Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17516 del 14/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 14/07/2017, (ud. 27/06/2017, dep.14/07/2017),  n. 17516

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. GIORDANO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5503/2013 proposto da:

SEPI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 180,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO FIORILLI, rappresentato e

difeso dagli avvocati MARCO MICCINESI, FRANCESCO PISTOLESI;

– ricorrente –

contro

GRANDI LAVORI FINCOSIT SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE

G. MAZZINI 9-11, presso lo studio dell’avvocato LIVIA SALVINI, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 103/2012 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE,

depositata il 04/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglia del

27/06/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. La società S.E.Pi. s.p.a., società concessionaria per la gestione e la riscossione dell’Ici per conto del Comune di Pisa, notificava alla società Grandi Lavori Fincosit s.p.a. due avvisi di accertamento relativi all’Ici per gli anni 2003 e 2004 che venivano impugnati. In corso di causa la società concessionaria notificava avvisi di accertamento con cui rettificava in diminuzione la pretesa impositiva. La commissione tributaria provinciale di Pisa rilevava l’insussistenza dei presupposti per la pronuncia di cessazione della materia del contendere ed accoglieva i ricorsi nel merito. Proposto appello da parte del Comune, la commissione tributaria regionale della Toscana dichiarava cessata la materia del contendere sul rilievo che l’originaria pretesa impositiva esercitata a mezzo degli avvisi di accertamento impugnati era venuta a cadere per effetto della emissione dei due nuovi avvisi di accertamento in rettifica che costituivano autonomi atti impositivi.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la società S.E.Pi. s.p.a. affidato a due motivi illustrati con memoria. La contribuente si è costituita in giudizio con controricorso pure illustrato con memoria.

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, assumendo error in procedendo in cui era incorsa la CTR nel dichiarare la cessazione della materia del contendere. Invero gli avvisi di accertamento in rettifica non costituivano atti autonomamente impugnabili che avevano determinato la caducazione della pretesa azionata con i primi due avvisi di accertamento, costituendo bensì espressione del potere di rettifica esercitato dall’amministrazione in autotutela che avrebbe potuto dare luogo alla cessazione della materia del contendere solo limitatamente all’imposta non dovuta.

4. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. per non aver la CTR dato conto delle ragioni per le quali doveva ritenersi cessata la materia del contendere in relazione alla pretesa originaria.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente rileva la Corte che il controricorso è inammissibile in quanto proposto oltre il termine previsto dall’art. 370 c.p.c.. Invero il ricorso è stato notificato alla contribuente il 19 febbraio 2013 ed il controricorso è stato notificato alla ricorrente il 2.4.2013, oltre il termine che scadeva lunedì 1.4.2013.

2. Quanto ai motivi di ricorso, essi debbono essere esaminati congiuntamente in quanto sottendono la medesima questione giuridica. La Corte di legittimità ha già avuto modo di affermare il principio, che questo collegio condivide, secondo cui la modificazione in diminuzione della pretesa originaria – proprio perchè non mira ad identificare una pretesa tributaria “nuova” rispetto a quella precedente – si risolve in una mera riduzione e, quindi, in una revoca parziale del relativo avviso di accertamento e non richiede necessariamente la formalizzazione in atto impositivo integralmente sostitutivo del precedente (cfr. Cass. 11699/16; Cass. 22019/2014; Cass. 21567/05; Cass. 12814/00). Di tale principio la Suprema Corte ha fatto applicazione in materia di Tarsu rilevando che “In tema di accertamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la modificazione in diminuzione dell’accertamento originario – non integrando ineludibilmente pretesa tributaria “nuova” rispetto a quella precedente, ben potendo risolversi in una mera riduzione della pretesa originaria e, quindi, in una revoca parziale del relativo avviso di accertamento – non richiede necessariamente la formalizzazione in un atto impositivo integralmente sostitutivo del precedente; ne consegue che l’emanazione del secondo provvedimento non comporta, per ciò solo, la perdita di qualsiasi efficacia del primo” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9218 del 18/04/2007). Ed ha fatto, poi, applicazione del medesimo principio in materia di Ici (Cass. n. 5736 del 23/03/2015).

Ne consegue che la CTR ha errato nel ritenere che l’emanazione degli avvisi in rettifica avesse determinato la caducazione degli avvisi di accertamento originari per il che si doveva ritenere cessata la materia del contendere.

3. Il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata decisione va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana in diversa composizione che, adeguandosi ai principi esposti, procederà alle necessarie verifiche e deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso della società, cassa l’impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017

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