Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17514 del 14/07/2017
Cassazione civile, sez. trib., 14/07/2017, (ud. 13/06/2017, dep.14/07/2017), n. 17514
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camilla – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –
Dott. FASANO Annamaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 15161/2011 R.G. proposto da:
M.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Franco
Pastore, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla
piazza Mazzini n. 27, per procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– resistente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio
n. 127/22/10 depositata il 16 giugno 2010.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 giugno 2017
dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento
del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.
Udito l’Avv. Pietro Garofoli per la resistente.
Fatto
FATTI DI CAUSA
In accoglimento dell’appello erariale, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio respingeva l’impugnazione proposta da M.A. contro l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro relativa a sentenza di trasferimento immobiliare (Tribunale di Roma, n. 6279/2003).
Rovesciando la ratio della decisione di primo grado (Commissione tributaria provinciale di Roma, n. 257/19/08), il giudice d’appello affermava la natura meramente potestativa delle condizioni di trasferimento (pagamento del prezzo e cancellazione di pignoramento), ritenendole quindi irrilevanti agli effetti della tassazione di registro.
M.A. ricorre per cassazione con due motivi, il primo dei quali attinente a giudicato formatosi per gli altri interessati al trasferimento; ella ha depositato memoria illustrativa.
L’Agenzia delle Entrate si è riservata di partecipare alla discussione.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 1306 c.c., comma 2, invocando gli effetti riflessi del giudicato esterno. Il motivo è fondato.
V’è in atti la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, n. 422/19/09, con attestazione di giudicato, che ha annullato gli avvisi di liquidazione notificati agli altri interessati alla fattispecie ( G.E. e D.M.A.).
In tema di solidarietà tributaria, l’estensione del giudicato favorevole a norma dell’art. 1306 c.c., comma 2, può essere chiesta nel giudizio di legittimità se il giudicato si è formato dopo la conclusione del processo d’appello (Cass. 4 giugno 2008, n. 14696, Rv. 603397; Cass. 17 dicembre 2015, n. 25401, Rv. 638205; Cass. 19 ottobre 2016, n. 21170, Rv. 641470).
Nella specie, il giudicato risulta essersi formato allo scadere del termine lungo di impugnazione (28 dicembre 2010), quando la sentenza d’appello oggi in esame era già stata depositata (16 giugno 2010); l’identità della fattispecie è perfetta, non alterata da ragioni personali ai condebitori, tanto che, nella sentenza ormai irrevocabile, la Commissione provinciale dichiara di provvedere “come già statuito da questa stessa Sezione nella decisione n. 257/19/08 favorevole alla signora M.A. in qualità di soggetto coobbligato con gli odierni ricorrenti per la stessa sentenza”.
Non essendo necessarie ulteriori indagini di fatto, la causa va decisa nel merito, con annullamento dell’avviso di liquidazione.
2. Il secondo motivo di ricorso (violazione dell’art. 1355 c.c., nella qualificazione delle condizioni di trasferimento) è assorbito.
3. La controversia è definita dall’effetto indiretto di un giudicato sopravvenuto ai gradi di merito, rispetto al quale peraltro l’Agenzia delle Entrate non ha proposto controricorso, tutto ciò che impone di compensare le spese processuali di ogni fase e grado.
PQM
Accoglie il ricorso nel primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e – decidendo nel merito annulla l’avviso di liquidazione; dichiara compensate le spese di ogni fase e grado.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017