Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17513 del 21/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/08/2020, (ud. 17/06/2020, dep. 21/08/2020), n.17513

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

I.C., titolare dell’omonima impresa individuale,

rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Di Casola,

giuseppe.dicasola.forotorre.it e Ciro Donnarumma, entrambi del foro

di Torre Annunziata, domiciliato presso lo studio del primo, in

Sorrento, Corso Italia n. 170, in virtù di procura in calce

all’atto;

– ricorrente –

Contro

FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l., in persona del curatore p.t.;

– intimato –

per la cassazione del decreto Trib. Torre Annunziata del 15.05.2018,

nel procedimento civile n. 15/2014 sub 2;

vista la memoria del ricorrente;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 17 giugno 2020 dal Consigliere relatore Dott. Massimo Ferro.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. I.C. impugna il decreto Trib. Torre Annunziata del 15.05.2018, reso al termine dell’istruzione del procedimento civile n. 15/2014 sub 2, recante il rigetto della sua opposizione, svolta ex art. 98 L. Fall., avverso il provvedimento del giudice delegato che aveva ammesso in privilegio al passivo del fallimento (OMISSIS) s.r.l. il credito ex art. 2751 bis c.c., n. 5, per il minor importo di 8.098,23 Euro a fronte della insinuazione richiesta di 44.071,23 Euro ed escluso il di più perchè non risultante dal bilancio della fallita, al pari del credito per IVA;

2. il tribunale, rilevato che il thema decidendum consisteva nella quantificazione delle prestazioni rese alla fallita ed evocate per subappalto o somministrazione, ha ritenuto l’opposizione infondata, perchè il credito era sfornito di prova; ciò in quanto, da un lato, l’opponente non ha versato in atti documenti di data certa, nè anche solo indirettamente opponibili oltre che generici; dall’altro lato, nemmeno erano idonei a colmare la carenza documentale i capi di prova per come articolati nel ricorso, poichè privi di puntuali indicazioni delle prestazioni asserite;

3. con il ricorso si deduce, in unitario e complesso motivo, la violazione degli artt. 244 c.p.c. e ss., avendo errato il tribunale nel revocare l’iniziale ordinanza di ammissione della prova orale, anche tenuto conto che nessuno ne aveva eccepito l’inammissibilità, prova che avrebbe consentito di completare il quadro probatorio complessivo a sostegno del credito, fondato su elementi documentali identificabili dai testimoni.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. il ricorso è inammissibile, per plurime ragioni; esso invero omette di censurare la autonoma ratio decidendi del decreto di rigetto, ove il tribunale nega che l’opponente abbia superato il deficit di produzione della prima fase, essendosi limitato ad introdurre – anche con l’opposizione – documenti “non recanti data certa”; tale affermazione è stata resa con il chiaro intento di sottrarre rilevanza ai documenti quali le ‘semplici ricevutè, all’evidenza ritenute non in grado di ricostruire con sufficiente determinatezza il rapporto; sul punto, il ricorso è del tutto silente; va così ripetuto che “in tema di impugnazioni, qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l’omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni determina l’inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame proposto avverso le altre, in quanto l’eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla “ratio decidendi” non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe, pur sempre, fondata su di essa” (Cass. 3951/1998, 5902/2002, 2273/2005, 2811/2006, 18641/2017; Cass. s.u. 16602/2005);

2. a sua volta, osservato che nemmeno in questa sede il ricorrente precisa la tipologia negoziale più propria che ritiene di ascrivere al rapporto contrattuale inadempiuto dalla fallita, la doglianza svolta con riguardo alla decisione del tribunale di revocare l’iniziale provvedimento ammissivo della prova orale non centra il limite di controllo sollecitabile a questa Corte, tenuta a rispettare il principio per cui “l’indagine del giudice di merito sui requisiti di specificità e rilevanza dei capitoli formulati dalla parte istante va condotta non solo alla stregua della loro formulazione letterale, ma anche in correlazione all’adeguatezza fattuale e temporale delle circostanze articolate, con l’avvertenza che la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., di natura esclusivamente integrativa, non può tradursi in una inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell’articolazione probatoria” (Cass.14364/2018);nel decreto, il tribunale ha con chiarezza definito non pertinenti i capitoli di prova, perchè privi di analiticità con riguardo alla fornitura delle merci, alla esecuzione dei lavori e all’impiego del personale, vertendo la controversia non sulla esistenza o meno di un rapporto tra l’opponente e la fallita ma sulla sua concreta e specifica dimensione fattuale, ignota nei dettagli e rimasta mera allegazione generica; 3. il ricorso è, pertanto, inammissibile; ne consegue la dichiarazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del cd. raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2020

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