Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17512 del 14/07/2017
Cassazione civile, sez. trib., 14/07/2017, (ud. 13/06/2017, dep.14/07/2017), n. 17512
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camilla – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 8788/2011 R.G. proposto da:
San Vincenzo di Z.M. & C. s.a.s., rappresentata e
difesa dagli Avv.ti Sergio Tognon e Fabio Severini, elettivamente
domiciliata presso lo studio del secondo in Roma alla via Casal
Strozzi n. 31, per procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– resistente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Toscana n. 189/13/10 depositata il 26 novembre 2010.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 giugno 2017
dal Consigliere Carbone Enrico.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Zeno Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.
Udito l’Avv. Pietro Garofoli per la resistente.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale della Toscana respingeva l’appello proposto da San Vincenzo s.a.s. contro il rigetto dell’impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro emesso nei confronti della società riguardo al verbale di conciliazione intervenuto l’11 ottobre 2006 in un giudizio di divisione immobiliare fra la società stessa e i tre soci.
Ritenuta idonea la motivazione dell’avviso, il giudice d’appello ne convalidava anche la sostanza, dichiarando legittima l’applicazione dell’aliquota di vendita alla concentrazione delle quote in natura dell’immobile in testa alla società verso conguagli da questa pagati ai soci.
L’accomandita San Vincenzo ricorre per cassazione sulla base di due motivi, illustrati da memoria.
L’Agenzia delle entrate si è riservata di partecipare alla discussione.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione di legge e difetto di motivazione, per aver il giudice d’appello dichiarato idonea la motivazione dell’avviso di liquidazione.
1.1. Il motivo è infondato.
La motivazione dell’avviso di liquidazione ha la funzione di delimitare l’àmbito delle ragioni deducibili dall’ufficio finanziario nell’eventuale contenzioso, permettendo al contribuente l’esercizio della difesa (Cass. 3 agosto 2012, n. 14027, Rv. 623653; Cass. 8 novembre 2013, n. 25153, Rv. 628985).
Nella specie, per quanto scarna, la motivazione dell’avviso raggiunge lo scopo, poichè qualifica e tassa il negozio divisorio come “trasferimento”, così definendo la pretesa tributaria in punto di aliquota e sul punto attivando la difesa del contribuente.
2. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 34, art. 728 c.c., per aver il giudice d’appello ritenuto legittima l’applicazione dell’aliquota di vendita a una divisione con assegnazione dell’intero in natura e pattuizione di conguagli.
2.1. Il motivo è fondato.
In tema d’imposta di registro, in caso di scioglimento della comunione mediante assegnazione del bene in natura a un condividente e versamento agli altri di somme pari al valore delle quote, si applica l’aliquota di divisione e non quella di vendita, giacchè quest’ultima, a norma del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 34, si applica solo nel caso in cui a un condividente siano stati attribuiti beni per un valore eccedente quello spettante e limitatamente alla parte in eccedenza (Cass. 30 luglio 2010, n. 17866, Rv. 615015; Cass. 16 novembre 2012, n. 20119, Rv. 624176).
Il giudice d’appello ha violato questo principio di diritto, sostenendo che la pattuizione di conguagli in danaro contro assegnazione dell’intero in natura sia sufficiente a qualificare il negozio divisorio in termini traslativi – o parzialmente traslativi, mentre a tal fine è necessario che a un condividente siano stati attribuiti beni per un valore eccedente quello spettante, in tal caso soltanto configurandosi un’alterazione della natura dichiarativa dello scioglimento di comunione e una metamorfosi in senso traslativo.
3. Il ricorso deve essere accolto nel secondo motivo, respinto il primo; la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio per nuovo esame e regolamento delle spese.
PQM
Accoglie il ricorso nel secondo motivo, respinto il primo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017