Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17513 del 14/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 14/07/2017, (ud. 13/06/2017, dep.14/07/2017),  n. 17513

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 12981/2011 R.G. proposto da:

Immobiliare Kirone s.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario

Adamo e Fabio Massimo Orlando, elettivamente domiciliata presso lo

studio del secondo in Roma alla via Carlo Poma n. 2, per procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei

Portoghesi n. 12 è domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia n. 43/11/10 depositata il 26 marzo 2010.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 giugno 2017

dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso.

Uditi gli Avv.ti Mario Adamo per la ricorrente e Pietro Garofoli per

la controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

All’esito di un giudizio ove era stata convenuta per simulazione e revocatoria di vendita, Immobiliare Kirone s.r.l. era raggiunta per solidarietà passiva da avviso di liquidazione dell’imposta di registro proporzionata al credito in quel giudizio azionato e dichiarato nella sentenza che l’aveva definito.

Accolta in primo grado, l’impugnazione dell’avviso di liquidazione era respinta in appello con l’argomento che nel giudizio di simulazione e revocatoria era stata chiesta ed emessa pronuncia dichiarativa del credito vantato dall’attore Intesa Gestione Crediti s.p.a. nei confronti della co-venditrice G.M.L..

Immobiliare Kirone ricorre per cassazione sulla base di sette motivi, illustrati da memoria.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso denuncia violazione dell’art. 12 preleggi e vizio logico (primo motivo), violazione degli artt. 1416 e 2901 c.c., artt. 81 e 100 c.p.c. (secondo motivo), violazione del divieto di doppia imposizione (terzo motivo), violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 21, art. 8 tariffa parte 1^ (quarto motivo), vizi logici (quinto e sesto motivo), violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 21, 37 e 57, art. 53 Cost., artt. 33 e 103 c.p.c. (settimo motivo).

I motivi vanno trattati unitariamente per connessione: assumono che la sentenza tassata solo formalmente abbia accertato il credito di Intesa, poichè questo era già oggetto di decreti ingiuntivi irrevocabili e comunque fungeva da mero titolo di legittimazione all’azione di simulazione e revocatoria; stigmatizzano che, oltre a duplicare la tassa scontata dai decreti ingiuntivi, l’imposizione proporzionale sul capo della sentenza relativo al credito di Intesa verso G. gravi su Immobiliare Kirone malgrado la sua estraneità al credito stesso.

2. I motivi sono fondati.

In tema di imposta di registro, fuori dei casi di litisconsorzio necessario, il presupposto della solidarietà tra le parti in causa D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 57, non può individuarsi nella semplice partecipazione al giudizio qualora il partecipante sia rimasto estraneo al rapporto considerato nella sentenza, giacchè la solidarietà non investe la sentenza in quanto tale, bensì il rapporto racchiuso in essa, quale indice di capacità contributiva (Cass. 15 maggio 2006, n. 11149, Rv. 589504; Cass. 31 luglio 2007, n. 16917, Rv. 599812; Cass. 19 giugno 2009, n. 14305, Rv. 608879; Cass. 16 luglio 2010, n. 16745, Rv. 614539; Cass. 8 ottobre 2014, n. 21134, Rv. 632570).

Nella specie, il rapporto creditorio tra Intesa e G. è esterno al rapporto processuale tra Intesa e Immobiliare Kirone, rispetto al quale esercita funzione di pura legitimatio ad causam.

L’erroneità della decisione d’appello è comprovata in punto di scindibilità delle domande e in punto di capacità contributiva: a) l’attore in simulazione e revocatoria si legittima già con un’aspettativa di credito, sicchè il giudizio sul negozio non esige il contestuale accertamento del credito dell’attore; b) un’imposta proporzionale all’entità del credito rappresenta per la parte negoziale non debitrice un’imposta senza indici di capacità, giacchè l’entità del credito dell’attore in simulazione e revocatoria può essere ben superiore al valore del negozio oggetto della domanda di nullità e inefficacia.

3. Il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio per nuovo esame e regolamento delle spese.

Il giudice di rinvio si atterrà al seguente principio di diritto: “in tema di imposta di registro sugli atti dell’autorità giudiziaria, la sentenza pronunciata sulla domanda di simulazione e revocatoria di un contratto non può essere tassata a carico della parte negoziale non debitrice in misura proporzionale all’entità del credito dell’attore – anche ove questi abbia chiesto e ottenuto il contestuale accertamento del proprio credito verso una diversa parte negoziale -, giacchè la solidarietà passiva D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 57, non investe la sentenza in quanto tale, bensì il rapporto racchiuso in essa, quale indice di capacità contributiva”.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017

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