Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17511 del 23/08/2011

Cassazione civile sez. III, 23/08/2011, (ud. 28/06/2011, dep. 23/08/2011), n.17511

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15323/2009 proposto da:

V.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato PATANE’ Alfio Gaetano con studio in GIARRE VIA

MASSIMO D’AZEGLIO 48 giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.C. (OMISSIS), P.A.

(OMISSIS), P.S. (OMISSIS),

PE.AN. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 778/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 9/6/2008, depositata il 23/06/2008,

R.G.N. 957/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

28/06/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, L.R. conveniva davanti al Tribunale di Catania, sezione di Giarre, V.A. deducendo che quest’ultima si era resa morosa nel pagamento dei canoni locativi di un immobile sito in (OMISSIS), relativi ai mesi di Gennaio- Febbraio 2006.

La V. contestava la domanda adducendo di aver provveduto al pagamento delle pigioni del mese di gennaio 2006 (giusta quietanza a firma della locatrice) e del mese di febbraio 2006 mediante vaglia postale dell’11 febbraio 2006, non avendo rinvenuto la locatrice nel suo domicilio poichè quest’ultima si era trasferita a (OMISSIS), presso la residenza del proprio figlio, ad un indirizzo sconosciuto.

Il Giudice rigettava l’istanza di convalida di sfratto e disponeva il mutamento del rito.

Si costituivano P.S., An., C. ed A., quali eredi di L.R. frattanto deceduta.

Con sentenza n. 74/2007 il Tribunale di Catania, sez. di Giarre, accogliendo la domanda proposta da L.R. dichiarava la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della conduttrice.

Proponeva appello la V. deducendo l’inesistenza della morosità e che nessuna responsabilità le era addebitabile per il pagamento tramite vaglia postali, modalità diversa da quella pattuita, in quanto la locatrice non era rintracciabile nel suo abituale domicilio; nè la stessa aveva dato alcuna indicazione in ordine alle modalità di pagamento dei canone di locazione.

Deduceva infine l’appellante che la sentenza impugnata era errata nella parte in cui disponeva la condanna della V. alle spese e compensi del giudizio.

I P. chiedevano la conferma della sentenza del Tribunale di Catania.

La Corte d’Appello di Catania rigettava l’appello proposto dalla V. condannando la stessa alle spese del grado.

Propone ricorso per cassazione V.A. con tre motivi.

Parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i primi due motivi del ricorso V.A. rispettivamente denuncia: 1) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1455, per omesso o, comunque, insufficiente motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, il tutto correlato all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”;

2) “Violazione e falsa applicazione per aperta violazione dell’art. 1587 c.c., della L. n. 392 del 1978, art. 5 e art. 1220 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3”.

Il primo motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: “Dica la Suprema Corte di Cassazione, previa enunciazione del principio di diritto previsto nell’art. 1455 c.c., se la sentenza impugnata abbia violato o falsamente applicato l’art. 1455 c.c., correlato all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, omettendo su tale punto decisivo del giudizio la relativa motivazione”.

Il secondo motivo si conclude con il seguente quesito di diritto:

“Dica la Suprema Corte, previa enunciazione del diritto in tal senso, se NELLA FATTISPECIE SONO STATI VIOLATI dal Giudice di merito gli artt. 1587, (essere stata pagata la pigione nei termini convenuti) art. 1220 c.c. (non considerare in mora il debitore per aver pagato con offerta non formale)?”.

I suddetti motivi formulano quesiti di diritto del tutto generici.

Giusta la testuale previsione dell’art. 366-bis introdotto, con decorrenza dal 2 marzo 2006, dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, abrogato con decorrenza dal 4 luglio 2009 dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47 e applicabile ai ricorsi proposti avverso le sentenze pubblicate tra il 3 marzo 2006 e il 4 luglio 2009 (cfr. L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5) e, quindi, anche nella specie, atteso che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 23 giugno 2008, nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità con formulazione di un quesito diritto.

Contemporaneamente deve ribadirsi, al riguardo, che il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., deve compendiare:

a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito;

b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice;

c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie.

Di conseguenza, è inammissibile il ricorso contenente un quesito di diritto che si limiti a chiedere alla S.C. puramente e semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge o a enunciare il principio di diritto in tesi applicabile (Cass. 17 luglio 2008, n. 19769).

Conclusivamente, poichè a norma dell’art. 366-bis c.p.c., la formulazione dei quesiti in relazione a ciascun motivo del ricorso deve consentire in primo luogo la individuazione della regula iuris adottata dal provvedimento impugnato e, poi, la indicazione del diverso principio di diritto che il ricorrente assume come corretto e che si sarebbe dovuto applicare, in sostituzione del primo, è palese che la mancanza anche di una sola delle due predette indicazioni rende inammissibile il motivo di ricorso.

Infatti, in difetto di tale articolazione logico giuridica il quesito si risolve in una astratta petizione di principio o in una mera riproposizione di questioni di fatto con esclusiva attinenza alla specifica vicenda processuale o ancora in una mera richiesta di accoglimento del ricorso come tale inidonea a evidenziare il nesso logico giuridico tra singola fattispecie e principio di diritto astratto oppure infine nel mero interpello della Corte di legittimità in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nella esposizione del motivo (Cass. 26 gennaio 2010, n. 1528, specie in motivazione, nonchè Cass., sez. un., 24 dicembre 2009, n. 27368).

Con il terzo motivo si denuncia “violazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Il motivo è inammissibile perchè privo del relativo quesito di diritto.

Alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, secondo cui, in mancanza di un’espressa disposizione normativa contraria, la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, nonchè del correlato specifico disposto della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 5, in base al quale le norme previste da detta legge si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009), l’abrogazione dell’art. 366-bis cod. proc. civ. (intervenuta ai sensi della citata L. n. 69 del 2009, art. 47) è diventata efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per quelli proposti antecedentemente (dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006) tale norma è da ritenersi ancora applicabile (Cass., 24 marzo 2010, n. 7119).

Nel caso in esame l’impugnata sentenza della Corte d’Appello di Catania è stata depositata in cancelleria il 23 giugno 2008.

In conclusione, per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile mentre, in assenza di attività difensiva di parte intimata, non v’è luogo a disporre sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Non v’è luogo a disporre sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2011

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