Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17514 del 18/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/06/2021, (ud. 15/04/2021, dep. 18/06/2021), n.17514

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33178-2019 proposto da:

D.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

MERCEDE 21, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO FILIPPO BRACCI,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 4602/9/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di LAZIO, depositata il 24/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LA

TORRE MARIA ENZA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Maurizio D’Amico ricorre per la cassazione della sentenza della CTR Lazio, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, in relazione a due immobili siti in Roma, microzona 19 – Parioli, ha respinto l’appello del contribuente (proposto limitatamente a uno dei due immobili) e accolto l’appello dell’Ufficio. La CTR ha ritenuto legittimo e motivato il provvedimento di nuova determinazione catastale in relazione alla normativa indicata, in relazione al processo di riqualificazione urbanistica della microzona interessata e microzone limitrofe, come motivato nell’accertamento, con migliorata qualità del contesto urbano senza particolari riferimenti alla singola unità abitativa.

L’Agenzia è rimasta intimata.

Il ricorrente deposita copia della notifica del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso è affidato a tre motivi: con il primo motivo di ricorso si desume la violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, del R.D.L. n. 652 del 1939, L. n. 408 del 1949, art. 13, D.M. 2 agosto 1969, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

Col terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 115 c.p.c.ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la mancata considerazione delle prove addotte in giudizio e non contestate.

2. I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro evidente connessione, sono fondati.

2.1. Costituisce principio consolidato da questa Corte quello secondo cui è necessaria una rigorosa – e cioè completa, specifica e razionale -motivazione dell’atto di riclassamento. In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. 22671/2019).

2.2. Ne consegue la necessità che nell’avviso di accertamento siano precisate le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a modificare d’ufficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura di riclassamento. L’amministrazione comunale è tenuta pertanto ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l’area alla riqualificazione risultando inidonei i richiami ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr. Cass. n. 3156/2015).

2.3. Questa Corte ha affermato che nella procedura di revisione di classamento si debba tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente sulla qualificazione della stessa (Cass. n. 10403/2019). Con specifico riferimento al riclassamento di unità immobiliari site nel Comune di Roma, Cass. n. 19810 del 2019, ha statuito che il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell’operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nel D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinchè il contribuente sia posto in condizione di conoscere “ex ante” le ragioni che ne giustificano in concreto l’emanazione(Cass. 9603/2020; Cass. 9770/2019). In definitiva, il contribuente, assoggettato all’iniziativa dell’ente, rivolta a modificare un quadro già stabilizzato di definizione della capacità contributiva, deve essere posto in condizione di poter compiutamente controllare e se del caso contestare- sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale- la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della revisione del classamento di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335.

Pertanto, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici e quindi generici al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati. Viceversa, l’atto deve contenere l’indicazione: a) degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona; b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare. (Cass. 22671/2019; Cass. 23051/2019).

2.4. In relazione all’ipotesi di nuovo classamento, adottato, come nella specie, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia riferimento ai suddetti rapporti ed al relativo scostamento nonchè ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento laddove da tali ultimi non siano evincibili gli elementi che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento. La legittimità della revisione catastale non può essere desunta dalla collocazione dell’immobile in una microzona di pregio, come erroneamente statuito dalla CTR, senza specifica indicazione degli interventi di riqualificazione che l’hanno interessata. Quando si procede all’attribuzione d’ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a destinazione ordinaria, l’Agenzia competente deve specificare se il mutamento è dovuto ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui la stessa si colloca e, nel caso, indicare l’atto con cui si è provveduto alla loro revisione in conseguenza di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano(Cass. 3065/2019). E ciò anche considerando che l’attribuzione di una determinata classe è correlata sia alla qualità urbana del contesto in cui l’immobile è inserito (infrastrutture, servizi, eccetera), sia alla qualità ambientale (pregio o degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici) della zona di mercato immobiliare in cui l’unità stessa è situata, sia infine alle caratteristiche edilizie dell’unità stessa e del fabbricato che la comprende (l’esposizione, il grado di rifinitura, eccetera). Pertanto per l’attribuzione della classe e della rendita catastale del singolo immobile, devono essere considerate, insieme al fattore posizionale, le caratteristiche edilizie del fabbricato di cui al D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, comma 7, assumendo specifica rilevanza in sede di motivazione dell’atto, nella quale, una volta giustificato il presupposto della revisione, fondato sul valore medio di mercato dell’intera microzona, vanno spiegate le ragioni in forza delle quali si è prodotta una ricaduta (ed in quali termini di classamento e di rendita catastale) sulla specifica unità immobiliare oggetto di riclassamento (Cass.1543/2020; Cass. 31112/2019).

3.Così fissati i principi, ha pertanto errato la CTR nel ritenere

legittimo l’accertamento, non essendo stato assolto, nell’avviso di accertamento in questione, l’obbligo motivazionale, di cui sopra si è detto, e non essendo sufficiente la collocazione dell’immobile in zona di pregio per la rettifica del classamento.

3. L’accoglimento del primo e del secondo motivo, determinano l’assorbimento del terzo, con il quale si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

4. La sentenza va conseguentemente cassata in relazione ai motivi

accolti e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2 c.p.c., con l’accoglimento del ricorso introduttivo dei contribuenti.

Vanno integralmente compensate le spese del processo, in ragione del recente assestarsi della giurisprudenza in materia.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA