Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17515 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. trib., 28/06/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 28/06/2019), n.17515

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 22357/2013 R.G. proposto da:

CONVIVIUM S.r.l., in persona del proprio legale rappresentante,

rappresentata e difesa dall’avv. Carlo Gaeta e dall’avv. Guido

Gaeta, elettivamente domiciliati a Roma, in Via G. Palumbo n. 26,

presso la società E.P. s.p.a.;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

domiciliata ope legis a Roma, in Via dei Portoghesi, n. 12;

– resistente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della

Campania n. 328/07/12 pronunciata il 27/01/2012 e depositata il

02/07/2012;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14.5.2019 dal

Consigliere Dott. Giuseppe Saieva;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale, Dott.ssa Kate Tassone, che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso ed in subordine per il suo rigetto

del 1 e del 3 motivo e l’inammissibilità del 2 e del 4.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli rigettava il ricorso proposto dalla società CONVIVIUM S.r.l., esercente servizi di catering, avverso l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate di Napoli, che a seguito di p.v. di constatazione della Guardia di Finanza aveva rilevato per l’anno 2005 l’omessa fatturazione di operazioni imponibili per 118.599,00 Euro ed accertato un reddito 148.783,00 Euro, con consequenziale recupero di maggiori I.R.E.S. per 39.137,00 Euro, I.R.A.P., per 5.040,00 Euro, ed I.V.A., per 11.860,00 Euro, oltre sanzioni e interessi.

2. La Commissione Tributaria Regionale con sentenza n. 328/07/12 pronunciata il 27.1.2012 e depositata il 2.7.2012 rigettava l’appello proposto dalla ricorrente la quale, a questo punto, proponeva ricorso per cassazione affidandolo a quattro motivi.

4. L’agenzia delle entrate si è costituita ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.p..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la società ricorrente deduce “violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12 (Statuto del Contribuente) in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, lamentando che la verifica effettuata dalla G.d.F. dal 6.4.2006, conclusa con la notifica del p.v. di constatazione del 3.4.2007, sarebbe durata quasi un anno e quindi ben oltre il tempo massimo di sessanta giorni previsto dall’art. 12 della L. n. 212 del 2000, con conseguente illegittimità degli atti emessi.

1.1. Tale doglianza è infondata.

1.2. Il limite temporale di trenta giorni, prorogabile fino a sessanta giorni, è infatti previsto per le verifiche effettuate presso la sede del contribuente al fine di evitare qualsiasi disagio all’attività del medesimo. Nel caso di specie, la norma non risulta viceversa disattesa, in quanto la verifica si è svolta presso l’ufficio del commercialista della società e a nulla rileva l’asserito disagio psicologico che alla società medesima possa essere comunque derivato dalla durata (ritenuta eccessiva) delle operazioni. Quand’anche, peraltro, dette operazioni fossero state effettuate presso la sede della società, non ne sarebbe comunque conseguita alcuna sanzione di nullità in quanto il termine di permanenza degli operatori civili o militari dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente è meramente ordinatorio, atteso che nessuna disposizione normativa lo dichiara perentorio o stabilisce la nullità degli atti compiuti dopo il suo decorso (Cass. n. 10481 del 2017 e, negli stessi termini, Cass. n. 17002 del 2012).

2. Con il secondo motivo la società ricorrente deduce “insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, lamentando che la C.T.R., nel limitarsi a definire “ripetitive e non suffragate da idonea documentazione probatoria” le eccezioni del contribuente appellante, avrebbe così ritenuto di aver assolto il proprio obbligo motivazionale, malgrado la mancanza di qualsiasi accenno alla rilevanza attribuita alle risposte fornite dai clienti della società nel questionario loro sottoposto dalla G.d.F. nel corso della verifica effettuata.

2.1. Tale motivo si appalesa inammissibile.

2.2. La società ricorrente, infatti, in violazione del principio di autosufficienza, si è limitata a trascrivere la motivazione della sentenza impugnata, al solo fine di evidenziarne la sinteticità, ma ha omesso di trascrivere, almeno nei suoi passaggi maggiormente significativi, il ricorso in appello, al fine di porre questa Corte nelle condizioni di verificare il fondamento della censura de qua.

2.3. Invero, come affermato dalle Sezioni Unite (sent. n. 7074 del 20.3.2017) “quando si impugna una motivazione per relationem enunciata dal giudice d’appello con l’indicazione della condivisione dell’affermazione del primo giudice che si è fatta propria, spetta al ricorrente in cassazione, come logica conseguenza dell’onere di specificazione del motivo e di adempimento dell’onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, non solo identificare il tenore della motivazione del primo giudice che ha giustificato l’affermazione condivisa dal giudice d’appello, ma anche indicare quali critiche erano state rivolte ad essa con l’atto di appello” per evidenziare che con la sua resa motivazione il giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali.

2.4. Nel caso di specie la C.T.R., nel disattendere le “eccezioni dell’appellante contribuente” in quanto “ripetitive e non suffragate da idonea documentazione probatoria” ha comunque fornito una motivazione congrua dal punto di vista logico non superabile dal contrario avviso espresso in questa sede dalla società ricorrente.

3. Con il terzo motivo la società ricorrente deduce “violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, n. 4, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”, lamentando che pur non essendo ammissibile nel processo tributario la prova testimoniale, la norma anzidetta sarebbe stata surrettiziamente violata con l’utilizzazione delle risposte-dichiarazioni (non depositate in atti) che sarebbero state rese dai clienti della ricorrente riguardo ai corrispettivi corrisposti e che solo in parte sarebbero stati dichiarati.

4. Con il quarto motivo la società ricorrente deduce “violazione dell’art. 2697 c.c.; illegittimità della pretesa fiscale in quanto sfornita di un sufficiente supporto probatorio; illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 e dell’art. 2729 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, lamentando che le risposte ai questionari, fornite al fuori del contraddittorio, costituirebbero meri indizi, talchè sarebbe rimasta sfornita di prova l’affermazione dell’ufficio secondo cui la ricorrente si sarebbe giovata di ricavi non fatturati e/o non registrati.

4.1. Tali motivi (terzo e quarto), per evidenti ragioni di connessione, possono essere trattati congiuntamente. Entrambi appaiono comunque infondati.

4.2. Invero, nel processo tributario, le dichiarazioni rese da un terzo, acquisite dalla Guardia di finanza e trasfuse nel processo verbale di constatazione, a sua volta recepito dall’avviso di accertamento, anche se non rese in contraddittorio col contribuente, hanno valore indiziario e concorrono a formare il convincimento del giudice (Cass. n. 6946 del 2015; v. anche Cass. n. 22519 del 2013, 21813 del 2012; n. 12247 e n. 12245 del 2010).

4.3. Infatti, l’inammissibilità della prova testimoniale nel processo tributario non comporta “l’inutilizzabilità, in sede processuale, delle dichiarazioni di terzi, eventualmente raccolte dall’amministrazione nella fase procedimentale”, distinguendosi queste dalla tipica prova testimoniale per il loro valore probatorio che è “quello proprio degli elementi indiziari”, dei quali il contribuente può contestare la veridicità delle dichiarazioni introducendo, a sua volta, nel giudizio di merito altre dichiarazioni di terzi rese a discarico in sede extraprocessuale (Corte costituzionale, n. 18 del 2000).

4.4. In senso analogo questa Corte ha poi ribadito che “anche al contribuente, oltre che all’amministrazione finanziaria, deve essere riconosciuta – in attuazione dei principi del giusto processo e della parità delle parti di cui al nuovo testo dell’art. 111 Cost. – la possibilità d’introdurre, nel giudizio dinanzi alle commissioni tributarie, dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, le quali hanno il valore probatorio proprio degli elementi indiziari e come tali devono essere valutate dal giudice – non potendo costituire da sole il fondamento della decisione – nel contesto probatorio emergente dagli atti (Cass. sez. trib. n. 20028 del 2011).

4.5. Alla luce dei principi che precedono è inesatto pretendere che gli indizi scaturenti da fonti orali possano assurgere a fonte di prova presuntiva unicamente se confortati da ulteriori indagini, da eseguirsi necessariamente da parte dell’Ufficio. Infatti, gli elementi assunti a fonte di presunzione non devono neppure essere necessariamente plurimi, (benchè l’art. 2729 c.c., il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, si esprimano al plurale). Il convincimento del giudice può infatti fondarsi anche su un unico elemento preciso e grave, mentre la valutazione della relativa rilevanza, nell’ambito del processo logico applicato in concreto, non è sindacabile in sede di legittimità. (Cass. n. 656 del 2014).

5. Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla sulle spese non avendo la resistente svolto alcuna attività difensiva. Sussistono i presupposti per il versamento da parte della società ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

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