Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17512 del 23/08/2011

Cassazione civile sez. III, 23/08/2011, (ud. 07/07/2011, dep. 23/08/2011), n.17512

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24648/2007 proposto da:

D.S.I., (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA DELLA PIRAMIDE CESTIA 1, presso lo studio dell’avvocato

GRASSO ALFIO, rappresentato e difeso dall’avvocato CALABRETTA Paolo

con studio in Catania, Via G. D’Annunzio 125, giusta delega a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.N.;

– intimato –

sul ricorso 28485/2007 proposto da:

B.N., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo

studio dell’avvocato CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CARUSO MESSINEO FELICE con studio in BRONTE, Corso

Umberto 269, giusta delega a margine del controricorso e ricorso

incidentale condizionato;

– ricorrenti –

e contro

D.S.I.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 929/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

Sezione Prima Civile, emessa il 27/02/2005, depositata il 27/09/2006;

R.G.N. 815/2003.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per rigetto ricorso

principale assorbito ricorso incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.S.I. proponeva opposizione al decreto con cui il pretore di Catania gli aveva ingiunto di consegnare senza dilazione kl 3.430 di pistacchio a B.N., che ne aveva reclamato la restituzione per avergli affidato la merce in deposito.

A sostegno dell’opposizione l’ingiunto premetteva che con contratto del 13 ottobre 1995 B.N. gli aveva consegnato in deposito Kg. 3.430 di pistacchio, con facoltà del depositario di acquistarne la proprietà pagandone il prezzo ovvero di riconsegnare la merce entro il 31.5.1997 e che esso opponente aveva subito il furto di tutta la merce nella sua detenzione, compresa la suddetta quantità di pistacchio.

Assumeva l’opponente che, trattandosi di deposito a titolo gratuito, in seguito al furto egli era liberato dall’obbligazione di restituzione della merce e che, comunque, essendo la sua una obbligazione alternativa (in cui la facoltà di scelta della prestazione spettava al debitore e non al creditore) la sopravvenuta impossibilità di una delle due prestazioni in facilitate solutionis, per causa non imputabile ad alcuna delle parti ai sensi dell’art. 1288 c.c., aveva avuto l’effetto di trasformare l’obbligazione alternativa in obbligazione semplice e non poteva, con la conseguenza che, data la gratuità del deposito, non poteva essergli posta a carico l’obbligazione di restituzione della merce.

Deducendo, perciò, l’inesistenza del credito del depositante, chiedeva che, previa revoca del decreto opposto, fosse rigettata la domanda proposta con il ricorso per ingiunzione.

B.N. contrastava l’opposizione e ne chiedeva il rigetto.

Il tribunale di Catania, intanto divenuto competente dopo la soppressione dell’ufficio del pretore, pronunciando nella sezione distaccata di Bronte, rigettava l’opposizione e condannava l’opponente alle spese.

Il gravame del soccombente era respinto dalla Corte d’appello di Catania, che, ai fini che ancora interessano, considerava che, non avendo D.S.I. acquistato la merce pagandone il prezzo, in virtù dell’intervenuto contratto di deposito della merce sussisteva il credito esigibile di B.N. alla restituzione, trattandosi, nella specie, di deposito irregolare soggetto alla disciplina di cui all’art. 1782 cod. civ..

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso D.S. I., che ha affidato l’impugnazione a tre mezzi di doglianza, illustrati anche con memoria.

Resiste con controricorso B.N., che ha sua volta ha proposto impugnazione incidentale condizionata in base ad un motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi devono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ..

Con il primo motivo dell’impugnazione principale il ricorrente denuncia “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1770 e 1782 e 1818 cod. civ. (art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3)”.

Sostiene che il giudice di merito avrebbe errato per aver ritenuto applicabile la norma di cui all’art. 1782 cod. civ., dato che non risultava provata la facoltà del depositario di servirsi della mercè, neppure essendovi il consenso del depositante.

Si sarebbe trattato, invece, di deposito regolare di beni fungibili individuati, per i quali la perdita, non imputabile al detentore, esimeva costui dall’obbligazione restitutoria.

Il motivo non può essere accolto.

In caso di deposito irregolare di beni fungibili, che non siano stati individuati al momento della consegna, essi entrano nella disponibilità del depositario, che acquista il diritto di servirsene e, pertanto, ne diventa proprietario, pur essendo tenuto a restituirne altrettanti della stessa specie e qualità, salvo che al negozio sia stata apposta apposita clausola derogatoria (Cass., 20 aprile 2001, n. 5843; Cass.,).

Nell’ipotesi in oggetto il giudice del merito ha accertato che la quantità di pistacchio ricevuta dal B. non fu specificamente individuata, ma venne ammassata insieme ad altra medesima merce, per cui, come al riguardo si sostiene anche in dottrina, in tale comportamento risulta dimostrata pure la volontà di attribuire al depositario la facoltà di servirsi delle cose mobili o fungibili consegnate, che può risultare dalla natura consumabile dell’oggetto del deposito, non essendo richieste, per il deposito irregolare, forme particolari.

Al deposito irregolare, del resto, non sono applicabili le norme relative al deposito regolare, che presuppongono il permanere della proprietà nel depositante e la custodia del depositario.

Con il secondo motivo del ricorso principale si lamenta “omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5). Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1285 c.c., e segg. (art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3)”.

Secondo il ricorrente, poichè dal contratto scaturiva un’obbligazione alternativa, in cui, per legge, la facoltà di scelta della prestazione spettava al debitore e non al creditore, il giudice del merito avrebbe dovuto fare applicazione della norma di cui all’art. 1288 cod. civ., per cui, essendo divenuta impossibile una delle due prestazioni per causa non imputabile ad alcuna delle parti, l’obbligazione alternativa era divenuta semplice, con la conseguenza che non poteva essere fatto carico al depositario a titolo gratuito di consegnare la merce essendo tale prestazione divenuta impossibile a seguito del perpetrato furto.

Il motivo deve essere rigettato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., 16 agosto 2000, n. 10853) l’obbligazione alternativa, ai sensi dell’art. 1285 cod. civ., e segg., presuppone l’originario concorso di due o più prestazioni, poste in posizione di reciproca parità e dedotte in modo disgiuntivo, nessuna delle quali può essere adempiuta prima dell’indispensabile scelta di una di esse, scelta rimessa alla volontà di una delle parti e che diventa irrevocabile con la dichiarazione comunicata alla controparte. L’obbligazione cosiddetta facoltativa, invece, postula un’obbligazione semplice, avente ad oggetto una prestazione principale, unica e determinata fin dall’origine, nonchè, accanto a questa, una prestazione facoltativa – della cui effettiva ed attuale esigibilità il creditore optante abbia piena consapevolezza – dovuta solo in via subordinata e secondaria qualora venga preferita dal creditore stesso e costituisca, quindi, l’oggetto di una sua specifica ed univoca opzione, opzione che, peraltro, può essere esercitata solo fino al momento in cui non vi sia stato l’adempimento della prestazione principale.

Orbene, in applicazione della regola di diritto di cui innanzi, è di tutta evidenza che, nella specie, non era insorta tra le parti alcuna obbligazione alternativa, posto che il contratto, che esse avevano concluso, improntato prevalentemente al negozio di deposito c.d.

irregolare, non prevedeva affatto che con l’obbligazione restitutoria a favore del depositante concorresse, per lo stesso, la previsione disgiuntiva di altra prestazione con effetto solutorio.

Nel collegamento negoziale, infatti, che le parti avevano previsto tra contratto di deposito e facoltà di acquisto da parte del depositario della merce entro il previsto termine, era chiaro che l’acquisto della merce veniva a determinare la evidente estinzione del contratto di deposito, dal quale, finchè esso fosse rimasto in vita, derivava per il depositario la sola obbligazione restitutoria.

Con il terzo motivo – denunciando “Violazione e/o falsa applicazione delle norme sull’interpretazione della volontà contrattuale (art. 1362 cod. civ., e segg.)” – il ricorrente lamenta che la Corte d’appello avrebbe errato nell’escludere che vi sarebbe stata da parte sua la corresponsione del prezzo di acquisto della merce.

Anche detto motivo non può essere accolto.

Il giudice di merito ha escluso che la cosiddetta autofattura, su cui si basa la censura, possa avere l’efficacia probatoria che ad essa vuole attribuire il ricorrente.

In proposito la Corte territoriale ha chiarito che il documento costituisce, infatti, una mera attestazione unilaterale dell’avvenuto pagamento da parte dello stesso soggetto che la fattura aveva predisposto, rispetto alla quale la firma a margine del B. non attestava l’incasso del prezzo di vendita, ma aveva ben diversa finalità.

Detta valutazione risulta adeguatamente e logicamente argomentata, onde non può, quale mera quaestio facti, essere riproposta in sede di legittimità.

In conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato, restando così assorbito l’esame dell’impugnazione incidentale, espressamente condizionata all’accoglimento di quella principale.

Le spese del giudizio di legittimità, in virtù del principio della soccombenza, sono a carico del ricorrente principale e vengono liquidate nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna il ricorrente principale alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.600,00 di cui Euro 1.400,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2011

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