Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17515 del 26/07/2010
Cassazione civile sez. lav., 26/07/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 26/07/2010), n.17515
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido – Presidente –
Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –
Dott. STILE Paolo – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
T.L., già elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI
RIENZO 217, presso lo studio dell’avvocato POTI’ FRANCESCA, che la
rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso e da
ultimo domiciliata d’ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO
ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PATTERI ANTONELLA, giusta mandato in
calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 43/2006 della SEZ. DIST. CORTE D’APPELLO di
BOLZANO, depositata il 23/10/2006 r.g.n. 17/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/06/2010 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;
udito l’Avvocato CLEMENTINA PULLI per delega RICCIO ALESSANDRO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell’11 – 23.10.2006 la Corte d’Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, ha confermato la sentenza di prime cure che aveva rigettato la domanda svolta da T.L., già iscritta al Fondo di previdenza per il personale di volo, di rideterminazione in capitale di una quota di pensione ai sensi della L. n. 859 del 1965, art. 34, sui rilievo dell’intervenuta decadenza sostanziale ai sensi del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, come interpretato, integrato e modificato dal D.L. n. 103 del 1991, art. 6, convertito in L. n. 166 del 1991, e dal D.L. n. 248 del 1992, art. 4, convertito in L. n. 438 del 1992.
Avverso tale sentenza della Corte territoriale, T.L. ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo. L’Inps ha resistito con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione di legge (D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47; L. n. 859 del 1965, art. 55), nonchè vizio di motivazione, sostenendo che, dovendo distinguersi tra errore nella quantificazione della capitalizzazione ed erogazione parziale della prestazione medesima, la domanda di adeguamento dell’importo della prestazione aveva petitum diverso da quello di concessione della quota in capitale, cosicchè i termini decadenziale potevano essere applicati solo a partire dalla richiesta di ricalcolo o, meglio, dal provvedimento di rigetto di tale richiesta.
2. L’assunto da cui muove la ricorrente è palesemente contraddittorio, poichè l’errore nella quantificazione della capitalizzazione si traduce – se, come dedotto, esistente – nella corresponsione solo parziale di quanto spettante e, quindi, nel riconoscimento altrettanto parziale della prestazione originariamente richiesta.
Tuttavia, ricondotta la fattispecie nell’alveo dell’avvenuto riconoscimento solo parziale della prestazione richiesta, deve rilevarsi che le Sezioni Unite di questa Corte, componendo il contrasto verificatosi al riguardo, hanno affermato il principio secondo cui la decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 – come interpretato dal D.L. n. 103 del 1991, art. 6, convertito, con modificazioni, nella L. n. 166 del 1991 – non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sè considerata, ma solo l’adeguamento di detta prestazione, già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l’Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale (cfr, Cass., SU, n. 12720 del 29/05/2009).
3. Non essendosi la Corte territoriale attenuta a tale interpretazione della normativa di riferimento, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio al Giudice indicato in dispositivo, che procederà a nuovo esame conformandosi all’anzidetto principio di diritto e provvederà altresì sulle spese del presente giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Trento.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2010