Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17514 del 23/08/2011

Cassazione civile sez. III, 23/08/2011, (ud. 07/07/2011, dep. 23/08/2011), n.17514

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16770/2009 proposto da:

C.G.M. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo studio

dell’avvocato GRASSIA GIANFRANCO, rappresentato e difeso

dall’avvocato SPAMPINATO Francesco giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

M.A., D.F.P., FONDIARIA SAI SPA DIVISIONE

FONDIARIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1378/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

Sezione Seconda Civile, emessa il 5/11/2008, depositata il

17/11/2008; R.G.N. 76/2006.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato SPAMPINATO FRANCESCO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.G.S. e C.G.M. convenivano in giudizio M.A., D.F.P. e Fondiaria Assicurazioni s.p.a. (oggi Fondiaria Sai s.p.a.) dinanzi al tribunale di Catania per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni, che asserivano di aver subito a seguito di un incidente stradale verificatosi in (OMISSIS) fra C.G. M., alla guida di un motoveicolo di proprietà del padre, e D.F.P., alla guida di un ciclomotore di proprietà del M..

Gli attori chiedevano per C.G.S. il risarcimento del danno al mezzo, del fermo tecnico, dell’eventuale svalutazione commerciale nonchè il rimborso delle spese mediche, di viaggio, di trasporto, di vitto e d’alloggio; per C.G. M. reclamavano il danno biologico, quello patrimoniale da invalidità permanente e quello morale, oltre accessori.

Nella contumacia di M.A. e di D.F.P., la Fondiaria Sai s.p.a. eccepiva l’improcedibilità e l’infondatezza della domanda; contestava il quantum debeatur e la richiesta di danno patrimoniale; concludeva per il rigetto della domanda e, in via subordinata, per il riconoscimento della pari responsabilità nella causazione dell’evento.

Con sentenza del 9 marzo 2005 il tribunale, in base alla presunzione di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, accoglieva la domanda e liquidava all’attore la somma di Euro 258.243,90 a titolo di danno biologico e di danno morale. Rigettava la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante. Rifondeva a C.G. S. la somma di Euro 2.914,52 per spese mediche ed altre nonchè per il danno materiale.

Proponevano appello C.G.S. e C.G. M..

La Corte d’appello di Catania attribuiva la responsabilità dell’evento per il 70% al D.F. e per il 30% al G.. Di conseguenza l’entità del risarcimento veniva proporzionalmente maggiorata ed i convenuti in solido erano condannati al pagamento della complessiva somma di Euro 361.541,45 in favore di C. G.M. e della somma di Euro 6.373,42 in favore di C.G.S..

Propone ricorso per cassazione C.G.M. con tre motivi.

Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente – denunciando “insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5” – deduce che la Corte d’appello avrebbe dovuto considerare che, essendo lo spazio utile per l’eventuale manovra di svincolo poco meno di un metro, egli aveva dato una pronta risposta frenando e deviando nella sua mano, anche se non era così riuscito ad evitare lo scontro, e che, perciò, la responsabilità esclusiva del sinistro era da attribuire al conducente dell’altro mezzo.

Il motivo è inammissibile.

Questa Corte regolatrice – alla stregua della chiara lettera dell’art. 366 bis cod. proc. civ. – è fermissima nel ritenere che, a seguito della novella del 2006, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, allorchè, si denunzi la sentenza impugnata lamentando un vizio della motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione: ciò importa in particolare che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., ad esempio, Cass., sez. un., 1 ottobre 2007, n. 20603).

Al riguardo, ancora, è incontroverso che non è sufficiente che tale fatto sia esposto nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla sua lettura, atteso che è indispensabile che esso sia indicato, in una parte del motivo stesso, che si presenti a ciò’ specificamente e riassuntivamente destinata.

Conclusivamente, non può dubitarsi che, allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Cass. 7 aprile 2008, n. 8897; Cass. 10 aprile 2010, n. 8555; Cass. 10 marzo 2010, n. 5794).

Il motivo, peraltro, è infondato, in quanto la censura prospetta una inammissibile quaestio facti.

Con il secondo motivo si denuncia “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto”.

Secondo parte ricorrente la Corte d’appello ha errato perchè ha rigettato la domanda di risarcimento di danno futuro da invalidità permanente sul presupposto che non era stata fornita prova del danno lamentato. A suo avviso, invece, risulta provato che all’epoca dei fatti C.G.M. era minorenne, studente universitario e che, secondo la consulenza tecnica d’ufficio, i postumi, valutati nella misura del 60% del danno biologico, incideranno nella misura del 50% sulla capacità lavorativa generica.

Tali postumi, si assume, non saranno suscettibili di miglioramento con alcuna terapia ed impediranno in parte l’attività lavorativa dello stesso G.M., che potrà impiegare le sue residue energie solo in attività lavorative che non comportino l’uso dell’arto superiore sinistro.

Aggiunge che non doveva, perciò, essere escluso il danno futuro collegato all’invalidità permanente incidente sulla capacità di guadagno, dato che le sue chance erano, rispetto agli altri, notevolmente ridotte, il che avrebbe dovuto indurre il giudice di merito a presumere che l’attività lavorativa futura sarebbe stata più sofferta e disagiata.

Il motivo è fondato.

La liquidazione del danno da riduzione della capacità di guadagno, patito in conseguenza di un sinistro stradale da un minore in età scolare, può, infatti, avvenire attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorchè possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell’infortunio.

La relativa prognosi deve avvenire, in primo luogo, in base agli studi compiuti ed alle inclinazioni manifestate dalla vittima ed, in secondo luogo, sulla scorta delle condizioni economico-sociali della famiglia (Cass., 30 settembre 2008, n. 24331).

In tal senso ha già affermato questa Corte che il grado di invalidità di una persona, determinato dai postumi permanenti di una lesione all’integrità psico-fisica dalla medesima subita, non si riflette automaticamente nè tanto meno nella stessa misura sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e quindi di guadagno della stessa. Tuttavia nei casi in cui l’elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all’accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi (Cass., 7 novembre 2005, n. 21497).

Detto accertamento presuntivo il giudice del merito non ha adeguatamente compiuto, onde sul punto la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio per nuovo esame alla medesima Corte d’appello di Catania in diversa composizione, che giudicherà in applicazione di quanto innanzi evidenziato da questa Corte di legittimità.

Con il terzo motivo – denunciando l’omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5 – il ricorrente lamenta la mancata personalizzazione del danno biologico.

Il motivo è inammissibile, perchè non assistito dalla formulazione del prescritto quesito di diritto.

In tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè secondo l’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass., sez. un., 1 ottobre 2007, n. 20603).

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili il primo ed il terzo motivo del ricorso e ne accoglie il secondo; cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2011

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