Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17514 del 21/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/08/2020, (ud. 17/06/2020, dep. 21/08/2020), n.17514

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

M.D., rappr. e dif. dall’avv. Massimo Gilardoni,

massimo.gilardoni.brescia.pecavvocati.it, elett. dom. presso la

cancelleria della Corte di cassazione, come da procura in calce

all’atto

– ricorrente –

Contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappr. e dif.

ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in

Roma, via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata

-controricorrente-

per la cassazione della sentenza App. Brescia 26.10.2018, n.

1669/2018, in R.G. 731/2017;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Massimo Ferro alla camera di consiglio del 17 giugno 2020;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma

semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del

Primo Presidente.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. M.D., cittadino senegalese, impugna la sentenza App. Brescia 26.10.2018, n. 1669/2018, in R.G. 731/2017, che ha rigettato il suo appello avverso l’ordinanza Trib. Brescia 15.3.2017, denegativa dell’impugnazione della decisione con cui la locale Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva respinto la domanda quanto a status di rifugiato, protezione sussidiaria e permesso umanitario;

2.1a corte ha premesso la non verosimiglianza della ‘versionè dell’allontanamento fornita dal richiedente e relativa ad un originario (dell’agosto 2013) preteso arruolamento coattivo subito per una settimana circa ad opera di ‘forze ribellì in Casamance, poi seguito da fuga e vari passaggi in Mali, Burkina Faso, Niger, Libia ed infine, a metà giugno 2015, con arrivo in Italia; ha così ritenuto: a) non attuale in ogni caso il pericolo connesso all’eventuale rimpatrio, anche tenuto conto della migliorata situazione in Senegal e la riduzione a bassa intensità dei relativi conflitti interni; b) la mancanza di prova di una elevata vulnerabilità all’esito del rimpatrio, nonostante la integrazione lavorativa e sociale in Italia, elemento di per sè insufficiente;

3. il ricorso è su un motivo e ad esso resiste con controricorso il Ministero.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il complesso motivo si censura la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2-7, 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, oltre a artt. 2-3 CEDU, anche come vizio di motivazione, avendo la sentenza trascurato di analizzare la situazione generale del Senegal e quella personale del richiedente, quanto a vulnerabilità;

2. il ricorso è inammissibile, non avendo in primo luogo il ricorrente circostanziato la vicenda su fatti essenziali e determinanti l’espatrio, non creduti dalla corte ovvero rilevati come non attuali e così omesso di censurare la valutazione di non attendibilità espressa in sentenza come autonoma (e anche preliminare) ratio decidendi a sostegno del rigetto del ricorso (Cass. 18641/2017); in tema, va aggiunto che “in materia di protezione internazionale, il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, verifica sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” (Cass.21142/2019), limiti in concreto non idoneamente criticati con l’attuale impugnazione (Cass.20580/2019);

3. ancora sul punto, Cass. 3340/2019 ha statuito che “la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c) del. Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c, comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito”;

4. la corte ha in ogni caso escluso la sussistenza di conflittualità rilevanti per tutte le zone del Senegal, attualizzandone il riscontro con l’indicazione delle fonti e fornendo adeguati indici di attualità delle stesse; essa ha così assolto al principio per cui la stessa “nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia” (Cass. 13858/2018, 18306/2019); si tratta di elementi che non sono stati idoneamente allegati dal ricorrente, che sul punto ha formulato una censura del tutto generica;

5. la censura sul diniego di protezione umanitaria è inammissibile, avendo la corte motivatamente escluso una apprezzabile vulnerabilità all’esito di eventuale rimpatrio, non bastando il richiamato percorso d’integrazione in Italia e dunque dovendosi ripetere, con Cass. 23778/2019 (pur sulla scia di Cass. 4455/2018), che “occorre il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale, mediante una valutazione comparata della vita privata e familiare del richiedente in Italia e nel Paese di origine, che faccia emergere un’effettiva ed incolmabile sproporzione nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, da correlare però alla specifica vicenda personale del richiedente… altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 cit., art. 5, comma 6″; si tratta di principio ribadito da Cass. s.u. 29460/2019, facendo qui difetto i termini oggettivi di un’effettiva comparabilità, al fine di censire la vulnerabilità del ricorrente e potendosi aggiungere che l’odierna censura è inammissibile anche per genericità e perchè si risolve in un dedotto vizio di motivazione, oltre il limite del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

6. il ricorso è pertanto inammissibile, conseguendone, oltre alla condanna alle spese, anche il riscontro dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, liquidate in Euro 2.100, oltre alle eventuali spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA