Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17511 del 21/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/08/2020, (ud. 17/06/2020, dep. 21/08/2020), n.17511

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) s.a.s., in persona del suo legale rappresentante

S.A., nonchè S.A. personalmente, rappr. e dif. dall’avv.

Cesare Sandro Strozzi del Foro di Alessandria e dall’avv. Francesca

Crimi del Foro di Roma, elettivamente domiciliata presso i

rispettivi studi, ossia quanto all’avv. Strozzi,

avvcesaresandrostrozzi.cnfpec.it, in Alessandria, Via Ghilini, n. 14

e, quanto all’avv. Crimi, in Roma, P.zza Mazzini, n. 8 come da

procura in calce all’atto;

– ricorrente-

Contro

FALLIMENTO (OMISSIS) s.a.s. e dei soci illimitatamente responsabili

in persona del curatore Dott. D.S., rappresentato e

difeso dall’Avv. Giuseppe M. Ricci ed elettivamente domiciliato

presso lo studio dell’avv. Lorenzo Borrè in Roma, Via Germanico n.

107;

– controricorrente-

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Alessandria

– intimato –

per la cassazione della sentenza App. Torino 18/05/2018, n. 960/2018,

in R.G. n. 350/2018, rep. 1037/2018;

vista la memoria del ricorrente;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 17 giugno 2020 dal Consigliere relatore Dott. Massimo Ferro.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. (OMISSIS) s.a.s. impugna la sentenza App. Torino 18/05/2018, n. 960/2018, in R.G. n. 350/2018, che ha respinto il suo reclamo proposto avverso la sentenza dichiarativa del proprio fallimento emanata da Trib. Alessandria 29.01.2018, su ricorso del Procuratore della Repubblica presso il locale tribunale;

2. la corte ha ritenuto, premessa la non contestazione dei requisiti soggettivi ex art. 1 L. Fall.: a) sussistente la legittimazione attiva del P.M., potendo essa prescindere da un procedimento penale specifico a carico di una delle parti ed essendo sufficiente che gli elementi in quella sede tratti giustifichino l’esigenza di accertamento sull’insolvenza prospettata ex art. 7 L. Fall., al tribunale; b) pienamente accertata la effettiva sussistenza di uno stato di insolvenza dell’impresa, in considerazione di plurimi elementi di disgregazione patrimoniale, la costituzione in trust di immobili personali del socio, l’esposizione debitoria verso l’Erario, il pignoramento immobiliare, l’incertezza obiettiva e la parziale inesattezza del piano di dismissione immobiliare dedotto dalla società, nonchè l’inidoneità del patrimonio personale del socio accomandatario ad essere di per sè valutato al fine di escludere l’insolvenza sociale, costituendo anzi tale eventualità conferma dell’impossibilità della società di farvi fronte con mezzi normali, essendo incapiente il suo patrimonio e nemmeno essendone stata prospettata la messa in liquidazione;

3. il ricorso è su due motivi e ad esso resiste con controricorso il fallimento (OMISSIS) s.a.s.;

4. con il ricorso si deduce: a) (primo motivo) la violazione e falsa applicazione – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – dell’art. 7L. Fall., in particolare dei presupposti per l’esercizio dell’istanza di fallimento da parte del P.M, posto che tale organo sarebbe legittimato solo nel caso in cui lo stato di insolvenza “risulta nel corso di un procedimento penale”, cioè nell’attualità del procedimento penale in cui emerga che l’insolvenza è il prodotto di fattispecie di reato, laddove, venendo meno il procedimento, difetterebbe anche la legittimazione del P.M. e conseguentemente sarebbe errata la sentenza ciononostante emessa; b) (secondo motivo) violazione dell’art. 12 preleggi, avendo errato la corte nel considerare l’insolvenza dedotta dal P.M. ancorchè non connessa a condotte di rilevanza penale, dopo l’abrogazione dell’art. 8 L. Fall., risolvendosi l’interpretazione invece seguita in una illegittima apertura d’ufficio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. i motivi, da trattare congiuntamente perchè connessi, sono inammissibili; come statuito da Cass. 8903/2017 (e collegata a 10679/2014, con principio cui va data continuità, in difetto di nuove argomentazioni già non respinte in altri precedenti), va ripetuto che “la volontà legislativa che emerge dalla lettura delle ipotesi alternative previste dall’art. 7 L. Fall., comma 1, n. 1, una volta venuta meno la possibilità di dichiarare il fallimento d’ufficio, è chiaramente nel senso di ampliare la legittimazione del P.M. alla presentazione della richiesta per dichiarazione di fallimento a tutti i casi nei quali l’organo abbia istituzionalmente appreso la “notitia decoctionis”; e tale soluzione interpretativa trova conforto sia nella previsione dell’art. 7 L. Fall., comma 1, n. 2, che si riferisce al procedimento civile senza limitazioni di sorta, sia nella Relazione allo schema di D.Lgs. di riforma delle procedure concorsuali, che fa riferimento a qualsiasi “notitia decoctionis” emersa nel corso di un procedimento penale”;

2. si tratta invero di indirizzo, inaugurato da Cass. 9260/2011, poi ripreso e completato da ulteriori decisioni: così Cass. 17903/2015 ha valorizzato l’atto di responsabilità con cui il P.M. può anche limitarsi a far proprie le segnalazioni del giudice civile remittente, competendo poi al giudice che dichiara l’insolvenza l’autonoma responsabilità di dar conto dei rispettivi presupposti e così nettamente distinguendo l’iniziativa per un verso e la decisione del tribunale, per l’altro; Cass. 8977/2016 ha ricostruito la notitia decoctionis, quale compatibile con una fonte che sia anche solo l’indagine svolta nei confronti di soggetti diversi o collegati all’imprenditore, con atti di approfondimento, sul piano investigativo, successivi alla formulazione delle richieste in sede penale, essendo sufficiente che “quegli approfondimenti non costituiscano una nuova e arbitraria iniziativa d’indagine, ma si caratterizzino come uno sviluppo di essa, collegato strettamente alle sue risultanze, per quanto non complete, già acquisite nel corso dell’indagine penale”; per Cass. 2228/2017 l’unico profilo che conta, in relazione alla legittimazione, è che la notitia decoctionis sia stata appresa nel corso di indagini comunque legittimamente svolte, finanche nei confronti di soggetti diversi o collegati all’imprenditore medesimo, e a prescindere dai tempi di approfondimento investigativo direttamente incidenti sulla società insolvente; per Cass. 20400/2017, la legittimazione del P.M. sussiste anche quando la citata notizia sia stata appresa nel corso di un procedimento penale, avviato nei confronti di soggetti diversi dal fallendo e conclusosi con esito favorevole alle persone sottoposte alle indagini; per Cass. 646/2019 la richiesta del P.M. ben può esser avanzata anche quando la decozione emerga dalle condotte specificamente indicate nella norma descrittiva delle circostanze significative alternative al procedimento penale, “le quali non sono necessariamente esemplificative di fatti costituenti reato e non presuppongono come indefettibile la pendenza di un procedimento penale”; a sua volta il riferimento operato dal n. 1 dell’art. 7 L. Fall., al riscontro della notitia decoctionis che il P.M. dovrebbe acquisire nel corso di un procedimento penale, per valorizzarla con la richiesta di fallimento, va inteso come indicatore delle competenze istituzionali di tale organo, dunque non risultando nemmeno necessaria la preventiva iscrizione di una notizia nel registro degli indagati a carico del debitore o di terzi, bastando anche solo fatti iscritti a Modello n. 45 (Cass.27539/2019); il che conferma che nella seconda parte della disposizione ricorrono fatti (fuga, irreperibilità, latitanza, chiusura dei locali, trafugamento o sostituzione o diminuzione fraudolenta dell’attivo) che ben possono non integrare una notizia di reato, e pur tuttavia, se conosciuti dal P.M., ne giustificano l’iniziativa avanti al tribunale;

3. si tratta dunque di un catalogo che esprime un’univoca direzione ermeneutica in ordine alla nozione di procedimento penale, non coincidente con il processo penale in senso stretto, cioè il mero segmento processuale in cui sia stata già esercitata l’azione penale; “al di là invero della malferma sistemazione che ne riceverebbe, seguendo la ipotesi più restrittiva, la necessità di abbinamento alle persone destinatarie dell’azione penale in caso di insolvenza di società (potendo quell’iniziativa dirigersi anche solo verso un cessato amministratore ovvero un sindaco), la lettura offerta dell’art. 7 L. Fall., n. 1 – che si riferisce ad “un procedimento penale” senza altre qualificazioni o riferimenti, nemmeno al debitore la cui insolvenza sia predicata impone soltanto e già al P.M., che rilevi l’insolvenza nel corso della sua competenza penale, di agire chiedendo il fallimento. Nè gli impone alcuna enunciazione delle ragioni di interesse pubblico per il quale agisce. Il trasferimento a questa sola parte pubblica della eredità istituzionale prima della riforma del 2006 diversamente distribuita anche nell’iniziativa d’ufficio, ha trovato una sua collocazione ordinamentale proprio con l’ampia ricognizione dell’insolvenza, quale individuabile anche in altre ipotesi dell’attività del P.M.: la disgiuntività che separa i casi di cui alla seconda parte del n. 1 dell’art. 7 L. Fall., consente così di ravvisare nella fuga, irreperibilità, latitanza dell’imprenditore, chiusura dei locali, trafugamento, sostituzione o diminuzione fraudolenta dell’attivo altrettante ipotesi che possono anche essere esterne ad un procedimento penale nel senso sopra tratteggiato, essendo sufficiente che, come fonti di informazione, da esse “l’insolvenza risulti” in una o più nell’ambito delle complesse attività svolte dal P.M. nel suo ufficio. Vale a dire che quei “fatti” ovvero condotte, ancorchè non inquadrati in un procedimento penale, vengano conosciuti dal P.M. nell’ambito delle proprie attività istituzionali, siano esse di direzione dell’investigazione, rappresentanza nei processi o destinatarietà di informazioni. Che tale lettura poi appaia la più coerente con il citato conferimento al P.M. del ruolo di controllore pubblico dell’insolvenza è confermato dalla ampiezza della nozione di procedimento civile che, all’altezza del n. 2 dell’art. 7 L. Fall., costituisce l’ulteriore bacino di acquisizione della notitia decoctionis (Cass. 18277/2015, 26043/2013 e Cass. s. u. 9409/2013)” (Cass. 8903/2017, 26405/2017);

4. ne deriva che la “risultanza dell’insolvenza” va riferita ad una delle legittime prerogative dell’iniziativa del P.M., quando gli consti ed è collegata alla doverosa presentazione da parte sua della richiesta, senza che ciò implichi che la consistenza di quella condizione oggettiva non possa essere verificata o approfondita – come esattamente accaduto nella vicenda e con apprezzamento di fatto insindacabile in questa sede, ai sensi dell’indirizzo di cui a Cass. s.u. 8053/2014 -, una volta appresa nei suoi elementi, pena uno stravagante esaurirsi dei poteri di quell’Ufficio nella mera trasmissione al giudice civile di quanto meramente rilevato (Cass. 26405/2017); l’istituto, all’opposto e per come premesso secondo i citati precedenti, non permette al tribunale di sindacare la legittimità dell’indagine penale o della più ampia attività investigativa che da essa tragga comunque fonte (circostanza nella specie materialmente peraltro sussistente, avendo l’approfondimento preso le mosse dalle potenziali attività distrattive all’inizio programmate dal socio, irrilevante apparendo la risoluzione della cessione di quote, anche alla luce degli altri elementi posti in luce dalla corte ex art. 5 L. Fall., e non contestati), essendo del tutto inconfigurabile una verifica a posteriori di un inesistente doppio requisito storico dell’insolvenza stessa, cioè – oltre che al momento della decisione, certamente essenziale – altresì quando prima il P.M. coordini un’attività di ricerca di quell’elemento ed operi nell’esercizio delle sue funzioni d’istituto; il principio, cui dare continuità, indica pertanto che è sufficiente che l’insolvenza risulti al P.M. nell’esercizio delle attività istituzionali, cui si correla, secondo un onere di rappresentazione minimo di cui dare atto nello svolgimento della propria iniziativa, la piena legittimazione di tale Ufficio alla richiesta ex art. 7 L. Fall., con deferimento integrale al solo tribunale – nel contraddittorio – della effettiva esistenza, al momento della pronuncia, della situazione di cui all’art. 5 L. Fall., oltre che degli altri requisiti di fallibilità; il presupposto della citata legittimazione, pertanto, non può essere contestato con riguardo alla fondatezza o meno di quella risultanza (riversandosi la prova di essa e della sua attualità proprio nell’oggetto del procedimento ex art. 15 L. Fall., così come accade quando agisce un terzo ex art. 6 L. Fall., o lo stesso debitore ex art. 14 L. Fall.), bensì censurando – e provando – che la notitia decoctionis sia stata eventualmente appresa, per quanto qui d’interesse, al di fuori delle competenze istituzionali, formula di sintesi giurisprudenziale che qualifica tutte le circostanze di cui al n. 1 dell’art. 7 L. Fall.; tale prova non è stata allegata nè fornita;

5. per altro verso, infatti, ciò che la predetta norma semmai perimetra, avendo riguardo all’indagine penale e ad ogni altra attività istituzionale nel corso della quale il P.M. assuma la notitia decoctionis di un imprenditore commerciale fallibile, è un ambito di attività che non si risolva in una mera ricerca d’iniziativa ed ex novo della insolvenza stessa, come unica ed originaria investigazione della stessa, posto che la insolvenza non è un illecito ovvero una condotta di per sè punibile; ma tale limite risulta del tutto assente nella vicenda di causa, posto che le risultanze d’indagine che hanno occasionato la richiesta ex art. 7 L. Fall., provenivano da accertamenti del P.M. deferiti al proprio consulente tecnico nell’ambito di un procedimento penale;

6. il ricorso è, pertanto, inammissibile; ne conseguono la condanna alle spese del procedimento, secondo la regola della soccombenza e con liquidazione come da dispositivo e la dichiarazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del cd. raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, che liquida in Euro 7.100 (di cui Euro 100 per esborsi), oltre accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2020

 

 

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