Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17513 del 26/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/07/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 26/07/2010), n.17513

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TARANTO 142/C, presso lo studio dell’avvocato PRUDENTE SIMONA,

rappresentato e difeso dall’avvocato SORBELLO GAETANO giusta delega

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 295/2006 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 13/07/2006 R.G.N. 350/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 569/2005 il Giudice del lavoro del Tribunale di Enna condannava il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca al pagamento in favore di G.A. della complessiva somma di Euro 15.493,71, oltre interessi legali, a titolo di compenso dovuto per l’attività resa quale Presidente del Nucleo di valutazione istituito presso la Provincia di Enna.

Avverso la detta sentenza il Ministero proponeva appello, con ricorso in data 25-8-2005, rilevando:

che il compenso suddetto non era dovuto in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, applicabile dal (OMISSIS) anche per i dirigenti di seconda fascia (come l’appellato), così come stabilito dal c.c.n.l. di comparto del 5-4-2001;

che l’appellato, in quanto membro interno del suddetto Nucleo di valutazione, aveva percepito per il periodo di riferimento, e in aggiunta alla normale retribuzione, indennità aggiuntive di missione e rimborsi spese, a loro volta inclusi nel compenso forfettario richiesto, e che non potevano, pertanto, ulteriormente essergli corrisposti;

che il compito di presiedere i Nuclei di valutazione dell’attività dei dirigenti scolastici, istituiti dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 25 bis, rientrava nelle normali attribuzioni dirigenziali, sia che fosse espletato dal Sovrintendente scolastico o da altro dirigente da questi delegato;

che, infine, erronea era la decisione impugnata in ordine alla statuizione sulle spese.

L’appellante chiedeva, quindi, la riforma dell’impugnata sentenza con il rigetto della domanda di controparte.

L’appellato si costituiva e resisteva all’appello, rilevando, in particolare, che la norma contrattuale invocata dal Ministero non era applicabile nei suoi confronti, non essendo egli “dirigente scolastico”.

La Corte d’Appello di Caltanissetta, con sentenza depositata il 13-7- 2006, rigettava l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese.

In sintesi la Corte territoriale, riteneva inapplicabile al G. la normativa contrattuale di comparto invocata dal Ministero, essendo l’appellato estraneo all’Amministrazione scolastica, in quanto dirigente di ruolo del Ministero dell’università e della Ricerca e rilevava che nella fattispecie neppure poteva applicarsi il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale in quanto non ancora entrato in vigore (ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 24, comma 3, e L. n. 448 del 2001, art. 16, comma 1.

Per la cassazione di tale sentenza il Ministero dell’Istruzione ha proposto ricorso con un unico motivo, corredato dai quesiti di diritto ex art. 366 bis c.p.c., applicabile nella fattispecie ratione temporis.

Il G. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il Ministero ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 7, art. 24, comma 3 e art. 25 bis e succ. mod. degli artt. 37, 38 e 41 CCNL Comparto Scuola 1998/2001, nonchè della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2000, ai sensi dell’art. 360 c.p.c..

In primo luogo il ricorrente censura la impugnata sentenza nella parte in cui non ritiene applicabile al caso in esame il criterio della onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti, “che non va fatto risalire al D.Lgs. n. 165 del 2001, successivo ai fatti di causa, bensì al precedente D.Lgs. n. 29 del 1993 dove all’art. 24 già veniva espressamente affermato” (avendo peraltro trovato ingresso nel nostro ordinamento già con il D.P.R. n. 748 del 1972, art. 50).

Il Ministero rileva, poi, che “l’unica disposizione che prevede un compenso per l’attività dei Nuclei di valutazione è l’art. 41 del c.c.n.l. del Comparto Scuola, che tuttavia è applicabile limitatamente ai componenti estranei”, e che la medesima disposizione, al comma 3, prevede invece che “per i componenti interni all’amministrazione scolastica la partecipazione all’attività del nucleo costituisce attività istituzionale rientrante nei doveri d’ufficio”.

Infine, in merito al collegamento del criterio di onnicomprensività alla retribuzione dei dirigenti definita dalla contrattazione collettiva (oltre che alla retribuzione aggiuntiva concordata per i dirigenti di seconda fascia nel contratto individuale) il ricorrente invoca la retroattività degli effetti richiamando la direttiva n. 1/2000 ed evidenzia che “il c.c.n.l. 1998/2001, sottoscritto il 5-4- 2001, all’art. 38, ha fissato al 31-12-1998 la decorrenza del trattamento economico di cui al D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 24, comma 1, dopo aver elencato all’art. 37, comma 2, le voci della “struttura della retribuzione” ed avere ribadito al comma 3 dello citato articolo il criterio – già fissato – per legge della onnicomprensività”.

Il ricorso è fondato.

Il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 25, inserito dal D.Lgs. n. 59 del 1998, art. 1, comma 1, e poi trasfuso nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 25, dispone nel comma 1, che: “… I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell’art. 20, in ordine ai risultati, che sono valutati tenendo conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l’amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all’amministrazione stessa”.

Il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 24, nel testo precedente le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 165 del 2001, dopo aver dettato nei primi due commi le regole in tema di retribuzione del personale con qualifica dirigenziale, dispone nel comma successivo che “3) Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonchè qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall’amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza”.

Il Nucleo di valutazione contemplato dal citato art. 25 bis è istituito presso l’amministrazione scolastica, è presieduto da un dirigente ed esplica una funzione di verifica dei risultati dell’operato dei dirigenti, di estrema importanza in relazione al rapporto di lavoro dirigenziale, in ogni fase dello stesso, da quella del conferimento dell’incarico sino all’eventuale attivazione della responsabilità dirigenziale (v. D.Lgs. n. 29 del 1993, artt. 19, 20 e 21 del cit. nel testo all’epoca in vigore, poi trasfusi nel D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 19, 20 e 21).

In tale quadro, come questa Corte ha avuto già occasione di affermare (v. Cass. 5-3-2009 n. 5306), la necessaria attribuzione dell’incarico di Presidente del Nucleo ad un dirigente implica con evidenza un collegamento ineludibile fra l’incarico e la funzione dirigenziale ricoperta. Tale stretta connessione si spiega d’altra parte alla luce dei compiti del Nucleo, della cui rilevanza si è già detto.

Il carattere di terzietà del Nucleo opera quale garanzia dei soggetti valutati, ma non lo rende tuttavia organo estraneo all’Amministrazione scolastica, costituendo le valutazioni da esso espresse base per una pluralità di successive determinazioni della stessa Amministrazione in materia di incarichi dirigenziali.

li trattamento economico dirigenziale, come si è ricordato, secondo il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 24, remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal decreto. Tenuto conto, quindi, che nel decreto stesso l’incarico in questione è espressamente considerato quale incarico da affidare ad un dirigente, è corretto ritenerlo soggetto al regime della onnicomprensività già sulla base di tale più specifica previsione.

In ogni caso, per la ragione appena esplicitata, non può esservi dubbio che si tratti di un incarico conferito al dirigente in ragione dell’ufficio ricoperto e comunque di incarico conferito dall’amministrazione presso la quale egli presta servizio o su designazione della stessa, e che esso ricada quindi nell’ambito della norma in esame. La cui amplissima formulazione mira proprio ad impedire ogni possibilità di distinzioni e di esclusioni, e la cui applicabilità, proprio per tale ragione, non trova limitazioni nella circostanza che l’incarico possa esser rifiutato o che per il suo svolgimento sia necessaria una fase formativa.

Da ultimo, come pure è stato precisato da Cass. n. 5306/2009 citata, tale conclusione non è contraddetta dalla L. n. 448 del 2001, art. 16, che non incide sul principio di onnicomprensività.

Tanto basta per accogliere il ricorso, enunciandosi ex art. 384 c.p.c., il seguente principio di diritto: “l’incarico di Presidente del Nucleo di valutazione, conferito al dirigente del Ministero dell’Istruzione (nella specie Dirigente Amministrativo presso il Centro Servizi Amministrativi) in ragione dell’ufficio ricoperto (o comunque conferito dall’amministrazione presso la quale egli presta servizio o su designazione della stessa), è soggetto al principio di onnicomprensività del trattamento economico dirigenziale previsto dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 24 (attualmente del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 24)”.

La impugnata sentenza va pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda del G..

Infine, i contrasti nella giurisprudenza di merito e la soluzione soltanto da ultimo intervenuta nella giurisprudenza di legittimità, costituiscono giusti motivi per compensare le spese dell’intero processo tra le parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda del G.; compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2010

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