell’interesse della persona giuridica medesima”, ma non nel caso in cui la persona fisica sia beneficiario delle violazioni contestate, nel qual caso “non sussiste detta differenza, atteso che quest’ultimo è, al tempo stesso, trasgressore e contribuente, e la persona giuridica è una mera Alio, creata nell’esclusivo interesse della persona fisica” (Cass. n. 19716 del 2013, in motivazione; conf. Cass. n. 5924 del 2017, in motivazione). Pertanto la responsabilità dell’amministratore di fatto è responsabilità per obbligazione propria ex lege (per gli organi, in base agli artt. 1176 e 1218 c.c., e per i soci di natura sussidiaria: cfr. Cass. n. 7327/2012; conf. Cass. nn. 29969/2019).

3.3. La CTR, non avendo accertato il ruolo del C. nella società, non poteva pertanto escludere la debenza delle sanzioni: la responsabilità per le sanzioni consegue infatti all’accertamento del ruolo ricoperto in relazione alla violazioni contestate, secondo quanto statuito in base ai superiori principi.

Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2021

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