Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17515 del 23/08/2011

Cassazione civile sez. III, 23/08/2011, (ud. 07/07/2011, dep. 23/08/2011), n.17515

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17347/2009 proposto da:

LATTE & MIELE DI GARAU MARCO & C SNC, (OMISSIS), in

persona

dell’amministratore e legale rappresentante G.M.,

considerato domiciliato “ex lege” in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MANCONI Rosaria,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA E.Q.VISCONTI N. 103, presso lo studio dell’avvocato GOBBI

LUISA, rappresentato e difeso dall’avvocato COVA Antonio Maria giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 162/2009 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

Sezione Civile 2, emessa il 15/05/2009, depositata il 15/05/2009;

R.G.N. 622/2008.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

07/07/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.L. aveva concesso in locazione per uso non abitativo un immobile alla società Latte e Miele di Garau Marco s.n.c..

Poichè la società si era resa morosa nel pagamento del relativo canone, il C. le intimò sfratto per morosità e la convenne in giudizio davanti al Tribunale di Oristano per ottenerne la convalida.

La società convenuta si oppose alla convalida e offrì banco iudicis il corrispettivo dei canoni dovuti, oltre alla tassa di registro ed alle spese di lite, sostenendo di non aver potuto tempestivamente provvedere al pagamento a causa della condotta del locatore, che si era reso irreperibile al suo domicilio.

Gli importi offerti non furono accettati dall’intimante.

Con sentenza del 28 febbraio 2008 il tribunale di Oristano rigettò la domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento e condannò la convenuta a pagare le somme relative ai canoni scaduti per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2007, pari ad Euro 11.600,00, oltre accessori.

Proponeva appello C.L..

La società Latte e Miele ne chiedeva il rigetto e proponeva appello incidentale.

La Corte d’Appello di Cagliari accolse l’appello di C.L. nei confronti della società Latte Miele di Marco Garau e in riforma dell’impugnata sentenza pronunciò la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore. Condannò quindi la società appellata al rilascio in favore del C. dell’immobile locato e al pagamento dei canoni maturati sino al rilascio stesso nonchè al pagamento della somma di Euro 348,00, pari alla metà dell’imposta di registro.

Propone ricorso per cassazione la società Latte e Miele di Garau Marco & C. s.n.c. con due motivi.

Resiste con controricorso C.L., che presenta memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha raccomandato l’adozione di motivazione concisa.

Con il primo motivo parte ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1183 – 1343 -1455 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)”.

Sostiene parte ricorrente che la Corte d’appello ha errato nel ritenere la società conduttrice inadempiente nel pagamento del canone e, dall’altro, nel classificare ed inquadrare detto inadempimento come grave, ovvero di non scarsa importanza rispetto all’interesse del creditore alla prestazione, ai sensi dell’art. 1455 c.c..

Il motivo deve essere rigettato.

La valutazione della non scarsa importanza dell’inadempimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1455 c.c., è, infatti, di puro merito e come tale incensurabile in cassazione se, come nella specie, risulta adeguatamente e correttamente motivata.

Tale valutazione deve ritenersi implicita ove l’inadempimento stesso venga accertato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto quale, in ipotesi di locazione, quella di pagamento dei canoni alle scadenze pattuite (Cass., 30 marzo 1990, n. 2616).

Secondo l’impugnata sentenza l’inadempimento dell’obbligazione primaria ed essenziale del contratto, quale quella del pagamento del canone, protratta per quattro mesi, non è di scarsa importanza, perchè fa venir meno la fiducia in ordine al rispetto degli obblighi assunti dal conduttore.

Poichè il locatore non era reperibile nella sua abitazione, il conduttore avrebbe potuto pagare i canoni a mezzo vaglia postale.

Nè rileva che in precedenza, rispetto ad altri ritardi nel versamento del corrispettivo, il locatore non abbia fatto valere il relativo adempimento della parte conduttrice, dato che, come pure è indirizzo costante di questo giudice di legittimità, pregressi comportamenti di tolleranza del locatore non autorizzano successive prassi in deroga agli obblighi di legge.

Con il secondo motivo si denuncia “Omessa, insufficiente illogica e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

Ad avviso di parte ricorrente la Corte d’appello ha omesso di valutare che dopo la stipula del nuovo accordo nell’anno 2004 la società conduttrice non si è mai resa inadempiente al contratto ed ha sempre provveduto al pagamento dei canoni di locazione.

Il motivo deve essere rigettato.

Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste infatti solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., 18 marzo 2011, n. 6288).

Nel caso di specie la motivazione dell’impugnata sentenza è immune da vizi logici o giuridici e le doglianze di parte ricorrente mirano sostanzialmente ad una diversa valutazione dei fatti di causa.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 1.300,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2011

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