Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17510 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. trib., 28/06/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 28/06/2019), n.17510

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 578/2015 R.G. proposto da:

A2A Calore & Servizi Srl, rappresentata e difesa dall’Avv.

Giuseppe Maria Cipolla, con domicilio eletto presso il suo studio in

Roma viale Mazzini n. 134, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata

in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia sez. staccata di Brescia n. 4197/64/14, depositata il 31

luglio 2014.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14 maggio 2019

dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Federico Sorrentino, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Udito l’Avv. Giuseppe Maria Cipolla per la contribuente che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso.

Udito l’Avv. dello Stato Palasciano Roberto per l’Agenzia delle

dogane che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A2A Calore & Servizi Srl impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle dogane, ritenuta l’inapplicabilità dell’aliquota agevolata per usi industriali per il consumo di gas metano con riguardo alle caldaie a servizio degli Spedali Civili di Brescia perchè destinate esclusivamente alla produzione di vapore senza cogenerazione di energia elettrica e la non assimilabilità dell’attività ospedaliera a quella industriale, recuperava i maggiori diritti dovuti.

La contribuente deduceva l’infondatezza della pretesa in quanto il gas era impiegato nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione e la riconducibilità delle prestazioni ospedaliere a quelle industriali, in ispecie per lo svolgimento di attività alberghiere.

L’impugnazione era accolta dalla CTP e la sentenza era confermata dal giudice d’appello. La decisione era cassata con rinvio dalla Corte di cassazione con sentenza n. 10763 del 2013, che, da un lato, escludeva l’estensione dell’agevolazione prevista dall’art. 26 TUA per l’attività alberghiera e, dall’altro, la carenza, in punto di motivazione, dei presupposti oggettivi sulla destinazione del consumo di gas metano al teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione.

Riassunto il giudizio, la CTR accoglieva il ricorso dell’Ufficio e confermava la legittimità della ripresa.

A2A Calore & Servizi Srl propone ricorso per cassazione con tre motivi, poi illustrato con memoria. Resiste l’Agenzia delle dogane con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, violazione dell’art. 384 c.p.c., nonchè dell’art. 26 TUA, dell’art. 97 Cost., comma 1, della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1, per aver la CTR, nel decidere la controversia, omesso di tenere conto del mutamento di indirizzo espresso dal creditore nel corso del giudizio di rinvio.

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.2. Va, in primo luogo, affermata l’irrilevanza dell’eventuale mutamento di orientamento da parte del creditore in ordine alla valutazione degli elementi oggettivi che fondano la spettanza del beneficio.

L’enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio, che ad esso deve uniformarsi, anche quando, nel corso del processo, siano intervenuti mutamenti della giurisprudenza di legittimità, tant’è che pure la Corte di cassazione, nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal giudice di merito, deve giudicare sulla base del principio di diritto precedentemente enunciato (v. Cass. n. 27155 del 15/11/2017), sicchè, a maggior ragione, è priva di ogni incidenza l’eventuale evoluzione del ragionamento del creditore.

1.3. Va inoltre considerato che la sentenza n. 10763/2013 della Corte ha avuto ad oggetto due sole ipotesi mirate al riconoscimento dell’agevolazione, ossia (a) se ricorressero i presupposti oggettivi per configurare il “teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che hanno le caratteristiche tecniche indicate nell’art. 11, comma 2, lett. b” e (b) se l’attività ospedaliera fosse equiparabile all’attività alberghiera. Sono invece rimaste estranee al giudizio tutte le altre evenienze previste dall’art. 26 TUA e alla relativa nota 1.

Orbene, tali oggetti (in particolare, il secondo) sono estranei al contenuto della invocata circolare n. 7745 del 2014 (riprodotta in ricorso), che ha preso in considerazione solamente la diversa ipotesi de “gli impieghi in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi”, sicchè, con riguardo alla specifica questione in giudizio, neppure sussiste il dedotto mutamento.

2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, violazione dei principi comunitari di ragionevolezza e di non discriminazione, nonchè dell’art. 3 Cost. e dell’art. 87 TCE, par. 1, per non aver la CTR disapplicato l’art. 384 c.p.c. e aver riconosciuto l’applicazione dell’aliquota agevolata all’ospedale pubblico in quanto attività industriale.

2.1. Il motivo è inammissibile in quanto diretto ad introdurre una questione in fatto del tutto nuova.

Come sopra rilevato, difatti, l’ambito delineato dalla Corte ha riguardato esclusivamente l’assimilabilità dell’attività ospedaliera a quella alberghiera, che è stata esclusa, e non ha investito ulteriori condizioni suscettibili di permettere il riconoscimento del beneficio, la cui successiva deduzione integra una modifica della causa petendi e, quindi, non può essere introdotta nè nel giudizio di rinvio, nè, a maggior ragione, per la prima volta in sede di legittimità.

3. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, violazione dell’art. 91 c.p.c. per aver la CTR condannato la contribuente anche a rifondere le spese del giudizio di rinvio pur non essendosi la contribuente ivi costituita.

3.1. Il motivo è infondato.

La liquidazione delle spese è stata ritualmente operata dalla CTR: nel giudizio di rinvio, riassunto dall’Agenzia delle dogane, la contribuente non si è costituita ed è rimasta soccombente a fronte dell’attività processuale spiegata dall’Ufficio, sicchè, correttamente, il giudice ha statuito ex art. 91 c.p.c..

Non è esatto, del resto, il richiamo al precedente n. 15797 del 28/07/2005: il quel caso, infatti, la liquidazione delle spese di legittimità (e non del giudizio di rinvio) era stata operata dal giudice del rinvio a favore della parte vittoriosa anche se, nel giudizio di cassazione, la parte stessa era rimasta intimata ed assente; correttamente, dunque, non poteva ottenere l’attribuzione di spese non erogate attesa la mancanza di attività difensiva.

4. Il ricorso va pertanto respinto. Le spese, attesa la peculiarità della vicenda e l’evoluzione della giurisprudenza in materia, vanno compensate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

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