Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17513 del 23/08/2011
Cassazione civile sez. III, 23/08/2011, (ud. 07/07/2011, dep. 23/08/2011), n.17513
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –
Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –
Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 16554/2009 proposto da:
M.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell’avvocato DI PIERRO
NICOLA, rappresentato e difeso dall’avvocato ALAGNA Salvatore giusta
delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (OMISSIS), in persona del suo
Direttore Affari Legali e Societari Avv. G.G.,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 107, presso lo
studio dell’avvocato GELERA Giorgio, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato SOLLAZZO GAETANO giusta delega in calce al
controricorso;
– controricorrente –
e contro
T.A. (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 698/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,
SEZIONE TERZA CIVILE, emessa il 13/03/2009, depositata il 23/04/2009;
R.G.N. 2321/2005.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/07/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per inammissibilità o
rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
M.M. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Trapani la Kuwait Petroleum Italia s.p.a. ed T.A., nella qualità di gestore della stazione di servizio Q8 di (OMISSIS), chiedendo che i convenuti fossero condannati in solido al risarcimento dei danni, che asseriva di aver subito, nella misura di Euro 5.994,05, a seguito di un guasto alla propria autovettura causato dalla presenza di detriti ed acqua nel carburante, di cui si era rifornito alla suddetta stazione di distribuzione.
I convenuti contestavano sia l’an che il quantum della domanda, di cui chiedevano il rigetto.
Il tribunale rigettava la domanda e la sentenza, sul gravame di M.M., era confermata dalla Corte d’appello di Palermo, la quale, ritenuto che non era stato offerto alcun elemento di prova in ordine all’effettivo rifornimento, condannava l’appellante alle spese del grado.
Propone ricorso per cassazione M.M. con due motivi e presenta memoria.
Resiste con controricorso la Kuwait Petroleum Italia s.p.a..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ha raccomandato l’adozione di una motivazione concisa.
Con il primo motivo del ricorso il ricorrente denuncia “Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5)”.
Con il secondo motivo denuncia “Omessa motivazione su un punto decisivo della causa”.
Secondo il ricorrente, sia il tribunale che la Corte d’appello avrebbero travisato i fatti e non avrebbero motivato in ordine alle ragioni per le quali avevano disatteso la deposizione del teste A., nella parte in cui costui aveva dichiarato che esso istante M. aveva effettuato il rifornimento di carburante al distributore dei convenuti.
Lamenta, altresì, il ricorrente che il giudice del merito non avrebbe neppure indicato le ragioni per le quali il mancato interrogatorio formale non era stato valorizzato agli effetti dell’art. 232 cod. proc. civ..
Entrambi i motivi sono infondati.
La prima censura prospetta una mera quaestio facti in ordine alla valutazione della prova, poichè tende ad ottenere in questa sede un diverso apprezzamento della fonte di prova nella parte in cui la Corte territoriale ha valutato che la deposizione del teste non era idonea a fare ritenere avvenuto il rifornimento di carburante secondo le modalità ed il tempo indicati dall’attore.
Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5, sussiste, invero, solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può, invece, consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico- formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., 18 marzo 2011, n. 6288).
Quanto al secondo motivo d’impugnazione si deve, poi, rilevare, con riferimento all’interrogatorio formale, che la disposizione dell’art. 232 cod. proc. civ., non ricollega automaticamente alla mancata risposta all’interrogatorio, per quanto ingiustificata, l’effetto della c.d. ficta confessici, ma da solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorie, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova (Cass., 14 febbraio 2007, n. 3258), valutazione che il giudice del merito ha compiuto con conclusione negativa per l’attore.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato con la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 1.500,00 di cui Euro 1300,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2011