Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17512 del 21/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/08/2020, (ud. 17/06/2020, dep. 21/08/2020), n.17512

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

PICIESSE ELETTRONICA s.r.l., in persona del l.r.p.t., rappr. E dif.

dagli avv.ti Massimo Lazzarini e Jan Czmil, elett. domiciliata

presso lo studio dell’avv. Mario Piselli in Roma, via della Giuliana

n. 101, come da procura in calce all’atto;

– ricorrente –

Contro

FINMEK s.p.a., in Amministrazione Straordinaria, in persona del

commissario straordinario p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti

Mario Olivieri, Alessandra Calogero, Marco Arato, Matteo De Poli e

Marco Passalacqua presso il quale è elettivamente domiciliata in

Roma, via Vittoria Colonna, n. 39, come da procura speciale in calce

all’atto;

– controricorrente-

per la cassazione della sentenza App. Venezia 25/05/2017, n.

1133/2017, in R.G. n. 896/2016, rep. 1270/2017;

vista la memoria del ricorrente e la sua istanza di rinvio

dell’adunanza (11.6.2020), nonchè la memoria del controricorrente;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 17 giugno 2020 dal Consigliere relatore Dott. Massimo Ferro.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. PICIESSE ELETTRONICA s.r.l. impugna la sentenza App. Venezia 25/05/2017, n. 1133/2017, in R.G. n. 896/2016, che, in solo parziale accoglimento del suo appello avverso la sentenza Trib. Padova 24.9.2015, n. 2583/2015, ha condannato la stessa al pagamento di Euro 148.248,16 Euro in favore di FINMEK s.p.a., in amministrazione straordinaria, che l’aveva convenuta ai sensi dell’art. 67 L. Fall., comma 2, per la revocatoria di quattro pagamenti per il predetto totale e così escludendo solo la corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria, per l’effetto confermando la principale statuizione già resa dal primo giudice;

2. la corte ha ritenuto: a) l’esistenza dell’elemento soggettivo richiesto dall’art. 67 L. Fall., comma 2, sulla base di indici rivelatori univoci, dati dal piano di rientro negoziato e proposto dal creditore ed alfine onorato, sia pur con ulteriori ritardi, all’esito di continue richieste, tra cui una procedura monitoria e per effetto di una rateizzazione del debito maturato per prestazioni in parte risalenti già al 2000 e saldate solo nel corso del 2003; b) infondata l’eccezione di prescrizione, poichè il dies a quo decorreva nella fattispecie dalla data d’apertura della procedura, per il termine quinquennale considerato rispetto alla notifica dell’atto di citazione; c) infondata l’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Padova, che aveva emesso la sentenza di apertura, in ragione della inderogabilità a trattare le cause che derivano da tale evento; d) inapplicabile il regime delle azioni revocatorie secondo la riforma del 2005, poichè la procedura era stata aperta in epoca anteriore e comunque restando applicabile la correlativa disciplina sostanziale, in quanto l’azione non confligge con le disposizioni che prevedono il divieto degli aiuti di Stato, essa colpendo – inoltre – i pagamenti, senza aver riguardo alla loro genesi e peraltro difettando eccezioni sugli ordini revocatoria, avendo carattere costitutivo e solo in via giudiziale, ne fa discendere rivalutazione monetaria, essi spettano citazione;

3. il ricorso è su sei motivi e ad esso di lavorazione; e) l’azione potendo essere fatta valere che, quanto a interessi e solo dalla notifica della resiste con controricorso la Finmek s.p.a. in amministrazione straordinaria;

4. con il ricorso si deduce: a) (primo motivo) la violazione dell’art. 67 L. Fall., per la carenza di motivazione sulla conoscenza dello stato di insolvenza, ignorata dalla ricorrente, piccola società avente sede in provincia diversa da quella di Finmek; b) (secondo motivo) la violazione dell’art. 69 bis L. Fall., laddove la sentenza non ha considerato l’eccezione di prescrizione/decadenza; c) (terzo motivo) la violazione dell’art. 19 c.p.c., sulla competenza territoriale, avendo la convenuta sede in Rimini e davanti a quel tribunale dovendo essere chiamata; d) (quarto motivo) la violazione dell’art. 67 L. Fall., in nuova formulazione, norma la cui applicazione avrebbe escluso l’appartenenza al periodo sospetto semestrale di alcuni pagamenti; e) (quinto motivo) la violazione della “L. 1079 del 1995 in relazione all’art. 67 L. Fall.”, stante l’inapplicabilità della legge fallimentare alle aziende sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria; f) (sesto motivo) la omessa considerazione della natura lavoristica del credito e l’inizio delle forniture, da parte della P., in epoca anteriore al periodo sospetto.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. l’istanza di rinvio dell’adunanza, senza motivazione e con generico richiamo al tempo per poter concludere trattative per transazione con la controparte, che non risulta peraltro avervi aderito, è inammissibile;

2. il primo motivo è inammissibile, risolvendosi la censura in una mera contestazione della motivazione, fornita dalla corte, in punto di conoscenza dello stato d’insolvenza; essa, invero, è conforme al principio per cui “l’accertamento del giudice del merito in ordine alla conoscenza da parte del creditore, convenuto con l’azione revocatoria fallimentare,dello stato di insolvenza del debitore, integra un apprezzamento di fatto che, se fondato su elementi non controversi ed oggettivamente significativi e se sorretto da congrua e logica motivazione, è incensurabile in sede di legittimità” (Cass.14676/2007, 15936/2007,10209/2009, 3854/2019); in ogni caso, la contestazione s’infrange nei limiti deduttivi spiegati da Cass. s.u. 8053/2014, per cui “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”;

3. il secondo e quarto motivo, da esaminare congiuntamente perchè connessi, sono inammissibili; dalla genericità della censura par di comprendere che la stessa presuppone l’applicazione del regime post riforma 2015, così allora errando nel reclamarne la inerenza alla fattispecie, in quanto, per un verso, la decorrenza dei termini per proporre l’azione si ha dall’instaurazione della procedura e sempre che, ovviamente, sia possibile l’esercizio di quella iniziativa processuale da parte dell’organo che rappresenta la massa dei creditori, dunque occorrendone innanzitutto ed almeno la nomina (Cass. 803/2016); in tema, il confronto di date tra i pagamenti effettuati e la data di apertura della procedura fa rientrare i primi nel periodo sospetto; per altro verso, l’annualità considerata dal giudice di merito è illustrata quale effetto del consolidato orientamento per cui il discrimen per la vigenza del nuovo regime è stato ribadito altresì statuendo che “è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 2, conv. con modif. nella L. n. 80 del 2005, per violazione dell’art. 77 Cost., laddove non prevede l’applicazione retroattiva della nuova disciplina in materia di revocatorie fallimentari alle cause non ancora definite con sentenza irrevocabile, atteso che, da un lato, rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire la decorrenza della data di applicazione di una nuova disposizione di legge (fermo restando il limite della irretroattività della legge penale) e, dall’altro, il presupposto di necessità ed urgenza della decretazione in esame ha il proprio fondamento nel proposito di assicurare migliori condizioni concorrenziali alle imprese, attraverso una tutela rafforzata delle posizioni giuridiche dei creditori-finanziatori ed inerente alle aspettative di recupero o restituzione delle risorse erogate alle imprese insolventi” (Cass. 19729/2015, 9375/2012);

4. il terzo motivo è inammissibile, contrastando con il dato letterale, non altrimenti oggetto di argomentazione critica, del D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 13, cui fa rinvio il D.L. n. 347 del 2003, art. 8, per cui il tribunale che ha dichiarato l’insolvenza (nella specie, Padova) è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, a prescindere dal valore e salvo le azioni reali immobiliari, così riproducendo la formula dell’art. 24 L. Fall., in tema di foro fallimentare (Cass. 21634/2006, 15982/2018);

5. il quinto motivo è inammissibile in quanto, censurando l’applicabilità dell’istituto della revocatoria fallimentare alle procedure di amministrazione straordinaria, non solo non aggiorna le considerazioni critiche al vigente indirizzo di legittimità, chiaramente in senso ammissivo (Cass. 8974/2019, 21481/2017,18580/2014, 23655/2012), ma omette altresì di sviluppare un qualsivoglia spunto critico alla normativa pertinente alla vicenda, cioè al D.Lgs. n. 270 del 1999, così difettando in termini assoluti di specificità contestativa;

6. il sesto motivo è generico in quanto, oltre a descriversi senza un puntuale richiamo critico ad una specifica disposizione di legge violata, confligge con il principio per cui, in tema di azione revocatoria fallimentare, il requisito temporale del compimento dell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, previsto dall’art. 67 L. Fall., comma 2, va accertato in riferimento alla riscossione del credito, che comporta la lesione della par condicio creditorum (Cass. 8777/2016,16213/2007) il ricorso è, pertanto, inammissibile; ne conseguono la condanna alle spese del procedimento, secondo la regola della soccombenza e con liquidazione come da dispositivo, nonchè la dichiarazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del cd. raddoppio del contributo unificato.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità che liquida in Euro 5.100 (di cui Euro 100 per esborsi), oltre accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2020

 

 

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